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Ordinanza — n. 12323/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding illegal occupation indemnity quantification due to omitted post-judgment years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12323/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Court of Appeal's decision regarding the quantification of illegal occupation indemnity. The appellants argued that the lower court failed to account for twelve additional years of occupation occurring after the first-instance judgment, rendering the original compensation between occupation damages and improvements invalid. Consequently, the Court ordered a remand to the Court of Appeal of Cagliari to recalculate the indemnity based on the extended period of unlawful possession.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2056 c.c.: The court must re-evaluate the quantification of illegal occupation indemnity when new facts demonstrate a prolonged period of unlawful possession extending beyond the initial judgment, necessitating an updated calculation that reflects the total duration of the infringement.

Parole chiave

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illegal occupation indemnity quantification of damages omission of facts remand to lower court prolonged unlawful possession compensation for improvements cassation of judgment restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 c.c.
Art. 2056 c.c.
Art. 1226 c.c.
art. 2932 c.c
l’azione ex art. 2932 c.c., in seconda subordinataper la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni.
art. 1226 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU 33645/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22715/2018 proposto da: SCV Gestione Produzionis.r.l. in liquidazione, ORLANDO Federico Ema- nuele Cesare, rappresentati e difes i d agli avv . ti DOMENICO BONAC- CORSI DI PATTI e GIANCARLO FALETTI; -ricorrenti- ORLANDO Silvia Margherita Catia, MONTESANO Marcella; -intimate- avverso la sentenzadella CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI n. 740/2017 depositata il 01/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 1998 Costantino Spano, Marcella Montesano e Paolo Spano con- venivano,dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, la S.C.V. s.r.l., non- ché Federico e Silvia Orlando, in via principale per l ’ accertamento dell’efficacia traslativa di un contratto dicompravendita di un immobile, di cui avevano già conseguito il possesso , in prima subordinata per 2di 3 – 22715/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 6 ) – Caponi Est. l’azione ex art. 2932 c.c., in seconda subordinataper la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni.

Convenuti sono gli aventi causadel venditore e la società intestataria dell’immo- bile, che eccepiva l’inopponibilità del contratto nei suoi confronti e pro- poneva riconvenzionale di restituzione del bene. In primo gradoveniva accolta la domanda di risoluzione e la riconvenzionale di restituzione proposta. La Corte di appello aveva riformato, ma la sentenza di primo grado è stata poi confermata all’esito di un giudizio di rinvio,dopo che questa Suprema Corte aveva cassato la pronuncia di appello enun- ciando il principio di diritto secondo cui il contratto preliminare di ven- dita di cosa altrui non comporta effetti obbligatori nei confronti del terzo proprietario(nel caso di specie, la società).

Ricorrono in cassazione i convenuti S.C.V. s.r.l. e Federico Orlando con un motivo di ricorso. Rimane intimata la parte attrice. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso investe la quantificazione dell’indennità di occupazione e censura il fatto che la Corte di appello abbia riproposto la stessa quantificazionedisposta in prime cure nel 2005, con compen- sazione tra gli importi per le migliorie apportate dagli attori e l’inden- nità per indebita occupazione, senza considerare il fatto decisivo che, nell’intero corso dei dodici anni successivi all’emanazione della sen- tenza di primo grado, l’occupazione si era protratta con maturazione di un diritto adimporti ulteriori a titolo di indennità (si deducono tre pro- fili: violazione degli artt. 2043-2056 c.c., carenza assoluta di motiva- zione, omesso esame di fatto decisivo).

La parte censurata d ella sentenza è la seguente : «Il Tribunale ha correttamente, equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., compen- sato i crediti da occupazione illegittima e da migliorie [….] anche i n virtù della tolleranza della società alla utilizzazione dell’appartamento 3di 3 – 22715/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 6 ) – Caponi Est. da parte degli attori, a loro mai richiesto se non in contenzioso, mentre la SCV s.r.l. non ha provato la invocata misura superiore del proprio credito che, oltre a essere inficiata dalla suddetta condiscendenza, è stata affidata a una richiesta di c.t.u. fondata su un valore locativo dell’immobile meramente enunciato e non supportato […] da allega- zioni fattuali che la società proprietaria dell’appartamento ne avrebbe fatto uso locativo se ne fosse stata in possesso».

Il motivo è fondatopoiché la Corte di appello ha omesso di valutare l’incidenza, nella quantificazione dell’indennità, degli ulteriori anni di occupazione illegittima trascorsi dopo la sentenza di primo grado. Tale tempo trascorso rende insostenibile l’accreditare come valida ancora oggi, in base alle ragioni addotte allora,l’effettuata compensazione tra crediti da occupazione illegittima e crediti da migliorie. Come è stato chiesto dalla S.C.V. s.r.l. ed è compatibile con la struttura del giudizio di rinvio, si impone quindi un aggiornamento della quantificazione dell’indennità da occupazione illegittima, che tenga conto degli anni trascorsi dalla sentenza di primo grado fino alla data dell’effettivo rila- scio, alla luce dei criteri determinati oggi da Cass.

SU 33645/2022. Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sen- tenza impugnata sul punto e rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presen