Cassation court dismisses appeal for lack of written contract proof, rejecting oral fee agreement claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Rosa Patalano's appeal against a lower court ruling awarding Salvatore Fondi legal fees. Patalano argued the contract was voidable due to an essential error induced by Fondi regarding the fee amount, claiming an oral agreement capped at €2,500. The court found the lower court had properly addressed her counterclaims for contract annulment and damages, ruling that the lack of written evidence for the alleged oral agreement rendered her claims inadmissible under civil code requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 cod. proc. civ.; Art. 2233 cod. civ.: A contract for professional fees requires written form; claims based on alleged oral agreements lacking written proof are inadmissible for annulment or damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Z A sul ricorso proposto da: Patalano Maria Rosa,rappresentata e difes a per procura speciale alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Francesco Elia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Toniolo n.
6. Ricorrente contro Fondi Salvatore, rappresentat o e difes o per procura speciale alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato Piergiorgio Abbati , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma , via G. Pierluigi da Pale s trina n.
19. Controricorrente avverso l’ordinanza n. 6909/2022 del Tribunale di Roma , pubblicata il 1 2. 4. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi alla camera di consiglio del 9. 3. 2023. R.G. N. 15922/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza n. 6909 del 12. 4. 2022 il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta dall’avv. Salvatore Fondi per il pagamento del compenso per l’attività professionale svolt a in favore di Patalano Ma r ia Rosa in un giudizio civile ereditario e condannò la convenuta al versamento in suo favore, detratto l’acconto versato di euro 2.500,00, della somma di euro 5.480,00.
Il Tribunale motivò la decisione affermando che risultava pr ovata l’attività di patrocinio svolta dal professionista in favore della cliente, fino alla revoca del mandato, che non risultava viceversa provato per iscritto l’accordo dedotto dalla convenuta secondo cui il compenso professionale sarebbe stato limitato e non doveva superare l’importo di euro 2.500,00 e, per l’effetto,che le sp ettanze richieste dal ricorrente andavano liquidate sulla base della tariffa professionale, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Patalano Maria Rosa, con atto notificato il10. 6. 2022, ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, affidandosi ad un unico motivo.
Fondi Salvatore ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte controricorrente ha depositato memoria. L’unicomotivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale non si sia pronunciato sulle domand e riconvenzionali propost e dalla convenuta di annullamento del contratto di patrocinio per errore essenziale o dolo del professionista e di risarcimento del danno, per avere l’esponente conferito l’incarico professionale in quanto erroneamente convinta o comunque perché a ciò indotta dall’avvocato, che non gli aveva presentato un preventivo di parcella, che il suo compenso sarebbe stato limitato e non avrebbe superato l’importo di euro 2.500,00.
Il motivo è infondato. Come risulta dalla lettura dell’ordinanza impugnata e del ricorso la domanda di annullamento del contratto e di risarcimento del danno era R.G. N. 15922/2022.stata proposta dalla Patalano sulla base della circostanza che il suo consenso al conferimento dell’incarico professionale sarebbe stato viziato da errore essenziale, provocato dal professionista, sull’ammontare del compenso pattuito, che le parti, assume, avevano concordato oralmente nella somma fissa e non aumentabile di euro 2.500,00. Tanto precisato, le censure sollevate sono infondate, in quanto il Tribunale ha espressamente statuito su queste domande, laddove ha precisato che “ la domanda della resistente al risarcimento del danno per errore e/o dolo nella formazione del consenso non può essere accolta “, richiaman d o a sostegno di tale conclusione le argomentazioni, in precedenza svolte, in ordine alla non rilevanza, nel presente giudizio, del dedotto accordo orale in ordine alla misura della parcella, atteso che la pattuizione del compenso professionale dell’avvocato richiede, ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., la forma scritta e che, per tale ragione, la richiesta di prova per testi articolata dalla resistente era inammissibile.
In particolare, alla luce dell’impianto motivazionale della decisione, tale ultima affermazione sorregge il rigetto sia dell’eccezione della convenuta della pattuizione forfettaria del compenso professionale nella misura di euro 2.500,00, che delle domande di annullamento del contratto per errore essenziale o dolo della controparte e di risarcimento del danno, stante la mancanza di prova, per la ritenuta inammissibilità della prova per testi, dei relativi fatti costitutivi. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso , se dovuto .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 15922/2022.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte