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Ordinanza — n. 12565/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12565/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Felici Gianpaolo, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Simona Di Fonso, elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, viaF. De Sanctis n. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate Riscossione,in persona del direttore, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la sua sede in Roma,via dei Portoghesi n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12565/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Controricorrente R.G. N. 10668/2022.avverso la sentenza n. 4671/2022 del Tribunale di Roma , depositata il 24. 3. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi alla camera di consigliodel 5. 4. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 26. 4. 2022 Felici Gianpaoloricorre per la cassazione della sentenza n. 4671/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 24. 3. 2022, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione ad una intimazione notificatagli il 19. 12. 2019 di pagamento di una cartella emessa per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale abbandono del procedimento per infrazione stradale interruzione della prescrizione cessazione dei pagamenti sospensione di pena divieto di condurre
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Testo completo

O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Felici Gianpaolo, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Simona Di Fonso, elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, viaF. De Sanctis n.

15. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate Riscossione,in persona del direttore, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la sua sede in Roma,via dei Portoghesi n.

12. Controricorrente e Roma Capitale, in persona del sindaco, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Antonio Ciavarella, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n.

21. Controricorrente R.G. N. 10668/2022.avverso la sentenza n. 4671/2022 del Tribunale di Roma , depositata il 24. 3. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi alla camera di consigliodel 5. 4. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 26. 4. 2022 Felici Gianpaoloricorre per la cassazione della sentenza n. 4671/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 24. 3. 2022, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione ad una intimazione notificatagli il 19. 12. 2019 di pagamento di una cartella emessa per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

In particolare il Tribunale, affermata la regolarità della notifica della cartella di pagamento in data 4. 1. 2013, ha respinto l’eccezione di prescrizione del credito avanzata dall’opponente, rilevand o che il decorso del termine era stato validamente interrotto dalla notifica di un preavviso di fermo ricevuta in data 26. 1. 2015. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale hanno notificato distinti controricorsi. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con un unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 e dell’art. 5 d.l. n. 669 del 1996, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto interrotta la prescrizione del credito sulla base del documento prodotto dalla controparte,consistente nella mera relata di notifica di un atto che , sulla base del solo numero risultante dall’estratto di ruolo, ha riferito alla cartella sottesa all’intimazione di pagamento impugnata, senza verificare il contenuto del documento stesso, al fine di accertare se esso contenesse gli estremi idonei ad attribuirgli efficacia di interruzione della prescrizione.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Roma ha motivato l’accoglimento dell’appello ed il conseguente rigetto della domanda di annullamento avanzata dal Felici sulla base della considerazione che la pretesa vantata dall’Agenzia delle Entrate non era R.G. N. 10668/2022.prescritta, atteso che alla notifica della cartella, avvenuta 4. 1. 2013, era seguita, in data 26. 1. 2015, prima quindi del maturarsi del termine di prescrizione di 5 anni, la notifica di un preavviso di fermo, regolarmente ricevuto dal destinatario. Parte ricorrente contesta che il documento prodotto dalla controparte consista in un preavviso di fermo riferito alla cartella opposta, deducendo che esso era costituito dalla mera relata di notifica di un atto, ma è evidente che la censura si appunta su un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, laddove questi ha chiaramente affermato che l’atto ricevuto il 26. 6. 2015 era un preavviso di fermo.

La relativa affermazione non è pertanto sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Né, sotto altro profilo, la sentenza impugnata si presta alla censura di violazione di legge, atteso cheil preavviso di fermo, una volta notificato, è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito dell’Amministrazione, esprimendo la volontà della stessa di far valere la propria pretesa. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsi in favore di Roma Capitale e spese prenotate a debitoin favore dell’Agenzia Entrate Riscossione. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così d