Cassation court dismisses suspension order as mere logical link lacks technical dependency under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Sigiltech's appeal against the lower court's suspension of its damages claim pending the outcome of a separate debt recovery suit. While the lower court suspended the proceedings based on a logical connection between the two cases, the Supreme Court ruled that such a link does not constitute the strict technical dependency required by Article 295 of the Civil Procedure Code. Consequently, the suspension was deemed improper, and the case was remanded for the lower court to decide on a discretionary suspension under Article 337 if justified by plausible conflicting judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: A mere logical or factual connection between two lawsuits does not establish the technical dependency required to suspend a pending action; suspension is only mandatory under Art. 295 when the outcome of one judgment is legally necessary for the other, otherwise it remains a discretionary measure under Art. 337 requiring explicit justification of potential conflicting judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21429/2022 R.G. proposto da : SIGILTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato MOLINARO TIZIANA (MLNTZN83C43F839I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACCARDO ORSOLA (CCRRSL69C50F205J) -ricorrente- contro D.L. PLASTOTECH DI LUCCI DANIELE, elettivamente domiciliatao in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ROBERTO (DLLRRT64S21H501P) che la rappre senta e difende unitamente all'avvocato CHIRIATTI ANNAROSA (CHRNRS78B67D862K) -controricorrente- avverso ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO n. 8701/2017 EMESSA DALLA DI CORTE D'APPE LLO ROMA E DEPOSITATAil 05/07/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso Rilevato: che la Sigiltech s.r.l. propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanzadi sospensione del giudizio depositata il 5 luglio 2022 dalla Corte d’appello di Roma; che la stessa Sigiltech –nell’ambito di un contratto di fornitura poi interrotto con D.L. Plastotech – aveva richiesto il risarcimento del danno a controparte, ottenendo dal Tribunale di Roma la condanna avversaria al pagamento dell’importo di € 200.000; che tuttavia Plastotech, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione, depositava un ricorso per decreto ingiuntivo, sempre dinanzi al Tribunale di Roma, per il pagamento di fatture asseritamente insolute; che, in sede di opposizione, il giudizio veniva definito con sentenza che accoglieva integralmentele ragioni dell’opponente; che tuttavia la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo di Sigiltech ed il giudizio di cassazione non risulta ancora fissato; che, con riferimento, invece, al giudizio risarcitorio instaurato dalla Sigiltech, la Plastotech presentava ricorso in appello, nel corso del quale la Corte d’Appello dichiarava la sospensione del medesimo giudizio, affermando testualmente “ appare opportuno attendere l'esito del predetto giudizio prima di definire il presente (risultandone palesemente condizionato) posto che le questioni relative all' "inadempimento" ascritto alla ditta DL Plastotech ed al diritto della stessa di vedersi corrisposto il saldo della fornitura eseguita alla Sigiltech, risultano strettamente collegate e necessitanti di una pronuncia che eviti contrasti di giudicato; e che quindi si dispone la sospensione sino alla definizione del giudizio, tra le stesse parti, attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione ed ivi iscritto al n. 11934/2021 R.G. (riguardante la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 55214/2020)”.
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità della sospensione disposta ai sensi dell’art 295 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), in difetto dei presupposti di legge, giacché nel caso di specie, si sarebbe dovuta considerare esclusa la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto la relazione sarebbe stata costituita da un mero collegamento tra le stesse cause, per coincidenza o analogia di questioni di fatto o di diritto; che, pertanto, non sarebbe stato ipotizzabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico tra l'azione diretta al risarcimento dei danni materiali e di immagine proposta dalla Sigiltech per le inadempienze della Plastotech e l'azione per il recupero di crediti su fatture instaurata da quest’ultima, cosicché la prima azione non avrebbe potuto essere legittimamente sospesa in attesa della definizione della seconda, in quanto nessuna incidenza determinante in ordine all’an del giudizio risarcitorio avrebbe potuto avere una eventuale pronuncia di condanna al pagamento di somme; che, con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 337 c.p.c. (art 360 n. 3 c.p.c.), giacché la Corte di Appello, ravvisando un nesso meramente logico tra i due giudizi, avrebbe piuttosto dovuto disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c.; che Plastotech ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. per resistere al ricorso avversario; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che, in prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie; che i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro interdipendenza, e sono fondati; che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Sez.
U, n. 21763 del 29 luglio 2021; Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022; Sez. 6-3 n. 16051 del 18 maggio 2022); che, d’altronde, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 6-3, n. 14146 dell’8 luglio 2020); nel caso di specie la Corte d’Appello non poteva dunque sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 cpc dandone adeguata motivazione (v. al riguardo cass. 14738/2019); che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e di