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Ordinanza — n. 12646/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first-instance dismissal by finding specific appeal arguments sufficient to challenge the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12646/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, finding the lower court's dismissal of the appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellants had contested the transactional nature of the agreement and its non-performance, while the lower court incorrectly deemed these points insufficient to challenge the first-instance decision. Consequently, the cassation court quashed the appellate ruling and remanded the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The requirement for specific appeal grounds is met when the arguments presented by the appellant are sufficient to logically and legally undermine the foundation of the contested decision, even without formalistic enumeration.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds inadmissibility of appeal revisio prioris instantiae transact agreement remand for retrial contenzioso contrattuale credito contestato retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrent i lamenta no l a violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
D. L. n. 83 del 2012
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv.
L. n. 134 del 2012
art. 342 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrent i lamenta no l a violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016
Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18125-2020proposto da: CIOCIOLA MATTEO e PALENA ANTONIO, titolari e legali rappresentanti di CIOCIOLA MATTEO E PALENA ANTONIO S.N.C., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pio De Giovanni e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro NARDELLA DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI n. 11, nello studio dell’avv. Mario Melillo, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Salvemini -controricorrente - Ric. 2020n. 18125sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -2- avverso la sentenza n. 1191 /201 9 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositatoil 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso notificato il 18.1.2005 la società Cioc i ola e Palena S.n.c., in persona dei soci e titolari Ciociola Matteo e Palena Antonio, invocava la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio incidente sul marciapiede antistante il locale bar del resistente Nardella Donato. Con sentenza n.1741/2013 il Tribunale di Foggia dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, ritenendo che le parti avessero transatto la lite. Con la sentenza impugnata, n. 1191/2019, la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile il gravame interposto dal Ciociola e dal Palena avverso la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Ciociola Matteo e Palena Antonio, nella qualità di titolari e legali rappresentanti della società Ciociola Matteo e Palena Antonio S.n.c., affidandosi atre motiv i . Resiste con controricorso Nardella Donato. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrent i lamenta no l a violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la decisione di prima istanza.

La censura è fondata. Ric. 2020n. 18125sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -3- La Corte distrettuale ha dichiarato l’appello inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c. perché la parte appellante, odierna ricorrente, aveva contestato la decisione di prime cure, senza tuttavia confrontarsi in modo adeguato con il ragionamento seguito dal Tribunale. Tuttavia, la sentenza da atto che l’appellante aveva: - con il primo motivo, contestato la natura transattiva della scrittura ritenuta tale dal Tribunale; - con il secondo motivo, lamentato comunque che detta scrittura era rimasta inadempiuta; - con il terzo motivo, contestato il governo del le spese operato dal primo giudice.

Secondo la Corte distrettuale, il primo motivo faceva riferimento a deduzioni non proposte in prime cure, il secondo non conteneva una critica della sentenza di prime cure, ed il terzo invece non costituiva un vero motivo di gravame, essendo limitato ad invocare la riforma della statuizione di compensazione disposta dal Tribunale. L’approccio seguito dalla Corte territoriale è erroneo, essendo sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del gravame, che l’appellante contesti la ricostruzione in fatto e/o in diritto del primo giudice, cosa che, nel caso di specie, dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge.

La statuizione finale di inammissibilità e dunque errata, dovendosi, al riguardo, confermare il principio secondo cui“Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizio ne del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili Ric. 2020n. 18125sez.

S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -4- dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass.

Sez . 1 , Sentenza n. 18932 del27/09/2016, Rv. 641832 ; conf. Cass. S ez. 3 , Sentenza n. 9244 del 18 /0 4 / 2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n.21566 del 18/09/2017, Rv. 645411 ). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 18307 del 18 /0 9 / 2015 , Rv. 636741 ). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 25218 del 29/11/2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e Ric. 2020n. 18125sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -5- specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016 , Rv. 638551). Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.

Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv.645991; conf. Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez. U , Ordinanzan. 36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375). L'accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo e terzo, con i quali, rispettivamente, si contesta la qualificazione della scrittura transattiva prescelta dal giudice di merito (secondo motivo) e la valutazione dell’inadempimento della parte controricorrente al contenuto obbligatorio della detta pattuizione(terzo motivo). In definitiva, va accolto ilprimo motivo del ricorso e va nno dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censuraaccolta, e la causa rinvi ata alla Ric. 2020n. 18125sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -6- Corte diAppello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appell