Court quashes family mediation lawyer fee order for lack of specific reasoning on agreed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's order regarding professional fees for family mediation and subsequent civil defense. The lower court deemed the awarded amounts reasonable without explaining why they differed from the agreed fees or the accepted estimates. The Supreme Court found this reasoning insufficient and arbitrary, ordering a retrial with a different composition of judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 166 c.p.c.; Art. 2333 c.c.: A court order declaring professional fees reasonable must provide specific, substantive reasons justifying the amount, particularly when it contradicts agreed estimates or accepted fees, as mere assertions of congruity without factual basis constitute a violation of the duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13838/2022 R.G., proposto da CITTERIO CHIARA ADELE, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, Via Manara n. 5. -RICORRENTE- contro DEL CURTO CHIARA, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Bettini, domiciliata in Sondrio, Via Cesura n. 4. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 13.4.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Pronunciando sulla domanda di pagamento dei compensi professionali per l’assistenza in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile, proposta dall’avv. Citterio nei confronti di Chiara Del Curto, il Tribunale di Oggetto: compensi professionali Sondrio ha ritenuto congruo l’importo già corrisposto dalla resistente, pari ad € 9.994,43, osservando che p er la fase stragiudiziale il compenso di euro 1268,80 appare satisfattivo”, e che “non si ravvisano motivi per reputare inadeguato il compenso di euro 2.626,42 versato per la fase giudiziale, in relazione alla quale lo stesso Tribunale aveva liquidato euro 2.225,00”.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Chiara Adele Citterio con ricorso in tre motivi. Chiara Del Curto resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c., per non aver il Tribunale dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congruo il compenso e privi di valenza probatoria i preventivi accettati e sottoscritti dalla parte, avendo immotivatamente riconosciuto un importo notevolmente inferiore a quello concordato dalle parti. Il secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la pronuncia omesso di valutare la complessità della attività difensiva, le questioni esaminate anche in sede di mediazione familiare, la conflittualità delle parti e la gravosità dell’impegno profuso.
Il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione su aspetti decisivi della decisione, sostenendo che dall’esame della pronuncia non è dato comprendere quali valutazioni abbia operato il Tribunale per respingere le richieste dalla ricorrente. I tre motivi sono fondati. La ricorrente aveva chiesto la liquidazione del compenso sulla scorta di taluni preventivi sottoscritti dalla cliente, ritenendo provato un accordo sulle spettanze professionali sia per la fase stragiudiziale, che per quella giudiziale, per importi significativamente superiori a quelli liquidati dal giudice.
La pronuncia si è limitata a ritenere congrue le somme versate, senza in alcun modo darconto delle soluzioni accolte e delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le deduzioni difensive della ricorrente già con riferimento all’attività stragiudiziale. Analogamente, per l’attività giudiziale, ha riconosciuto un importo pari alle spese processuali liquidate dal giudice, senza stabilire se il preventivo avesse o meno il valore di un patto sul compenso tale da precludere l’applicazione di ogni altro criterio (art. 2333, comma primo, c.c.;
Cass. 21235/2009; Cass. 17222/2011; Cass.1900/2017; Cass. 14293/2018). Nessuna indicazione è dato trarre dalla sentenza neppure riguardo al diverso criterio effettivamente impiegato per la liquidazione adottato: la dichiarata congruità dei compensi appare priva di reali giustificazioni, sorretta da una motivazione meramente apparente (Cass. s.u. 8053/2014). Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprem