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Ordinanza — n. 12112/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against sponsorship contract dismissal due to appellate court's failure to examine evidence of tacit acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12112/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal by dismissing two arguments regarding the formal requirements for a sponsorship contract while finding the second argument admissible. The appellate court had incorrectly relied on written declarations for contract conclusion without considering evidence of tacit acceptance through the defendant's actions. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded for a new trial to evaluate the specific facts proving the contract's formation.

Regesto Legislator

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Art. 1326, 1350, 1352 c.c.; While a sponsorship contract is a free-form atypical contract, the appellate court erred by failing to examine evidence of tacit acceptance when ruling against its conclusion.

Parole chiave

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sponsorship contract tacit acceptance free form contract appellate review quashing judgment contratto di organizzazione marchio di evento controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 1326 c.c.
Art. 1350 c.c.
Art. 1352 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
c) il fatto, riferito dalla teste Terranova, che la Kemeco consegnò a Joshua Tour - come preannunciatole con mail del 27 maggio 2009 - un DVD contenente lo spot promoz ionale da trasmettere durante la manifestazione; che con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15720-2018 proposto da: MARIA PUSATERI, nella qualità di titolare della ditta individuale Joshua Tour Marketing ed Eventi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Errante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Lungotevere Flaminio n. 28; -ricorrente - contro KEMECO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Pietro Murania, rappresentata e difesa dal Prof. Avvocato Gaetano Armao ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, via di Capo Le Case n. 3; -resistente - avverso la sentenza n. 2215/2017 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO del 27.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.20 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il Tribunale di Palermo ingiungeva a Kemeco s.r.l. il pagamento di € 24.398,90 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese dalla ditta individuale Joshua Tour Marketing ed Eventi di Maria Pusateri in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto l’inserimento del logo “Rio Azzurro Bum Bum”, identificativo dei prodotti dell’intimata, nelle pubblicità di un evento culturale ed artistico (“Presentazione della Luciano Pavarotti Tower”) organizzato dalla Joshua Tour e tenutosi a Palermo nel 2009; che l’ingiunta Kemeco s.r.l. spiegava opposizione al decreto ingiuntivo, affermando di non aver autorizzato l’operazione di sponsorizzazione e negando l’esistenza di un qualsiasi accordo contrattuale con l’opposta; che il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto, accertando che l’accettazione della proposta contrattuale della Joshua Tour da parte della Kemeco era avvenuta per facta concludentia e sottolineando come il contratto di sponsorizzazione sia forma libera, dovendo essere qualificato come contratto atipico di appalto di servizi; che la Corte di appello di Palermo, adita da Kemeco s.r.l., ha riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo sull’assunto che la Joshua Tour non avrebbe offerto la prova dell’avvenuta conclusione del contrattodi sponsorizzazione; che la sentenza della Corte di appello di Palermo è stata impugnata per cassazione, sulla scorta di tre motivi, dalla Joshua Tour, in persona della titolare Maria Pusateri; che la Kemeco ha depositato controricorso, deducendo l’infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione e chiedendo la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte nelle more del giudizio di appello in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria; considerato: che con il primo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione degli articoli 1326, 1350 e 1352 c.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo che, ai fini della conclusione del contratto di sponsorizzazione, fosse necessaria una dichiarazione scritta di volontà della Kemeco di accettazione della proposta della Joshua Tour; secondo la ricorrente, trattandosi di un contratto a forma libera, lo stesso ben poteva essere concluso per facta concludentia; che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si denuncia l’omesso esame di tre fatti assunti come decisivi, vale a dire:

a) il fatto che l’11 maggio 2009 la sig.ra Lorena Spina, dipendente della Kemeco, trasmise per mail al sig. Salvo Melia, direttore artistico di Joshua Tour, il logo da reclamizzare;

b) il fatto che il 27 maggio 2009 la stessa sig.ra Spina comunicò per mail al sig. Melia i nomi dei dipendenti e familiari Kemeco che avrebbero assistito alla manifestazione del 30 maggio 2009, per la predisposizione degli accreditamenti all'ingresso;

c) il fatto, riferito dalla teste Terranova, che la Kemeco consegnò a Joshua Tour - come preannunciatole con mail del 27 maggio 2009 - un DVD contenente lo spot promoz ionale da trasmettere durante la manifestazione; che con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte distrettuale, per un verso, inquadra correttamente il contratto di sponsorizzazione quale contratto atipico a forma libera e, per altro verso, afferma la necessità, ai fini della conclusione del contratto, di una dichiarazione scritta di accettazione della proposta; che il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e vanno giudicati inammissibili; che le censure della ricorrente si appuntano avverso le affermazioni dell'impugnata sentenza alla cui stregua, ai fini della conclusione del contratto di sponsorizzazione, sarebbero necessarie, da un lato, una proposta avente la forma di «una dichiarazione contenente una proposta contrattuale completa e ben delineata in tutti i suoi elementi» (pag. 7, righi 18 e ss.) e, d’altro lato, un’accettazione in forma di «dichiarazione mediante la quale la parte (oblato) cui è diretta la proposta contrattuale manifesta l’intenzione di accoglierla in tutti i suoi elementi» (pag. 7, rigo 6 e ss.); che le suddette affermazioni, tuttavia, riguardano l'ipotesi della conclusione del contratto mediante scambio di dichiarazioni, specificando il contenuto che le dichiarazioni devono avere ai fini del perfezionamento dell’accordo, ma non enunciano alcuna regola di diritto alla cui stregua il contratto di sponsorizzazione non possa essere concluso per facta concludentia (affermandosi anzi espressamente, nel penultimo capoverso di pag. 5 della sentenza, che il contratto di sponsorizzazione è a forma libera); che quindi, in conclusione, il primo e il terzo mezzo di impugnazione, risultano privi di pertinenza alla ratio decidendi; che deve invece giudicarsi fondato il secondo motivo di ricorso; che infatti la Corte palermitana ha dato conto dell’inserimento del logo dei prodotti Kemeco nelle locandine e nelle pubblicità sui quotidiani dell’evento organizzato dalla Joshua Tour (pag. 7, ultimi due righi, della sentenza), cioè di fatti relativi all’esecuzione del contratto, ma non ha esaminato i fatti menzionati nel secondo motivo di impugnazione; che detti fatti sono astrattamente decisivi ai fini della ricostruzione di una manifestazione tacita di volontà negoziale, cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto, nel motivare il proprio accertamento negativo della conclusione per del contratto di sponsorizzazione inter partes , delle risultanze istruttorie concernenti la trasmissione dalla Kemeco alla Joshua Tour del logo da reclamizzare, dei nomi dei dipendenti e familiari Kemeco che avrebbero assistito alla manifestazione e del DVD contenente lo spot promozionale da trasmettere durante la manifestazionestessa; che la domanda restitutoria proposta dalla Kemeco nel controricorso è inammissibile in sede di legittimità; che, in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettati il primo e il terzo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in altra composizione, che motiverà sui fatti sopra menzionati e regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a