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Ordinanza — n. 12637/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's dismissal of usucapion claim due to improper cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12637/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the cassation appeal against the Second Instance Court's decision to dismiss the usucapion claim. The appellant argued that costs should not be offset because the defendant agency failed to appear in court, a procedural error the lower court ignored. The Supreme Court ruled that mere absence of the defendant does not justify cost compensation without specific judicial reasoning, thereby overturning the lower judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The absence of the defendant in court does not automatically justify the offset of litigation costs; the judge must provide adequate reasoning for such a decision.

Parole chiave

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usucapione costi processuali mancata costituzione compensazione spese giudizio di legittimità Corte di Cassazione rinvio causa diritto di espropriare

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 27728 del 30/12/2009
Cass. Sez. 1, n. 497 del 14/01/2010
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7006-2020proposto da: LICCIARDELLO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. DEBORAH CRISTINA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DEL DEMANIO -intimata - avverso la sentenza n. 1722/2020della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositatail 12/07/2020. Ric. 2020n. 19424sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Conatto di citazione notificato il 17 . 3 .20 14 , Licciardello Umberto conveniva l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Catania , invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione di un terreno.

Con sentenza n. 9104/2018 il Tribunale accoglievala domanda, dichiarando irripetibili le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1722/2020, la Corte di Appello di Reggio Cataniarigettava il gravame interposto dal Licciardello avverso la decisione di prime cure. Proponericorso per la cassazione di detta decisione Licciardello Umberto, affidandosi ad un unicomotivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i l ricorrent e lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure anche in punto di spese, senza considerare che il Tribunale le aveva erroneamente dichiarate irripetibiliper la mancata costituzione della Agenzia convenuta.

La censura è fondata. La Corte di Appello ha rigettato il gravame, proposto dall’originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese per effetto della mancata costituzionein giudizio della parte convenuta. Ric. 2020n. 19424sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 3 - La statuizione è erronea, dovendosi ribadire il principio secondo cui “… la mancatacostituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare lacompensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso …” (Cass.

Sez. 1 , n. 27728 del 30/12/2009; conf. Cass. Sez.1, n. 497 del 14/01/2010). Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio del la causa alla Corte di Appello di Catani a , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda