Cassation court dismisses appeal against administrative fine for solidary obligee due to material error in company name notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Greco's appeal against a lower court decision upholding an administrative fine issued to the wrong company name. Greco argued that the notification violated solidarity principles under Law 689/1981 because the fine should have been served on the solidary legal entity, F.lli Greco srl, rather than him personally. The court held that the error in naming the company was merely material and did not invalidate the fine against the actual violator, while also ruling that public lawyers retain their right to fees regardless of the entity's payment status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 della legge n. 689/1981; Art. 1292 c.c.: The notification of an administrative fine to a natural person who is a solidary obligee remains valid despite a material error in identifying the legal entity, as the public interest in deterrence supersedes the procedural defect.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 12340-2019 proposto da: GRECO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO RIZZELLO -ricorrente - contro PROVINCIA DI LECCE rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Sambati e Francesca Testi -controricorrente- avverso la sentenza n. 284/2019 della CORTE D'APPELLO di Lecce depositata il 25.3.2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza n. 284/2019 resa pubblica il 25.3.2019 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione proposta da Antonio Greco contro un’ordinanza-ingiunzione (la n. 1200228 notificata il 14.2.2012) emessa dalla Provincia di Lecce per una violazione in materia di scarichi di acque reflue (al Greco era stata contestata la violazione dell’art. 133 comma 3 DLGS 152/2006 per non avere la F.lli Greco srl, da lui rappresentata, osservato le prescrizioni nn. 1 e 6 dell’atto autorizzativo allo scarico negli strati superficiali nel sottosuolo, a mezzo di pozzo drenante, delle acque reflue industriali provenienti dal depuratore a servizio del mattatoio sito nella zona industriale di Seclì).
La Corte di merito ha motivato il rigetto dell’appello del Greco escludendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse stata notificata a soggetto diverso: si trattava, invece – secondo la Corte territoriale - solo di un mero errore materiale nell’indicazione della ragione sociale della società (la F.lli Greco srl) solidalmente obbligata col trasgressore Antonio Greco e legale rappresentante della stessa. Sempre secondo la Corte di merito, infatti, l’esistenza di due società aventi denominazione sociale sostanzialmente identiche (la Fratelli Greco srlamministrata da Armando Greco e la F.lli Greco srl, amministrata da Antonio Greco), aveva determinato confusione nella redazione dell’ordinanza, ma la circostanza era priva di rilievo, considerato che solo nei confronti della F.lli Greco srl era stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico e che al momento del rilascio della stessa l’altra società neppure esisteva; ha poi rilevato che l’appellante non aveva mosso contestazioni sull’effettiva sussistenza delle violazioni e sul fatto che le violazioni fossero state poste in essere con riferimento allo stabilimento gestito dalla F.lli Greco srl. 2 Contro tale decisione Anton io Greco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi (accompagnati da inutili quesiti di diritto) e contrastati con controricorso dalla Provincia di Lecce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 18 comma 2 della legge n. 689/1981 e 112 cpc- Mancanza di motivazione -Omesso esame circa un fatto decisivo – Mancata applicazione del principio di solidarietà di cui agli artt. 6 e 18 della legge n., 689/1981 tra persona giuridica e legale rappresentante. In particolare, il ricorrente critica la decisione per avere ravvisato un mero errore materiale nel verbale piuttosto che una grave illegittimità attinente alla individuazione della persona giuridica e alla persona fisica a cui addebitare l’illecito.
Rileva inoltre che nell’ordinanza ingiunzione non risulta indicata la persona giuridica ma solo la persona fisica del trasgressore, evidenziando che l’ordinanza ingiunzione emessa a carico della diversa Società Fratelli Greco srlvenne revocata. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, perché si tratta di cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter ultimo comma cpc applicabile ratione temporis , trat tandosi di giudizio di appello proposto nel 2015). Per il resto, il motivo è infondato.
È opportuno premettere che il verbale di accertamento (a cui faceva rinvio l’ordinanza ingiunzione) qualificava Antonio Greco come trasgressore in quanto legale rappresentante della ditta Fratelli Greco srl e la predetta società veniva qualificata come obbligata in solido. Il ricorrente è invece il legale rappresentante della F.lli Greco srl, che è la società titolare della autorizzazione agli scarichi. Il presente contenzioso è stato determinato dall’esistenza di due diverse società facilmente confondibili, la F.lli Greco srl, rappresentata dall’odierno ricorrente e la Fratelli Greco srl, rappresentata da altro soggetto.
Ciò premesso, e venendo all’esame del motivo, osserva il Collegio che, come è noto, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (cfr. art. 1292 cc e, in giurisprudenza, tra le tante, v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 Rv. 661213; Sez. 3 - , Sentenza n. 542 del 15/01/2020 Rv. 656631; Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/10/2015 Rv. 637615).
In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale….(cfr. Sez. U -, Sentenza n. 22082 del 22/09/2017 Rv. 645324). Sulla scorta di tali generali principi, l’ordinanza ingiunzione notificata all’autore materiale (Antonio Greco) e non anche alla persona giuridica solidalmente responsabile (la F.lli Greco srl) conserva la sua piena validità nei confronti del trasgressore, indipendentemente dalla notifica alla persona giuridica obbligata in solido e pertanto la sentenza impugnata non merita censura laddove – dando atto dell’assenza di contestazioni sull’effettiva sussistenza delle violazioni e del riferimento delle stesse allo stabilimento gestito dalla F.lli Greco srl - ha rilevato che l’indicazione di una società diversa costituiva un mero errore materiale (“peraltro più che giustificato dalla sostanziale identità delle due società”), non essendovi dubbio che l’accertamento della violazione andava riferito alla società rappresentata da Antonio Greco, unica ad essere titolare dell’autorizzazione allo scarico (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). 2 Col secondo motivo si denunzia l’omessa motivazione con riferimento alla condanna alle spese in favore della Provincia, benché difesa da propri dipendenti.
Anche tale motivo è infondato. La Corte Costituzionale ha chiarito che gli avvocati degli enti pubblici “sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell'Ordine professionale” (v. Corte Cost. sentenza n. 928/19088). Gli avvocati pubblici, infatti, sono iscritti all’Albo Speciale presso i rispettivi Consigli dell’Ordine e hanno dunque diritto al compenso secondo il principio della soccombenza, Essi, quindi, non perdono nè la qualifica di professionisti nè il diritto ai compensi, a prescindere dalla quota di retribuzione percepita dall’ente a cui appartengono.
In definitiva, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per la parte risultata soccombente. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese g