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Ordinanza — n. 12523/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Prosecutor's appeal for inadmissibility due to untimely filing and lack of communication proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12523/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor's opposition against a lawyer's fee liquidation order inadmissible. The lower court rejected the appeal because the filing occurred approximately two years after the decision's publication, lacking proof of actual communication to the Prosecutor's office. The Supreme Court upheld this ruling by applying the general six-month statute of limitations for non-communicated acts under Article 327 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 327, co. 1 c.p.c.; Art. 170 d.lgs. 115/2002; When a judicial decision is not communicated or notified to the opposing party, the general statute of limitations for appeal applies, rendering an opposition filed years later inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations judicial decision lack of communication opposition procedure inadmissibility civil procedure code fee liquidation assistenza amministrativa internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 327, co. 1 c.p.c.
297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art.
Art. 170 d.lgs. 115/2002
-Il PM presso il Tribunale di Roma presentava ricorso ex art. 170 d.lgs.
Art. 702-quater c.p.c.
Ne segue che il decreto di liquidazione del compenso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c. Pertanto, all’opposizio ne avverso tale decreto è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (cfr.
Art. 136 c.p.c.
art. 170 d.lgs. 115/2002
-Il PM presso il Tribunale di Roma presentava ricorso ex art. 170 d.lgs.
art. 136 c.p
art. 84 d.p.r. 115/2002
Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art.
art. 15 d.lgs. 150/2011
art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuro assoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281- decies ss.
art. 702-quater c.p
Ne segue che il decreto di liquidazione del compenso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
art. 327 c.p
Se notificazione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento, il termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di carattere decisorio e definitivo (Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 106/2016
In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’estendere all’opposizioneex art.
Corte Cost. 297/2008
Cass. 16893/2018
327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di carattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg.
Cass. 32961/2019
Cass. 5990/2020
Cass. SU 28975/2022
Cass. SU 5079/2005
-Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. SU 5079/2005, SU 5165/2004 ) , sia perché l’avv.
Cass. SU 5165/2004
Cass. 27402/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14665/2022 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma; -ricorrente- contro PITORRI IACOPO MARIA; -intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA n.49057/2020 depositata il 19/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA 1. -Il PM presso il Tribunale di Roma presentava ricorso ex art. 170 d.lgs. 115/2002, in opposizione al decreto – depositato il 0 2 /11/2018 - di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avvocato Jacopo Maria Pitorri per attività professionale di patrocinio svolta nell’interesse di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione 2di 5 - 14665/2022- S2 – 13/01/2022 (2 2 ) – Caponi Est. internazionale ex d.l. 13/2017.

La Procura allegava irregolarità nella gestione delle cause parte del difensore e faceva valere la necessità di ridurre l’entità del compenso, a cagione della serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avvocato Pitorri. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. La motivazione è la seguente. Dal fascicolo del procedimento a quo risulta l'annotazione «al visto PM» in data 05/11/2018. Poiché il provvedimento viene comunicato trasportando il fascicolo nei giorni successivi nei locali della Procura, l’annotazione non dimostra che quest’ultima abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto in quella specifica data, ma dimostra che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è comunque entrato nella sfera di conoscibilità della Procura.

Ne segue che la comunicazione è avvenutacirca due anni prima del deposito del ricorso, sebbene in forma equipollente (cfr. Cass. 27402/2018). Ne deriva, secondo il Tribunale che incombeva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento per cause non imputabili in una data successiva, rientrante nei 30 giorni precedenti il ricorso». Ricorre in cassazione il PM con due motivi. L’Avv. Pitorri e il Ministero della Giustizia rimangono intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l’opposizione tardiva senza la prova dell’avvenuta comunicazione del provvedimento alla Procura, ma unicamente sulla base della presunzione che il fascicolo del procedimento sia stato materialmente trasmesso all’ufficio del PM nei giorni immediatamente successivi all’annotazione «al visto PM» (violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame circa fatto decisivo).

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame dell’attestazione scritta del direttore amministrativo dell’ufficio 3di 5 - 14665/2022- S2 – 13/01/2022 (2 2 ) – Caponi Est. affari civili della Procura della Repubblica di Roma che nessuna comunicazione era stata ricevuta dalla Procura da parte del Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione del compenso all’avv. Pitorri. 2. - Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità e x art. 360- bis n. 1 c.p.c., poiché esso non reca argomentazioni che inducano a modificare o precisare la giurisprudenza di legittimità, alla quale il provvedimento impugnato si è conformato con una motivazione, pur meritevole di parziale correzione nei termini seguenti.

Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170 d.p.r. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato all’epoca alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. (cfr. art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuro assoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281- decies ss. c.p.c.).

Ne segue che il decreto di liquidazione del compenso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c. Pertanto, all’opposizio ne avverso tale decreto è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (cfr. Corte cost. 106/2016). Se notificazione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento, il termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di carattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg. anche da Cass.

SU 28975/2022). Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art.327, co. 1 c.p.c. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost.4di 5 - 14665/2022- S2 – 13/01/2022 (2 2 ) – Caponi Est. 297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’estendere all’opposizioneex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702- quaterc.p.c., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine semestrale ex art. 327, co. 1 c.p.c. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione. Nel caso di specie, non solo il ricorso per cassazione è privo della esposizione dei fatti di causa (circostanza che renderebbe il ricorso inammissibile già ex art. 366, n. 3 c.p.c.), ma è dato di desumere dal numero di ruolo del procedimento di opposizione (NRG 49057/20) che esso è stato instaurato a circa due anni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. 3. -Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. SU 5079/2005, SU 5165/2004 ) , sia perché l’avv. Pitorri e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, co. 1, quater d.p.r. 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso. 5di 5 - 14665/20