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Ordinanza — n. 11641/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11641/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11641/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 726/2018 depositata il 30.3.2018, in parziale accoglimento del gravame proposto dal committente Condominio SUD di via Natale Agugliaro n. 3 Trapani ed in parziale riforma della decisione di primo grado (Tribunale di Trapani n. 414/2013), ha revocato il decreto ingiuntivo n. 212/2008, ottenuto da Francesco Messina titolare della ditta appaltatrice Edilprospetti, ed ha condannato il Condominio al pagamento della minor somma di €. 12.184,74 a titolo di compenso a saldo per i lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato.

Regesto Legislator

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 11641/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011 Rv. 619378; Sez. L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004 Rv. 575975). Tale principio è certamente applicabile al caso in esame, in cui parte processuale è indubbiamente anche la società di assicurazione, chiamata in garanzia dal geometra Ferro in relazione alla domanda di danni per colpa professionale (e su cui peraltro ruota il secondo motivo di ricorso per cassazione). Pertanto, il Condominio avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 cc a decorrere dal 6 aprile 2018, data in cui gli era stata notificata la sentenza dall’appellata assicurazione.

Parole chiave

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contratto di manutenzione responsabilità del responsabile di progetto incasso di contributi alimentari deduzione delle spese di manutenzione di immobili ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori prestazioni edilizie

Disposizioni normative citate

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19882-2018 proposto da: CONDOMINIO SUD di via Natale Agugliaro n. 3 Trapani, rappresentato e difeso dall’avv. CARMELA MANGALAVITI -ricorrente - contro MESSINA FRANCESCO, quale titolare e legale rappresentante della ditta EDILPROSPETTI, rappresentato e difeso dall’avv. ANTONINO SANTORO -controricorrente- nonchè FERRO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO MARIA SINATRA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 726/2018 depositata il 30.3.2018 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 726/2018 depositata il 30.3.2018, in parziale accoglimento del gravame proposto dal committente Condominio SUD di via Natale Agugliaro n. 3 Trapani ed in parziale riforma della decisione di primo grado (Tribunale di Trapani n. 414/2013), ha revocato il decreto ingiuntivo n. 212/2008, ottenuto da Francesco Messina titolare della ditta appaltatrice Edilprospetti, ed ha condannato il Condominio al pagamento della minor somma di €. 12.184,74 a titolo di compenso a saldo per i lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato.

Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado (che, riuniti i tre giudizi promossi dal Condominio, aveva rigettato sia l’opposizione contro il citato decreto ingiuntivo n. 212/2018, che quella contro il decreto ingiuntivo n. 102/2008 ottenuto dal Direttore dei Lavori geometra Giovanni Ferro per il pagamento del compenso professionale, sia la domanda di risarcimento danni promossa in via ordinaria, sempre al Condominio, contro il geometra per colpa professionale, sia, infine, la domanda di garanzia spiegata dal convenuto geometra contro la propria compagnia di assicurazione Assitalia spa, chiamata in causa ex art. 269 cpc).

2. Contro la sentenza della Corte palermitana, il Condominio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi contrastati con separati controricorsi dall’appaltatore Messina e dal geometra Ferro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1Con un primo motivo, il Condominio deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1669, 118 e 2058 cc, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo, dolendosi della mancata condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero al rimborso totale dei costi necessari alla eliminazione dei vizi. 1.2 Con un secondo motivo il Condominio denun zia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2236 cc in relazione alla responsabilità contrattuale autonoma e diretta del Direttore dei Lavori. 2.1 Preliminarmente, rileva la Corte che il ricorso per cassazione non risulta notificato alle Generali Italia spa, parte del giudizio di merito, ma l’inammissibilità del ricorso (come si vedrà a breve) rende superfluo l’ordine di integrazione del contraddittorio, in applicazione del principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 Rv. 648755;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020 Rv. 657883; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969; Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077). 2.2 Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in accoglimento della specifica eccezione di entrambi i controricorrenti. Come accennato in premessa, il Condominio aveva promosso tre giudizi, due giudizi di opposizione contro i due decreti ingiuntivi (ottenuti, rispettivamente, dalla ditta appaltatrice per il saldo del compenso e dal Direttore dei Lavori geometra Ferro per il pagamento del proprio compenso professionale) ed un terzo giudizio, promosso nelle forme ordinarie per ottenere dal citato professionista il risarcimento dei danni per colpa professionale.

In quest’ultimo giudizio il convenuto geometra Ferro avevachiamato in garanzia l’Assitalia per essere tenuto indenne in caso di condanna. Questi giudizi erano stati riuniti in primo grado per ragioni di connessione. La sentenza della Corte d’Appello è stata notificata via pec in data 6.4.2018, su istanza dell’avvocato Luisa De Giacomo, difensore delle Generali Italia spa (subentrata all’Assitalia), al difensore del Condominio avvocato Loretta Palazzolo, nonché ai difensori del Messina e del Ferro (cfr. messaggi di notifica via pecin atti).

Il ricorso per cassazione risulta però notificato in data 22.6.2018 e per giunta, come si è visto, solo nei confronti dell’appaltatore e del Direttore dei Lavori (cfr. messaggi notifica via pecin atti). Orbene, secondo il costante orientamento da questa Corte, nei processi conpluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termineper proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (tra le tante, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 Rv. 649046;

Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011 Rv. 619378; Sez. L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004 Rv. 575975). Tale principio è certamente applicabile al caso in esame, in cui parte processuale è indubbiamente anche la società di assicurazione, chiamata in garanzia dal geometra Ferro in relazione alla domanda di danni per colpa professionale (e su cui peraltro ruota il secondo motivo di ricorso per cassazione). Pertanto, il Condominio avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 cc a decorrere dal 6 aprile 2018, data in cui gli era stata notificata la sentenza dall’appellata assicurazione.

Detto termine, però, come si è visto, non è stato osservato, essendo la notifica del ricorso avvenuta il 22.6.2018. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quaterD.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in €. 2.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali n