Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility because the appellant lost on the sole contested cost issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant lost on the single contested issue regarding litigation costs. Although the appellant argued victory despite cost sanctions, the Court found they were actually the losing party on the specific point of cost reform. Consequently, the appeal was rejected under Article 360-bis of the Civil Procedure Code as legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the sole ground is a violation of the law regarding costs when the appellant is the losing party, as the Supreme Court must filter inconsistent appeals to expedite deliberation.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 19268/2022 proposto da: RIMEDIO LIVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO N. 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTINO ORLANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO TARSITANO; -ricorrente- contro TALARICO ANGELA, FRANCO ERNESTO, FRANCO GIANCARLO, FRANCO PIERO; -intimati- avverso la sentenza n. 80/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva Della vicenda è qui bastevole ricordare che Livio Rimedio impugnò la decisione del Tribunale con la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Rimedio, chiamato in giudizio da Angela Talarico e altri, aveva compensato per intero le spese.
La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione avanzata dal Rimedio, che condannò a rifondere le spese del grado d’appello. Livio Rimedio ricorre avverso la sentenza della Corte locale sulla base di un solo motivo. La controparte è rimasta intimata. Il motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo di essere stato ingiustamente condannato alle spese, nonostante fosse risultato totalmente vittorioso, risulta palesemente destituita di giuridico fondamento. Invero, al contrario di quanto qui sostenuto, il ricorrente è risultato soccombente davanti alla Corte d’appello, essendo stata disattesa la di lui pretesa di riforma del capo delle spese del giudizio di primo grado, unico punto in controversia davanti al Giudice di secondo grado.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent.n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo rimasta la controparte intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovu