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Ordinanza — n. 12333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest under new role notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a specific legal interest in challenging the tax collection notice. Although the applicant argued the opposition was timely, the Court applied a new legislative provision limiting the right to challenge tax notices unless specific procedural prejudices exist. Since the applicant could not prove any harm from the role inscription, the Court upheld the lower court's decision to reject the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis D.L. 146/2021; Art. 12 D.P.R. 602/73: The right to challenge a tax collection notice via role inscription is restricted to cases where the debtor proves specific procedural prejudice, such as impact on public procurement participation or loss of administrative benefits.

Parole chiave

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tax collection via role procedural prejudice requirement cassation inadmissibility public procurement impact administrative sanctions appeal revoca dell'opposizione stralcio dai ruoli esclusione dalla procedura di appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis D.L. 146/2021
150/2011, in relazione all’art. 360, n.
Art. 12 D.P.R. 602/73
215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R.
Art. 80 comma 4 Codice dei contratti pubblici
14928/2022.che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.
Art. 48 bis D.L. 146/2021
40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
art. 7 D.Lgs. 150/2011
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, in relazione all’art.
art. 615 c.p
3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’atto di opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 112 c.p
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza a SS.UU. n. 26283/2022
Questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, ha dichiarato applicabile la suddetta novella legislativa anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art.
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Testo completo

N A N Z A sul ricorso proposto da: Martillotta Josè Moacyr,rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, largo Messico n.

7. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate Riscossione; Roma Capitale. Intimate avverso la sentenza n. 18748/2021 del Tribunale di Roma , pubblicata il 29. 11. 2021. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi alla camera di consigliodel 5. 4. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 30. 5. 2022 Martillotta Josè Moacyrricorre per la cassazione della sentenza n.18748/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29. 11. 2021, R.G. N. 14928/2022.che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva,la sua opposizione ad una cartella di pagamento emessa per violazioni del codice della strada.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. senza considerare che lo stesso è stato proposto in data 25 maggio 2018 avverso l’estratto di ruolo, conosciuto in data 27 aprile 2018, e dunque nel termine di 30 giorni.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo di appello che reiterava l’eccezione di prescrizione del credito, per essere stata la notifica della cartella, anche ad ammetterne la validità, avvenuta quando le contravvenzioni sottese erano ormai prescritte. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato in merito all’eccepita legittimità della notifica della cartella esattoriale.

In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi che il ricorso proposto è inammissibile. Premesso che, come risulta dall’esposizione dello stesso ricorso, l’opposizione proposta dal Martillotta ha investito una cartella di pagamento sottesa ad un estratto di ruolo, tanto che l’opponente ha denunziato lamancata notifica della stessa e dei verbali di contestazione delle violazioni ad essa presupposti, il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce dell’art. 3-bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4 bis,secondo cui “L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore R.G.

N. 14928/2022.che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Detta norma di legge riguarda la riscossioneanche delle entrate e xtratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, ha dichiarato applicabile la suddetta novella legislativa anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.

Occorre altresì precisare che il ricorrente non ha dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata, sicché non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenere una tutela immediata in giudizio. La sentenza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione appare pertanto corretta nel suo dispositivo, pur dovendosene modificare la motivazione alla luce delle considerazioni sopra svolte. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. R.G. N. 14928/2022.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così d