Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished under Art. 391 c.p.c. without ruling on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant's lawyer formally withdrew the lawsuit on March 20, 2023. Although the lower court had previously ruled in favor of the defendants regarding a servitude dispute, the withdrawal prevented any further examination of the legal arguments. Consequently, the court issued a procedural order ending the case without addressing the substantive claims or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the cassation judgment is extinguished without pronouncement on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a: NOBILI TOMASSO (C.F.: NBL TSS 54T20 H282D), GRAZIANI LORENA (C.F.: GRZ LRN 60L71 H282I) e GRAZIANI SALVATORE (C.F.: GRZ SVT 64S09 H282X), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Luca Chiattelli ed elettivamente presso lo studio dell’Avv. Elettra Bianchi, in Roma, via Savoia, 80; -ricorrenti - contro DI GIAMBATTISTA ENZO e D’ANGELI CARMELITA; -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3594/2017 (pubblicata il 29 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott.
Aldo Carrato; rilevato -che i sigg. Nobili Tomasso, Graziani Lorenza e Graziani Salvatore hanno proposto, nei confronti dei sigg. Di Giambattista Enzo e D’Angeli Carmelita, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3594/2017, con la quale –in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti n. 739/2009 – era stata accertato, in favore del fondo dei citati intimati ed a carico di quello ricorrenti, il diritto di servitù, pedonale e carrabile, sul tratto di strada collegante v. dell’Industria e c.
Salaria in Santa Rufina, anche con la condanna, nei confronti degli appellati, all’eliminazione di ogni tipo di ostacolo impeditivo dell’esercizio di tale diritto reale; R.G.N. 12905/2018 C.C. 18/04/2023 Servitù Considerato: - il difensore dei ricorrenti (munito di apposita procura speciale allegata all’atto) ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in cancelleria dichiarazione del 20.3.2023 di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta; -che gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità; - che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, essendo Di Giambattista Enzo e D’Angeli Carmelita rimasti intimati (risultando, pertanto, del tutto irrilevante l’accettazione espressa dall’Avv.
Attilio Francesco Ferri, difensore costituito per gli stessi ma nei precedenti gradi di merito); -che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 18 aprile 2023. Il Presidente Luigi Giovanni