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Ordinanza — n. 12612/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal dismissal due to erroneous notification nullity finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12612/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Pierluigi Campa's appeal against the Rome Tribunal's order dismissing his appeal. Campa argued the appeal was invalid because the notification to the Municipality of Rome was null, citing a discrepancy between the PEC address in the official register (Reginde) and the one used in the notification report. The court rejected this claim, noting that the notification was successfully sent to the correct Reginde address and that the Tribunal was obligated to correct the clerical error in the report rather than declare the act null.

Regesto Legislator

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Art. 307 c.p.c.; Art. 16 ter d.l. n. 179/2012: A notification defect based on a discrepancy between the official register and the notification report is cured by subsequent proof of correct delivery, preventing the nullity of the appeal order.

Parole chiave

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notification nullity PEC address discrepancy clerical error correction appeal dismissal Reginde register notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione postale irregolare notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 307 c.p.c.
2002, che aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 307 cod.
Art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012
Art. 16, comma 12 d.l. n. 179 del 2012
art. 307 cod. proc. civ
2002, che aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di appello introdotto dall’odierno ricorrente contro la decisione di primo grado di rigetto della sua R.G.
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Testo completo

N A N Z A sul ricorso proposto da: Campa Pierluigi, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Simona Di Fonso, elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, viaF. De Sanctis n.

15. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate Riscossione; Roma Capitale. Intimate avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 12. 4. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi alla camera di consiglio del 5. 4.2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 15. 6. 2022 Campa Pierluigi ricorre per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Romadel 12. 4. 2002, che aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di appello introdotto dall’odierno ricorrente contro la decisione di primo grado di rigetto della sua R.G.

N. 15359/2022.opposizione a cartella di pagamento emessa per violazioni del codice della strada, per non avere l’appellante rinnovato la notifica dell’atto di impugnazione a Roma Capitale, disposta con precedente ordinanza dell’11. 10. 2021. Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con un unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 156, 307 e 310 cod. proc. civ., censura il provvedimento impugnato per difetto dei presupposti di legge dell’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto diappello, motivato dal rilievo che detta notifica era nulla perché effettuata presso l’indirizzo pec di Roma Capitale risultante dal registro IPA in luogo di quello risultante da Reginde, ai sensi dell’art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012.

Trattasi però di un rilievo erroneo, atteso che l’atto di impugnazione era stato notificato al comune di Roma, oltre che all’indirizzo: protocollo.avvocatura pec.comune.roma.it, anche al se guente indirizzo : protocollo.notifica.attigiudiziari pec.comune.roma.it , che è quello risultante da Reginde ed era stato altresì utilizzato per la notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, in cui l’amministrazione comunale si era regolarmente costituita. Il motivo è fondato. Dalla attestazione prodotta in atti, riprodotta nel suo contenuto dal ricorso, emerge che l’indirizzo pec , presso cui l’atto era st ato notificato, è “ protocollo.notifica.attigiudiziari pec.comune.roma.it “ e che esso risulta iscritto nel Reginde, ai sensi dell’art. degli artt. 16, comma 12, e 16 terd.l. n. 179 del 2012.

Né alcuna rilevanza poteva essere attribuita alla indicazione contenuta nella relata di notifica, che effettivamente indicava l’indirizzo pec come risultante dal registro IPA, trattandosi di un errore materiale che, a fronte della successiva attestazione, il Tribunale avrebbe dovuto emendare, fondando la sua determinazione su dati oggettivi. Ne discende la nullità dell’ordinanza di estinzione del giudizio di appello, in quanto fondata sul presupposto errato della nullità della notifica. R.G. N. 15359/2022.Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, con la precisazione, al riguardo, che la memoria depositata dal ricorrente è inammissibile, avendo un contenuto del tutto avulso dall’oggetto del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanzaimpugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio Così deciso in Roma,nella cam