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Ordinanza — n. 12026/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12026/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12026/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 17527/2022 proposto da: TROBBIANI PAOLA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE DI VELLETRI, AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimati- avverso la sentenza n. 2345/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 29/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva: Paola Trobbiani citò innanzi al Giudice di pace di Velletri il Comune di Velletri e l’Agenzia delle Entrate, perché si accertasse la di lei non debenza di taluni importi posti a suo debito dei quali asseriva di avere avuto conoscenza mediante estratto di ruolo.

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. civ, art. 372 c.p, art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 12026/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Essendo le controparti rimaste intimate non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche opposizione al precetto esecutivo credito contestato domanda d'esecuzione impugnazione di decisioni amministrative ammortamento del debito

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. civ
La ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
art. 372 c.p
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
La ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 17527/2022 proposto da: TROBBIANI PAOLA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE DI VELLETRI, AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimati- avverso la sentenza n. 2345/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 29/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva: Paola Trobbiani citò innanzi al Giudice di pace di Velletri il Comune di Velletri e l’Agenzia delle Entrate, perché si accertasse la di lei non debenza di taluni importi posti a suo debito dei quali asseriva di avere avuto conoscenza mediante estratto di ruolo.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e il Tribunale di Velletri dichiarò l’appello inammissibile per carenza d’interesse. Paola Trobbiani ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e 24 Cost., assumendo essere erroneo condizionare l’esercizio dell’azione giudiziaria alla preventiva richiesta di sgravio in autotutela ovvero all’esperimento di azioni esecutive da parte dell’ente creditore, procurando ciò una compressione del diritto di difesa.

Il ricorso è manifestamente destituito di giuridico fondamento. Dispone l’art. 3 bis, d. l. 21/10/2021, n. 146, inserito dalla legge di conversione n. 215, 17/12/2021: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e lacartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione .

Le Sezioni unite hanno precisato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Sentenza n. 26283, 06/09/2022, Rv. 665660).

Si è successivamente ulteriormente chiarito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Sez. 3, n. 7353, 07/03/2022, Rv. 664474).

Nel caso di specie la ricorrente nulla deduce per giustificare l’interesse all’azione giudiziaria, restando financo ignota la scaturigine delle asserite iscrizioni a ruolo. La prospettazione del dubbio sulla costituzionalità della normasopra richiamata appare manifestamente infondata, alla luce dell’approfondito sceveramento effettuato in sede di Sezioni unite. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Essendo le controparti rimaste intimate non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, co