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Ordinanza — n. 11787/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11787/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11787/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- 1.Con decreto n. 1952/2018 la Corte di A ppello di Perugia accoglieva i ricorsi, successivamente riuniti, promossi ex art . 3 L. n . 89 / 2001 dagli odierni ricorrenti , tutti appartenenti all’Aeronautica militare e assegnati all’aeroporto di Centocelle , condannando il M inistero dell' Economia e delle F inanze al pagamento, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego, della somma complessiva di euro 4.834,00 cadauno, oltre interessi legali e spese di lite.

Regesto Legislator

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art. 392 c.p; Ordinanza — n. 11787/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale decreto ricorrono in c assazione i sigg.ri Francesco Palamara, Giampiero F erri e altri 120 istanti, tutti elencati in epigrafe,affidando le loro doglianze a quattro motivi, illustrati da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Preliminarmente occorre dichiarare che l’atto depositato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze non integra gli estremi di un controricorso, noncontenendo, ai sensi dell'art.366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

Parole chiave

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indennizzo per rumore aeroportuale restituzione delle indennità di disoccupazione sospensione del diritto all'indennità riesame della rendita AI diritto all'indennizzo indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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art. 392 c.p
Il decreto non ha considerato che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 21599-2021 proposto da: PALAMARA FRANCESCO PLMFNC62P06H501K, RIZZO ELEONORA RZZLNR83M68H501H, TRIARICO ALESSANDRO TRRLSN70E16B180X, POSSENTI ANTONIO PSSNTN65H12H501G, ROCCHI ROBERTO RCCRRT68A05H501M, CORSO MAURIZIO CRSMRZ65R12H501D, GORGA LUCA GRGLCU67T16H501Z, RICCOBENE MARIO RCCMRA66C21H501F, LABIANCA CELESTINO LBNCST70D29B990H, PAGANO SABATINO PGNSTN63D05L083J, SPINELLI DANIELE SPNDNL69E27B180N, CAFARO SALVATORE CFRSVT63H12G364E, GRECO TOMMASO GRCTMS57P11E589G, ERCOLI MAURO RCLMRA67D19H501B, OSANNO ENZO SNNNZE70P04E798M, LUCARONI RENZO Ric. 2021 n. 21599 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -2- LCRRNZ49T24H501J, DE PASCALI DANIELE DPSDNL67R13C334X, BORBONE RINO BRBRNI68E28H501F, MAZZEI BRIZIO LEONARDO MZZBZL70L21B413M, MINELLA LUCIANO MNLLCN64R27H501A, SACCONE ROSARIO SCCRSR68H26G964I, DE SIMONE FABRIZIO DSMFRZ66C09C665I, CATALANO MAURO CTLMRA65T26E205R, DE BIASIO ANTONIO DBSNTN55L20H436F, BOVINO MICHELE BVNMHL67R18C983N, PIERONI MARCO PRNMRC64B23H501G, ARGANESE ROBERTO RGNRRT62M24H282T, ESPOSITO FEDERICO SPSFRC64S12F839J, MARIANO SALVATORE MRNSVT69R10I549A, NICOLETTI ALDO GABRIELE NCLLGB54L26I838K, RAINONE NICOLA RNNNCL66B07G283E, FENNI LORENZO FNNLNZ64C09H501L, NERI ALESSANDRO NRELSN72P23H534P, MANTIO VINCENZO MNTVCN70B05B963T, MESSINEO GIUSEPPE MSSGPP71L25F839B, MENNILLO LUIGI MNNLGU67S22B371X, VITIELLO MORENO VTLMRN5L30C858L, VITO DIAMANTE VTIDNT66S27Z112R, PELLEGRINO FRANCESCO PLLFNC72R25B936X, MASCIARELLI CLAUDIO MSCCLD61M10H501C, ALBANESE VINCENZO ENRICO LBNVCN70S05L219O, D'ERAMO FABIO DRMBA72D19H501L, ALFONSI ALESSANDRO LFNLSN66P12H501L, BIANCHI GUIDO BNCGDU68D21H501Z, BONDI FABRIZIO BNDFRZ70H21C858J, LOBELLO COSIMO LBLCSM70C21D761H, BALZANO LUCIANO Ric. 2021 n. 21599 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -3- BLZLCN67H19G902A, TUZI ALFREDO TZULRD70E07H501K, MACCHIA STEFANO MCCSFN69D17H501E, RICCARDI VINCENZO RCCVCN66A29F839R, PACUCCI UMBERTO PCCMRT51B06A662A, FERAGNOLI ARMANDO FRGRND65H01L120G, BLASETTI ROBERTO BLSRRT69E02L182Z, MOSCATELLI ANGELO MSCNGL64L16H501J, AGOSTINELLI SALVATORE GSTSVT49D08F611D, CIANGOLA PAOLO CNGPLA54B17H501D, BARBA ENZO BRBNZE70L20F839Z, GRANATA GIOVANNI GRNGNN66P24H501Q, BLASI LUCA BLSLCU69E09H282I, PALERMO NICOLA PLRNCL69S13I993K, DE LUCIA FILIPPO DLCFPP68C16A952R, CEDRONI MASSIMO CDRMSM68E06H501P, DI FUSCO MASSIMO DFSMSM68B24F839M, BELLOPEDE VINCENZO BLLVCN50L15B860I, NAVARRA CLAUDIO NVRCLD52R12I573S, FERRI GIANPIERO FRRGPR73A22G274P, MERIGHI SERGIO MRGSRG67P18A310G, DICEMBRINO GIUSEPPE DCMGPP69M05E885U, MANDILE PASQUALE MNDPQL69P10F839R, BOCCHIOLA LUCA BCCLCU66T05F839J, QUARANTA DOMENICO QRNGPP68D09E205K, DI NUZZO GIUSEPPE DNZGPP71M03E791K, DE PACE VITO GEORG GIUSEPPE DPCVGR70S26Z112B, SCARAFILE FRANCO SCRFNC63T04E471G, MANCINI MARCO MNCMRC60L19H501P, VELOTTI PAOLO VLTPLA66L29F839U, TOSONI PIERLUIGI TSNPLG69D20H501B, CAPONE EUGENIO CPNGNE59M26H006U, SEBASTIANI FABIO Ric. 2021 n. 21599 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -4- SBSFBA66H16H501A, ROTONDO FRANCO RTNFNC51R06F839D, BELLOMO NATALE BLLNTL68M17A662I, D'ANGELO ROLANDO LUIGI DNGRND48C24B872K, D'ALISE MARCELLINO DLSMCL58A02H834T, LEOPARDI ROBERTO LPRRRT69M23H501M, CERVONI PIETRO CRVPTR55S16D475A, MERULLO EUGENIO MRLGNE68S23F839F, NARDOCCI MANLIO NDRMNL56A08B114H, PELLECCHIA NICOLA PLLNCL41L20A455N, MATARAZZO SILVANA MTRSVN60D56C659P, SANTORO FRANCESCO SNTFNC64L23I993N, RIZZO ILARIA RZZLRI88B67H501X, BONFITTO ANTONIO BNFNTN69R05D643K, PESANTE ANGELO PSNNGL61S06D643W, CAPALDINI GUIDO CPLGDU48B05D653N, PROIETTI CARMINE PRTCMN55R08A062U, PALUMBO DOMENICO PLMDNC47D11F799D, FAVATA MICHELE FTVMHL68L01D643O, PAVONE ROBERTO NICOLA PVNRRT67L27A662D, PIERGENTILI ERMANNO PRGRNN65L29M082C, POLESI ADRIANO PLSDRN52A10C309U, CIVETTA GIUSEPPE CVTGPP68H12H501A, CALABRETTA MARCO CLBMRC67H07A145H, CAPOBIANCHI CLAUDIO CPBCLD71C25H501J, FERRARA ANACLETO FRRNLT64L18E754W, PETROSELLI GINO PTRGNI66E10H501M, GUIDA PAOLO GDUPLA64T25L182V, MASSARENTE ARTEMIO MSSRTM66R25A425D, FRANCISCI GIANLUCA FRNGLC61L20H501B, LAURENTI GIAMPIERO LRNGPR59M22H501E, RESCINA VINCENZO RSCVCN66D10F839S, GRECO ORONZO Ric. 2021 n. 21599 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -5- GRCRNZ65P01G187X, LISI MARIO LSIMRA52A03E958D, ANGELINI MASSIMO NGLMSM67P15H501V, SIMONETTI MARINO SMNMRN72R28H501P, ANNUNZIATA GIUSEPPE NNNGPP67T16I438M, CALI' MARIO CLAMRA58A03H501I, D'ALESSIO ALESSANDRO DLSLSN65P07L182A, ANGELINI MAURO NGLMRA49R11D560W, FERRANTE SALVATORE FRRSVT64C03H501G, CACCAVALE ERASMO CCCRSM71M22F924D, PIREDDA ANTONIO PRDNNG51B18L393E, CAMPAGNA MASSIMO CMPMSM66P14E629C, LEMMA ALESSANDRO LMMLSN67A16A123O; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente do miciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere Dott.

DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- 1.Con decreto n. 1952/2018 la Corte di A ppello di Perugia accoglieva i ricorsi, successivamente riuniti, promossi ex art . 3 L. n . 89 / 2001 dagli odierni ricorrenti , tutti appartenenti all’Aeronautica militare e assegnati all’aeroporto di Centocelle , condannando il M inistero dell' Economia e delle F inanze al pagamento, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego, della somma complessiva di euro 4.834,00 cadauno, oltre interessi legali e spese di lite.

2. C ontro tale decreto gli istanti ricorrevano a questa Suprema Corte, la quale , con ordinanza n . 16 413 /2020 , in accoglimento d e l primo motivo di ricorso , escludeva che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo incidesse sulla sussistenza del diritto all'equa riparazione, cassando di conseguenza il decreto impugnato che aveva escluso dal computo del termine di durata ragionevole il periodo di tempo successivo al 16 settembre 2010.

3. R iassunto il giudizio , con decreto cron. 243 del 10.06.2021, emesso a seguito di ricorso iscritto al RGN 793/2020, la Corte territoriale umbra, nel la resistenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermava il decreto n. 1952/2018, liquidando a favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 4.834,00 (con eccezione delle ricorrenti Rizzo Eleonora, Rizzo Ilaria e Matarazzo Silvana, tra le quali la somma veniva divisa pro quota ereditaria). La Corte di appello riteneva di accogliere la difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva sostenuto la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio degli odierni ricorrenti già a fare data dal 5.06.2009, quando –con direttiva del Ministero della Difesa versata in atti –era stato individuato anche l’Aeroporto militare di Centocelle tra le unità di supporto alle quali era applicabile l’indennità di Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -7- campagna, ossia il bene della vita per il cui conseguimento i ricorrenti stessi avevano promosso il giudizio presupposto.

4. Avverso tale decreto ricorrono in c assazione i sigg.ri Francesco Palamara, Giampiero F erri e altri 120 istanti, tutti elencati in epigrafe,affidando le loro doglianze a quattro motivi, illustrati da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Preliminarmente occorre dichiarare che l’atto depositato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze non integra gli estremi di un controricorso, noncontenendo, ai sensi dell'art.366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve pertanto ritenersi non avere svolto difese nel presente giudizio. 2.-Con il primo motivo iricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.336, 384, 392, 394 c.p.c., censurando il decreto impugnato che ha negato l'equa riparazione domandata dagli istanti anche per il periodo successivo al 16/09/2010 fino alla perenzione, avvenuta nel settembre 2013,assumendo che essi avrebbero perso interesse alla definizione del giudizio amministrativo presupposto già dal giugno 2009,sulla base di un'eccezione e d i una produzione (la direttiva ministeriale del 05/06/2009) formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze(peraltro solo intimato nel giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza di legittimità n. 16413/2020)per la prima volta solo in sede di rinvio.

Il decreto non ha considerato che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. è un processo chiuso, nel quale non sono consentite le proposizioni di nuove domande ed eccezioni e la deduzione di Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -8- nuove prove,fatte eccezione per le ipotesi di ius superveniens o di nuoveconclusioni resesi necessarie come conseguenza della sentenza di Cassazione ai sensi dell'art.394 comma 3 c.p.c. 3. –Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione di legge in ordine alla liquidazione dei compensi ex DM55/2014 e DM 37/2018, contestando il decreto a quoche ha liquidato in favore delle parti istanti il 50% delle spese di lite del grado originario di merito e del grado di legittimità e disposto la compensazione tra le parti per la residua metà delle spese inerenti al giudizio riassunto.

Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe individuato uno scaglione non corretto, posto che ai fini della quantificazione dei compensi l'individuazione dello scaglione va operata sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo che portano, nel caso di specie, ad un totale che eccede l'importo massimo dello scaglione tariffario adoperato dal decreto impugnato. 4.-Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 336 c.p.c. , lamentando che il decreto impugnato ha dispo sto la compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite del primo grado originario di merito definito dal decreto n. 1952/2018 della Corte di appello di Perugia , poi cassato dall'ordinanza di questa Corte di legittimità, senza considerare che tale decreto aveva condannato l'amministrazione al pagamento integrale delle relative spese di lite senza operare alcuna compensazione neanche parziale.

Tale parte della pronuncia di primo grado non era stata impugnata in sede di legittimità dall'amministrazione. Sul punto il decreto viola il principio del cosiddetto effetto espansivo interno di cui all'art.336 comma 1 c.p.c. perché la preclusione nascente dal giudicato Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -9- impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. 5.-Il primo motivo è fondato.

Comeprecisato e ribadito costantemente da questa Corte, “ il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità.

Ciò perché il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione oevidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito e interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale”(tra molte altre:

Cass. n. 277736/2022; n. 5673/2021). La preclusione per le parti, nel giudizio “chiuso” di rinvio, di assumere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come di modificare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -10- annullamento, “investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche lequestioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa”(Cass. n. 327/2010).

Ha dunque errato la Corte di Appello di Perugia a condividere la prospettazione della difesa erariale e, sulla sua scorta, a ritenere che dalla data di emanazione della direttiva ministeriale che aveva incluso l'aeroporto di Roma Centocelle nell'elenco dell'unità di supporto, ai cui dipendenti spettava l'indennità di campagna prevista dall'art. 3 legge n 78 /1 993 , i ricorrenti avessero perso interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto avevano conseguito il bene della vita a cui erano interessati. La giurisprudenza della Suprema Corte citata nel decreto che aggancia, ai fini dei giudizi di equa riparazione, la durata del processo al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio,va coordinata con la peculiare struttura del giudizio di rinvio a seguito dell'accoglimento della doglianza, come è avvenuto nel caso di specie ad opera della Corte di legittimità, e con tutte le conseguenti specifiche preclusioni. 6.-Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 7.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo, stante la necessità per il giudice del rinvio di dover procedere alla liquidazione delle spese di lite anche per le precedenti fasi, e Ric. 2021 n. 21599 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -11- tenuto conto dell'importo che riterrà di liquidare a titolo di equa riparazione, valutata la durata complessiva del processo.

P.Q.M.

La C