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Ordinanza — n. 12337/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate judgment for failure to verify latent defect discovery date under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12337/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Court of Appeal's judgment regarding a construction contract dispute involving defective marble. The appellant argued that the appellate court erred in setting the discovery date of defects to May 23, 2011, claiming the defects existed earlier. The court agreed, ruling that the evidence showed a significant majority of cracks appeared before the alleged discovery date, making the subsequent report untimely. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded for a new trial applying the correct legal principles on warranty periods and burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 1494, comma 2; Art. 1495; Art. 1668; Art. 1669 c.c.: In a chain of supply, the contractor is treated as a buyer regarding materials from third parties, allowing both contractual and extra-contractual claims; however, if the seller alleges late notification of defects, the burden of proof rests on the buyer to show timely reporting under the statutory warranty period.

Parole chiave

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warranty of hidden defects burden of proof notification chain of supply liability statutory limitation period contractual and extra-contractual claims discovery date determination remand for retrial notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 1494, comma 2 c.c.
Art. 1495 c.c.
e dell’art. 1495 c.c., in relazione all’art.
Art. 1668 c.c.
Art. 1669 c.c.
art. 370 c.p
2.Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso proposto da Atheras Immobiliare srl,, notificato al procuratore di Agglotech spa in data 07.02.2018.
art. 149 c.p
3.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.
art. 106 c.p
4.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., dell’art.
art. 331 c.p
106 c.p.c., dell’art. 331 c.p.c.
art. 115 c.p
5.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 1495 c.c
e dell’art. 1495 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n.12130
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29194/2017 R.G. proposto da: AGGLOTECH SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato PICCINI BARBARA (PCCBBR53D41H501X) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERPELLONI DANILO (CRPDNL54T17L781O) -ricorrente- contro ATHERAS IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.CAVERNI RAFFAELE 6, presso lo studio dell’avvocato SANTINI ANNAMARIA (SNTNMR67L66F492G) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IMPEA SARTORELLI DI SANTARELLI MASSIMO C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO, 24, presso lo studio dell’avvocato TORRE FRANCESCO (TRRFNC61R18H501A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRILLO FRANCO (GRLFNC51L06A052D) -controricorrente- nonchè contro ASTRA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 2115/2017 depositata il29/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.Con decreto ingiuntivo n. 664/2011 il Tribunale di Alessandria ingiunse a Nemesi Immobiliare S.r.l. il pagamento, in favore di Astra Costruzioni S.r.l. in liquidazione (già Londa Costruzioni S.r.l.), della somma di € 38.400,00 per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite su un immobile di sua proprietà. 1.1.Seguì l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte di Nemesi Immobiliare s.r.l., fondata sul parziale pagamento della somma ingiunta nonché sulla presenza di vizi, in relazione ai quali propose domanda di risarcimento danni.

Nell’ambito del giudizio di opposizione, l’Astra Costruzioni S.r.l chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa di Impea Sartorelli S.a.s., di Santarelli Massimo C. in qualità di fornitrice del marmo, materiale da costruzione che assumeva viziato, per essere garantita in caso di accoglimento della domanda formulata da Nemesi Immobiliare s.r.l.. Seguì la costituzione ingiudizio di Impea Sartorelli S.a.s., che chiese l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agglotech S.p.a., società produttrice delle lastre di marmo impiegate nell’attività di ristrutturazione.

Si costituì Agglotech S.p.a. ed eccepì, in via preliminare, l’intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto di Impea Sartorelli S.a.s. a proporre domanda di manleva nei suoi confronti e, nel merito, eccepì l’inesistenza di vizi di produzione, in considerazione della conformità del marmo fornito alle qualità richieste dalla normativa di settore. Dedusse, infine, l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento tecnico preventivo in quanto disposto in sua assenza. 1.2.Il Tribunale di Alessandria emise ulteriore decreto ingiuntivo (n. 2816/2011) nei confronti di Astra Costruzioni S.r.l. ed in favore di Impea Sartorelli S.a.s..

Seguì il giudizio di opposizione proposto da Astra Costruzioni S.r.l., che dedusse di aver acquistato il materiale viziato dalla Agglotech s.p.a., di cui chiese la chiamata in causa; l’Agglotech S.p.a, in qualità di ditta produttrice del materiale, si costituì, eccependo, in via preliminare, la decadenza e prescrizione del diritto di garanzia, ex art.1495 c.c. e, nel merito, l’infondatezza della domanda. 1.3.Dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti di opposizione, il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 9 maggio 2016, accolse parzialmente la domanda di pagamento di Astra Costruzioni s.r.l., accertò un credito di natura risarcitoria in favore della Nemesi Immobiliare S.r.l. e compensò i rispettivi debiti e crediti; il Tribunale dichiarò l’obbligo, a carico di Impea Sartorelli S.a.s., di tenere indenne Astra Costruzioni s.r.l. di quanto questa era stata condannata a versare, a titolo di risarcimento, in favore della Nemesi Immobiliare s.r.l.; compensò tale importo con il debito di Astra Costruzioni S.r.l. nei confronti di Impea Sartorelli s.a.s e dichiarò Agglotech s.p.a. obbligata a tenere indenne Impea Sartorelli S.a.s. delle somme che questa era tenuta a versare in favore di Astra Costruzioni S.r.l. 1.4.Avverso la sentenza di primo grado propose appello l’Agglotech s.p.a, cui resistettero Astra Costruzioni S.r.l., Impea Sartorelli s.a.s e la Nemesi Immobiliare s.r.l. 1.5.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29.9.2017, accolse parzialmente l’appello e, per l’effetto, ridusse la somma che Agglotech s.p.a. era tenuta a pagare ad Impea Sartorelli sas.

In relazione alla dedottainopponibilità ad Agglotech dell’ATP - perché il termine per la notifica era stato fissato il 3.11.2011 mentre la notifica era stata effettuata il 7.11.2011- la Corte d’appello, richiamando il principio dello sdoppiamento dei termini per il notificante ed il notificatario, accertò la tempestività della notifica. La Corte distrettuale ritenne che vi fosse litisconsorzio solo tra Agglotech s.p.a ed Impea Sartorelli s.r.l sicchè, nel rapporto tra le due società, non potevano avere rilevanza le questioni attinenti le altre parti, tra cui quella relativa alla stima del danno patito dalla Nemesi Immobiliare s.r.l.

La Corte d’appello recepì le conclusioni della CTU, osservando che Agglotech s.p.a. non aveva mosso contestazioni sulle voci di danno liquidate ad Astra Costruzioni s.r.l., se non limitatamente alla voce di € 75.400,00, riguardante il costo delle lavorazioni. Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi da parte di Impea Sartorelli sas, avvenuta “negli ultimi giorni del mese di maggio del 2011”, la Corte distrettuale ne accertò la tempestività in quanto decorrente dal sopralluogo del 23.5.2011, che non era confermativo dei precedenti ma rilevava un aggravamento delle fessurazioni mentre la precedente perizia era generica e non faceva riferimento ai fenomeni di rottura della pavimentazione. 2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’Agglotech s.p.a sulla base di sette motivi. 2.1.Hanno resistito con controricorso Impea Sartorelli sas e l’Atheras Immobiliare srl, quale società incorporante la Nemesi Immobiliare srl.

Non ha svolto attività difensiva Astra Immobiliare s.r.l. 2.2.In prossimità dell’udienza, Agglotech e Impea Sartorelli sas hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta da Impea Sartorelli sas per tardività in quanto la sentenza d’appello era stata notificata il 9.10.2017 ed il ricorso era consegnato per la notifica l’11.12.2017 mentre il termine di sessanta giorni sarebbe scaduto il 9.12.2017; secondo la società controricorrente, a nulla rileverebbe la circostanza che il 9.12.2017 cadesse di sabato, a tutti gli effetti equiparato ad un giorno lavorativo. 1.1.L’eccezione è infondata. 1.2.Ai sensi dell’art.115, comma 4 e 5 c.p.c, “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”. 1.3.Nel caso di specie, il termine per proporre impugnazione scadeva sabato 9.12.2017 e lo stesso era quindi prorogato di diritto, ex art.155 commi 4 e 5 c.p.c. a lunedì 11 dicembre, trattandosi di termine a decorrenza successiva per il compimento di un atto processuale da svolgersi fuori dell’udienza (Cass. civ. n. 21925/2021; Cass. civ. n. 1003/2020; Cass. civ. n. 6728/2012).

Pertanto l’impugnazione risulta tempestivamente notificata da Agglotech spa. in data 11.12.2017. 2.Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso proposto da Atheras Immobiliare srl,, notificato al procuratore di Agglotech spa in data 07.02.2018. 2.1.Esso è tempestivamente avvenuto entro il “termine stabilito per il deposito del ricorso” e quindi nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, con scadenza in data 11.12.2017. 3.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; il motivo attiene all’omesso rilievo della nullità della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo in favore di Agglotech s.p.a.

Secondo la ricorrente, la corte d’appello non ha tenuto conto che l’atto sarebbe stato ritirato da un’impiegata dell’azienda, qualificatasi come “incaricata alla ricezione degli atti” e non dal legale rappresentante della società. In caso di notifica dell’atto a mezzo posta nei confronti di soggetto terzo rispetto al destinatario, la notifica si perfezionerebbe solo dopo che l’agente postale abbia proceduto a notificare, nei confronti dell’originario destinatario, con ulteriore lettera raccomandata, l’avvenuta notifica dell’atto nei confronti di soggetto terzo a seguito di irreperibilità del destinatario medesimo.

Di conseguenza, non sarebbe opponibile nei confronti di Agglotech S.p.a. la consulenza tecnica d’ufficio depositata nel procedimento per a.t.p. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.La notifica alla società è regolarmente avvenuta, ai sensi dell’art.145 c.p.c., nelle mani di “persona addetta alla ricezione degli atti” sicchè non era richiesta la spedizione della raccomandata ( Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9878; Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9878). 3.3.Ai sensi dellaL.n.31 del 2008, art. 36, comma 2, "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata". 3.4.Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art.145c.p.c., a mente del quale "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla personaincaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede" . 3.5.Dalle norme sopra citate emerge che, in caso dinotifica a mezzoposta, l'agente postale è tenuto a dare notizia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in caso di mancata consegna del piego direttamente al destinatario. 3.6.Con il termine “destinatario” deve intendersi non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla disposizione generale di cui all'art.145 c.p.c., che equipara al legale rappresentante della società le persone ivi indicate, e in particolare la personaincaricata di ricevere le notificazioni.

Deriva da quanto precede che qualora i pieghi contenenti le notifiche degli atti giudiziari siano pervenuti ai destinatari della notificazione presso la sede legale della società, in persona dei soggetti indicati all'art.145 c.p.c., la notificazione si è regolarmente perfezionata, senza la necessità del secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata. 4.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; si censura la sentenza della Corte d’appello per aver affermato che unico contraddittore della Agglotech S.p.A. fosse la sola Impea Sartorelli S.a.s., ritenendo di conseguenza prive di rilevanza le contestazioni mosse da Agglotech s.p.a in relazione alla stima del danno patito dalla Nemesi Immobiliare S.r.l.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che Nemesi Immobiliare s.r.l. aveva appaltato la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà ad Astra Costruzioni s.r.l., che il materiale era stato fornito da Impea Sartorelli s.r.l., che lo avrebbe acquistato da Agglotech s.p.a.; accertato un credito risarcitorio in favore della Nemesi Immobiliare s.r.l., aveva dichiarato l’obbligo di Agglotech s.p.a. di tenere indenne Impea Sartoprelli s.r.l. La ricorrente, considerata l’applicabilità dei principi relativi alla vendita a catena, richiama Cass.

SS.UU. 24707/2015, secondo cui la responsabilità per vendite cd. a catena è un esempio di garanzia impropria con la conseguenza che Agglotech S.p.a. sarebbe legittimata ad impugnare i capi della pronuncia attinenti al rapporto principale e nei confronti di tutte le parti in causa nonché a sollevare contestazioni sulla stima del danno patito dalla Nemesi Immobiliare S.r.l. La scelta di Impea Sartorelli S.a.s. di non impugnare la decisione sul rapporto principale, reputandola corretta, non potrebbe quindi essere opposta ad Agglotech s.p.a. 4.1.Il motivo è fondato. 4.2.E’ principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che, in tema diappalto, l’appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale, esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato" e quella extracontrattuale, per essere tenuto indenne di quanto versato al committenteex art.1669 c.c.in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera (Cassazione civile sez.

II, 21/05/2020, n.9374; Cassazione civile sez. II, 30/08/2002, n.12704). 4.3.Nella vendita a catena, ciascuno dei successivi acquirenti agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l’azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza. 4.4.La pronuncia a Sezioni Unite Cass., 4 dicembre 2015, n. 24707, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale. 4.5.Il principio dell'autonomia di ciascunavendita non impedisce quindi al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore(Cassazione civile sez.

II, 24/01/2020, n.1631; Cassazione civile sez. II, 05/02/2015, n.2115). 4.6.Sul piano processuale, il terzo chiamato ingaranzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto dellagaranzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (Cassazione civile sez.

III, 20/06/2019, n.16590; Cass. SS.UU. 24707/2015). 4.7.In applicazione del principio, è stata cassata la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto digaranzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice. 4.8.La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte per avere affermato che “il contraddittore dell’Agglotech s.pa.

è unicamente Impea Sartorelli sas, sicchè non possono avere rilevanza immediata le contestazioni riguardanti le altri parti, tra cui ad esempio quella sulla stima del danno patito dalla Nemesi Immobiliare s.r.l.” (pag.6 della sentenza). 4.9.Detta affermazione è errata in quanto Agglotech s.p.a. era legittimata ad impugnare la sentenza e contestare le statuizioni del Tribunale in ordine alla stima del danno subito dalla Nemesi Immobiliare s.r.l., come effettivamente risulta dall’atto d’appello, il cui esame è consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale; parimenti, non era precluso ad Agglotech s.p.a. muovere contestazioni alle risultanze dell’ATP nel giudizio di merito. 5.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1495 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’individuazione del dies a quoper la decorrenza del termine di decadenza ex art. 14 95 c.c. in quanto alla data del sopralluogo del 23 maggio 2011 vi sarebbe stata non la scoperta dei vizi ma la conferma di vizi già esistenti con la conseguenza che la denuncia avvenuta negli ultimi giorni del mese di maggio 2011 sarebbe tardiva.

Inoltre, vi sarebbe stato un travisamento della prova costituita dalla perizia di Bergamasco e dalla raccomandata del 19.4.2011, dalle quali emergerebbe che i vizi risalivano al marzo 2011. 5.1.Il motivo è fondato. 5.2.La Corte d’appello ha errato nell’individuazione della data di conoscenza dei vizi al 23.5.2011 in quanto, secondo quanto affermato in sentenza, in tale data vi era stato un aggravamento del 10% delle fessurazioni trasversali sui davanzali, soglie e copertine esterne e, in tale data, era stata rilevata un’allarmante estensione sulla pavimentazione del fenomeno fessurativo. 5.3.

Poiché alla data del 23.5.2011 vi era stato un modesto aggravamento dei vizi, pari al 10%, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la data in cui i vizi si erano manifestati, al fine di verificare la tempestività della denuncia. Tale indagine si rendeva ancor più necessaria in quanto il 90% delle fessurazioni si era già manifestato prima del 23 maggio 2011. 5.4.In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cassazione civile sez.

II, 14/05/2008, n.12130) 6.Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, che farà applicazione dei seguenti principi di diritto: “ In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione delcontratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattualeex art. 1494, comma 2 c.c.relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quellaex art.1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committenteex art.1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera”.

“ In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” 7. Sono assorbiti i restanti motivi. P. Q. M. accoglie il ricorso per quanto di ragi