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Ordinanza — n. 11624/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11624/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11624/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14916/2021 R.G. proposto da: CAPPELLI SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati INZILLO MARIO e CECCHINI CRISTINA LAURA -ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANINO FRANCESCO -controricorrente- nonché contro PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI CATANZARO-intimata- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 549/2021 depositato il 19/02/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11624/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d’appello di Catanzaro, rigettando il reclamo, ha altresì escluso l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 144, comma 1, della legge n. 89 del 1913, con riguardo al dedotto ravvedimento operoso posto in essere dal notaio incolpato. L’unico motivo del ricorso del notaio Sergio Cappelli lamenta appunto la violazione dell’art. 144, comma 1, della legge n. 89 del 1913. Il ricorso espone che dai documenti su cui è fondata la censura emerge che il notaio Cappelli, se pur tardivamente, aveva provveduto al pagamento degli avvisi telematici elencati negli Allegati 1, 2 e 4 della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e stava provvedendo a saldare i rimanenti avvisi di cui all’Allegato 3 nel corso del giudizio di reclamo.

Parole chiave

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ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale compensazione della rendita arretrati di contributi sanzione disciplinare del notaio ripristino della rendita di invalidità
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14916/2021 R.G. proposto da: CAPPELLI SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati INZILLO MARIO e CECCHINI CRISTINA LAURA -ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANINO FRANCESCO -controricorrente- nonché contro PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI CATANZARO-intimata- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 549/2021 depositato il 19/02/2021.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, con condanna del ricorrente alle spese per il giudizio di legittimità; lette le memorie presentate dalle parti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il notaio Sergio Cappelli ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 3 dicembre 2020 dalla Corte d’appello di Catanzaro, depositato il 19 febbraio 2021. Resiste con controricorso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo ex art. 26, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avanzato dal notaio Cappelli conto la decisione della Commissione Regionale di Disciplina della Calabria del 6 giugno 2018, che aveva irrogato al ricorrente la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di un anno per violazione dell’art. 147, comma 1° lettere a) e b) della legge 16 febbraio 1913 n.

89. Il procedimento disciplinare aveva avuto origine da una segnalazione indirizzata al Consiglio Notarile in data 21 febbraio 2018 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza – Ufficio Territoriale di Cosenza, nella quale si riferiva che, nell’ambito di un monitoraggio effettuato sugli atti pubblici telematici registrati dai notai di competenza dell’ufficio emittente per l’anno 2017, erano state riscontrate, a carico del notaio Cappelli, numerose irregolarità sia con riguardo alla liquidazione delle imposte, sia con riferimento al tempestivo versamento all’erario delle imposte riscosse e dovute per la registrazione degli atti stipulati.

La Corte d’appello di Catanzaro, rigettando il reclamo, ha altresì escluso l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 144, comma 1, della legge n. 89 del 1913, con riguardo al dedotto ravvedimento operoso posto in essere dal notaio incolpato. L’unico motivo del ricorso del notaio Sergio Cappelli lamenta appunto la violazione dell’art. 144, comma 1, della legge n. 89 del 1913. Il ricorso espone che dai documenti su cui è fondata la censura emerge che il notaio Cappelli, se pur tardivamente, aveva provveduto al pagamento degli avvisi telematici elencati negli Allegati 1, 2 e 4 della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e stava provvedendo a saldare i rimanenti avvisi di cui all’Allegato 3 nel corso del giudizio di reclamo.

Inoltre, si evidenzia che le sanzioni asseritamente iscritte a ruolo, di cui agli Allegati 2 e 4 della medesima segnalazione, sono restate a carico interamente del notaio, e non di soggetti terzi, essendo stata comunque interamente corrisposta l'imposta principale e quella c.d. postuma. In data 5 ottobre 2022, l’avvocato Mario Inzillo, difensore del notaio Sergio Cappelli, ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione sul ricorso per l’udienza del 12 ottobre 2022 (restando poi la causa in tale data rinviata a nuovo ruolo), sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art.391, comma 1, c.p.c.).

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’atto di rinuncia è stato notificato al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola. Il difensore del controricorrente, avvocato Francesco Canino, nellamemoria del 5 ottobre 2022, ha dichiarato di non aderire alla rinuncia, sicché deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Il ricorrente nella memoria presentata il 13 marzo 2023 chiede che sia disposta la compensazione delle spese, in quanto la rinuncia al ricorso è stata motivata dalla sopraggiunta carenza di interesse per il cessato esercizio della professione notarile derivante dall’anticipato pensionamento.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, il sopravvenuto difetto d'interesse e la conseguente rinuncia al ricorso per cassazione del notaio sottoposto a procedimento disciplinare per effetto del suo collocamento a riposo non danno luogo ad ipotesi in cui sia consentita la compensazione delle spese di lite, alla stregua dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (secondo il testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, ed a seguito di Corte cost. n. 77 del 2018), dovendosi perciò procedere alla condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dal controricorrente.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così dec