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Ordinanza — n. 11660/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11660/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11660/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5730/2019 R.G., proposto da GEOS SERVICE S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Teresi, con domicilio in Roma, Via Ubaldi degli Ubaldi 71. RICORRENTE contro ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 38. -CONTRORICORRENTE- e FORMICOLA PASQUALE. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 32581/2018, pubblicata in data 17.12.2018.

Regesto Legislator

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art. 287 c.p; Ordinanza — n. 11660/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5730/2019 R.G., proposto da GEOS SERVICE S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Teresi, con domicilio in Roma, Via Ubaldi degli Ubaldi 71. RICORRENTE contro ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 38. -CONTRORICORRENTE- e FORMICOLA PASQUALE. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 32581/2018, pubblicata in data 17.12.2018.

Parole chiave

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obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni determinazione del valore litigioso rettifica del valore errore di calcolo accollo delle spese procedurali apprezzamento manifestamente errato

Disposizioni normative citate

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art. 287 c.p
RITENUTO CHE: - i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5730/2019 R.G., proposto da GEOS SERVICE S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Teresi, con domicilio in Roma, Via Ubaldi degli Ubaldi 71. RICORRENTE contro ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 38. -CONTRORICORRENTE- e FORMICOLA PASQUALE. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 32581/2018, pubblicata in data 17.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato RILEVATO CHE: Oggetto: errore materiale - la Geos Service s.a.s. chiede la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 32581/2018,nella parte in cui ha liquidato in favore della ricorrente l’importo di €. 5.200,00 a titolo di spese processuali, lamentando che la lite, originata dall’opposizione a due decreti ingiuntivi, aveva un valore superiore ad € 260.000,00 e che erroneamente sarebbe stato liquidato a Pasquale Formicola, mero interventore in causa, il maggior importo di € 7.000,00.

RITENUTO CHE: - i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. sia esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 572/2019; Cass. 16877/2020; Cass.3442/2022). -che, per contro, il ricorso denunci la sussistenza non di meri errori materiali, ma di presunti errori di giudizio per quanto concerne la quantificazione delle spese e l’individuazione del valore della lite,e sia, pertanto, inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr