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Ordinanza — n. 12382/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with Art. 369 c.p.c. regarding the deposit of the notified judgment copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12382/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the notified judgment with the case file. Although the appellant claimed the judgment was notified via PEC, the required 'relazione di notificazione' was missing from the dossier, and no other party had submitted it. The court ruled that the statutory deadline for this formal requirement had passed, rendering the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the authentic copy of the notified judgment within the prescribed term, unless the copy is already present in the file of another party or the court.

Parole chiave

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improcedibility deposit of judgment relazione di notificazione art. 369 c.p.c. formal requirement cassation appeal procedural defect legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Dispone l’art. 369, comma 2 , n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R.
Art. 1, comma 17, Law n. 228/12
(rimasto sul punto immutato anche a seguito della riforma operata dal d.lgs. 149/2022) che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.
art. 369 c.p
La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 10648/2017
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
Cass., Sez. L, n. 3466 del 12/02/2020
Cass., Sez. 1, n. 14360 del 25/05/2021
Cass., Sez. 6-2, n. 19695 del 22/07/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 151/2021 R.G. proposto da: BIKECENTER DI MAURIZIO RUSSO E MICHELE SUMMA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ENRICO PETRELLA n. 4, presso lo studio dell’avvocato MICHELE D'URSO MICHELE , rappresentat a e difes a dall'avvocato VITO CARELLA , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro FERRARA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO, 18, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, ra ppresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE LAMONICA, giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro BFM SNC DI VACCARO BERARDINO C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER N. 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO,che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI POTENZA n. 525/2020 depositata il 06/10/2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1. La soc. Bikecenter Snc ha convenuto avanti il Tribunale di Potenza la Soc. BFM Snc per sentire accertare la natura personale del diritto di appoggio della scala in cemento armato da essa autorizzato in favore di Mario Ferrara, dante causa della società convenuta, per consentire di dotare di una scala di sicurezza esterna il locale di proprietà del Ferrara sito al primo piano dello stabile, il quale aveva ricevuto in cambio il diritto di passaggio a piedi sull’area antistante l’immobile (diventato poi di proprietà di BMFSnc) .

Chied e va pertanto la condannadella convenuta alla rimozione d i tale scala.

2. Si costituiva in giudizio BFM, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittima attiva e passiva e otteneva di chiamare in causa Mario Ferrara, il qualesi costituiva chiedendo a sua volta la reiezione delle domande attoree, che venivano rigettate dal Tribunale di Potenza.

3. Avverso tale decisione proponeva appello Bikecenter. Nella fase del gravame si costituivano in giudizio sia BMF sia Mario Ferrara.

4. La Corte di Appello di Potenza rigettava integralmente l’appello.

5. Avverso tale decisione Bikecenter ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

6. Hanno resistito con separati controricorsi BFM e Mario Ferrara, il quale ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Dispone l’art. 369, comma 2 , n. 2 ., c. p . c . (rimasto sul punto immutato anche a seguito della riforma operata dal d.lgs. 149/2022) che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1). La formulazione della norma processuale è nitida nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito dell’atto unitamente al ricorso in formato cartaceo ( o tramite i relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica). Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec in data 14.10.2020 (v. pag. 2 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia infatti è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017): nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione in atti , nella quale si attesta che copia notificata della sentenza non è presente né nel fascicolo del ricorrente, né inquello dei controricorrenti.

Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 -3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza di appello pubblicata il 6.10.2020 e ricorso notificato il 14.12.2020). La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Cass., Sez.

L, n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 1, n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, n. 19695 del 22/07/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquid ate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente BMF S.n.c. che ne ha fatto richiesta. Sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorsoe condanna il ricorrent e al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida come segue: euro 4.000,00 , oltre a euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%e accessori di legge in favore del controricorrente BMF S.n.c., con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv. Giovanni Romano; euro 4.500,00 , oltre a euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge in favore del controricorrente Mario Ferrara. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do