Italian Court dismisses appeal due to client's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant formally withdrew the request. Although the lower courts rejected the claim for a compulsory easement based on alternative access, the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final ruling. Consequently, no further orders regarding costs or unified contribution were issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's formal withdrawal, and no costs are awarded if the opposing party also consents to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14042/2018 R.G. proposto da : RONDINELLI GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell’avvocato MURANO GIULIO (MRNGLI52S01H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato GULFO NICOLA (GLFNCL56M31F052U) -ricorrente- contro DI TOMMASO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE PAOLA ROBERTO (DPLRRT49B03A399C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 171/2018 depositata il03/04/2018 e non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere VALERIA PIRARI. Rilevato che:
1. Con atto di citazione notificato il 7 settembre 1996, Rondinelli Giulia convenne in giudizio, davanti alla Pretura di Rotondella, Di Tommaso Antonio, onde ottenere la costituzione, a carico del fondo di proprietà di quest’ultimo e in favore del proprio, sito in Tursi, località Campo di Mezzo, di una servitù coattiva di passaggio dell'ampiezza di 2,50 mq. e per tutta la lunghezza del confine, previo riconoscimento dell'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione sul tratto di strada preesistente della larghezza di mt. 2, con rimozione dello sbarramento posto in essere dal predetto e determinazione dell'indennità dovuta.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l'intervenuta usucapione della servitù, chiedendo il rigetto della domanda e, in caso di suo accoglimento, il riconoscimento dell’indennità equivalente al valore dell'intera carreggiata della strada che non poteva essere di larghezza superiore ai 2 mt. Con sentenza n. 131 del 20 ottobre 2007, depositata il 22 novembre 2007, il Tribunale di Potenza rigettò integralmente la domanda dell'attrice, condannandola alle spese di lite. Il giudizio d’appello, incardinato da Rondinelli Giulia con atto notificato il 18 dicembre 2007 e nel quale si costituì Di Tommaso Francesco, erede dall'originario convenuto, contestando la domanda, si concluse con la sentenza n. 171/2018 depositata il 3 Aprile 2018, con la quale la Corte d'appello di Potenza rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese di lite.
2. Contro la predetta sentenza Rondinelli Giulia propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Di Tommaso Francesco si è difeso con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1053 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., con riferimento agli artt.1051 e 1053 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc.civ., per avere i giudici di merito ritenuto infondato l’appello in merito alla richiesta di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà dell'appellato alla luce delle emergenze probatorie.
2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1051, 1053 e 2697 cod. civ., e 116 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché l’omesso in esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che mancasse l’interclusione del fondo dell'attrice, stante l'esistenza di un percorso alternativo.
3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1051, 1053 e 2697 cod. civ., e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza ritenuto inammissibile la domanda di costituzione della servitù su fondi di proprietà di terzi, con determinazione del luogo di sua costituzione, siccome oggetto di mera enunciazione e tardivamente proposta in primo grado.
4. Col quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 cod. proc. civ., in relazione all’art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia del 10 Marzo 2014, n. 55, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 19 del predetto decreto e dei dettami tariffari applicabili in relazione al valore della controversia, erroneamente ritenuto indeterminabile, nonché la violazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ..
5. Deve innanzitutto darsi atto che Rondinelli Giulia, con memoria del 2/3/2023, ha comunicato la propria rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla contropartee da questa accettata, sicché deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, avendo l’atto rispettato tutti i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 390 cod. proc. civ.. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, trovando applicazione l’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., a mente del quale «la condanna [alle spese] non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale», come accaduto nella specie.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della s ua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676-01;
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 - 01). P