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Ordinanza — n. 11811/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the case without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11811/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the appellant and the appellee formally withdrew the case on September 20, 2022. The underlying dispute involved a property dispute regarding view rights and tree removal in Grosseto, but the litigation ended before substantive review. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without issuing a decision on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 c.p.c.; When both parties withdraw a cassation appeal, the judgment is extinguished without any ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings joint withdrawal no cost ruling cassation appeal domanda di concordato controversie patrimoniali riunione di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, co. 1 c.p.c.
Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazi one per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass 25485/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16633/2018, proposto da: CHIERICI DANILO, MORELLI INES, domiciliati in Roma, Piazza dei Navigatori 23/C, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PERNISCO che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato EMILIA PERNISCO; -ricorrente - contro ALOCCI MARIA ROSA, domiciliatain Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato MAURIZIO INFETTI; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI FIRENZE n. 387/2018, depositata il14/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. 2di 2 - RG 16633 /2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 1 1 ) – Caponi Est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ROBERTO MUCCI, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudiziodi cassazione. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Danilo Chierici e Ines Morelli ha nno proposto ricorso in cassazione nei confronti diMaria Rosa Alocci per l’annullamento della sentenza in epigrafe, di rigetto de gli appell i avverso la pronuncia del Tribunale di Grosseto che aveva rigettato contrapposte domande concernenti una servitù di veduta e panorama, la rimozione di piante, di un terrazzamento e di un rip arto di terreno .

Il ricorso è affidato a quindici motivi. La parte ricorrente (con subentro delle eredi Carla e Cristina Chierici allo scompars o Danilo Chierici ) ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 20/09/2022, con adesione della controricorrente. Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazi one per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunciaal ri