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Ordinanza — n. 12643/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12643/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12643/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7945-2020proposto da: VERARDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA n. 63, nello studio dell’avv. STEFANIA CONTALDI, che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. GIORGIO VALFRE’ -ricorrente - contro SEMINARIO VESCOVILE PIO XI, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed EMEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIMAVO n. 32 , nello Ric. 2020n. 7945sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - studio dell’avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12643/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 63, nello studio dell’avv. STEFANIA CONTALDI, che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. GIORGIO VALFRE’ -ricorrente - contro SEMINARIO VESCOVILE PIO XI, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed EMEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIMAVO n. 32 , nello Ric. 2020n. 7945sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - studio dell’avv.

Parole chiave

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azione di manutenzione rivendicazione della proprietà accesso al fondo retrocessione di beni ecclesiastici diritto di riprendere il possesso della cosa diritto fondiario rurale
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7945-2020proposto da: VERARDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA n. 63, nello studio dell’avv. STEFANIA CONTALDI, che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. GIORGIO VALFRE’ -ricorrente - contro SEMINARIO VESCOVILE PIO XI, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed EMEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIMAVO n. 32 , nello Ric. 2020n. 7945sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - studio dell’avv.

MARCO PAOLETTI, che li rappresenta e dife nde in unione di delega con gli avv. ti ALBERTO MARCONI e ANDREA LOVISOLO -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1107/2019della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositatail 17/ 07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Conatto di citazione ritualmente notificato il Seminario Vescovile Pio XI evocava in giudizio Verardi Roberto innanzi il Tribunale di Imperia, invocandone la condanna al rilascio di un terreno abusivamente occupato, alla demolizione della baracca sullo stesso eretta senza autorizzazione della proprietà ed al risarcimento del danno.

Si costituiva in Nardella, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo. Con sentenza n.603 /201 5 il Tribunale accoglieva la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 1107/2019, la Corte di Appello di Genovariformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda principale proposta dal Seminario Vescovile. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Verardi Roberto, affidandosi ad un unicomotivo. Resiste con controricorso il Seminario Vescovile Pio XI.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2020n. 7945sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 3 - Con l’unicomotivo, il ricorrent e lamenta l a violazione dell’ art. 11 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione, che era stata ritualmente riproposta in secondo grado mediante apposito motivo di impugnazione. La censura èfondata. La sentenza impugnata dà atto che il Verardi, risultato soccombente in prime cure, aveva impugnato la decisione del Tribunale, invocando sia il rigetto della domanda principale di rivendicazione che era stata proposta, in via principale, dal Seminario Vescovile, che l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale di usucapione dell’area controversa (cfr. pag. 2 della sentenza).

La Corte di Appello, tuttavia, ha esaminato solo la prima delle due doglianze, accogliendola,sul presupposto che il Sem inario Vescovile non avesse provato la proprietà dell’area oggetto della domanda di rivendicazione. Non ha, tuttavia, esaminato in alcun modo la domanda riconvenzionale di usucapioneche il Verardi aveva riproposto. Il ricorso va dunque accolto, con conseg uente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Genova , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d