Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal of the civil lawsuit by the plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal. The court confirmed that the withdrawal met the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the costs to be compensated between the parties as requested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a civil proceeding extinguished upon the voluntary withdrawal of the appeal, provided the withdrawal complies with statutory requirements and is communicated to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
22 DECRETO sul ricorso proposto da: PORTARO GIUSEPPE, PORTARO GIUSEPPE DI PORTARO G. C.SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CUCCHIARELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERMARIO STRAPPARAVA; -ricorrenti - contro UTENSILERIA MONTORFANO SRL, oggi UEMME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANBATTISTA GIUSEPPE ANDREOZZI; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.678/2022pubblicata in data 1 giugno 2022 ;
Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PORTARO GIUSEPPE, PORTARO GIUSEPPE DI PORTARO G. C.SNC, accettata da lla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si