Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12025/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to complete lack of fact exposition and description of the contested ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12025/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to expose the material facts or describe the contested administrative order. The respondent argued that without this exposition, the court could not verify compliance with Article 366, paragraph 3, of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was fundamentally flawed and ordered the appellant to bear the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if it completely lacks the exposition of the facts of the case and the content of the contested ruling, as the court cannot ascertain the merits without these essential elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of fact exposition code of civil procedure cassation requirements administrative order legal costs procedural defect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.
b) questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 6611, 01/03/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 14204/2022 proposto da: CUSATI RENE', elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZECCA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO NATALE; -ricorrente- contro COMUNE DI AGROPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LAURITO; -controricorrente- nonché contro PREFETTURA DI SALERNO; -intimato- avverso la sentenza n. 505/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 02/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva: Renè Cusati ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale venne rigettata l’impugnazione proposta dalla Cusati avverso la sentenza del Giudice di pace n. 799/2017, nei confronti del Comune di Agropoli e della Prefettura UTG di Salerno, con la quale era stata disattesa opposizione avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Salerno, che aveva respinto l’opposizione amministrativa avverso verbale di contestazione per violazione del codice della strada (eccesso di velocità). Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, il Comune di Agropoli.

Il ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, non supera il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, passa ad esporre i motivi del ricorso;

b) questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 6611, 01/03/2022, 664046).

La ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo, distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida, distratte in favore dell’avv. Giovanni Laurito, in euro 900,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.