Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding arbitration clause jurisdiction under Art. 819 ter c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by three individuals against a lower court's decision declaring the appeal inadmissible. The appellants argued that the first-instance judgment should have been treated as a nullity due to procedural irregularities, but the Court held that such defects must be challenged via a specific regulation of jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed because the correct procedural remedy for contesting a denial of jurisdiction in an arbitration context was not utilized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 819 ter c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: Decisions denying or affirming ordinary court jurisdiction in the presence of an arbitration clause must be challenged exclusively through a regulation of jurisdiction, precluding the use of ordinary appeal for procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ella, rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Gian Carlo Cricca e Silvio Avellano, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Dante n.
12. Ricorrenti contro Fallimento Borgo Ducale s.r.l., in persona dei curatori dott. Marco Pio Lavaggi e avv. Jacopo Giovanni Valente Cancogni,ra ppresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Matteo Nerbi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, via Provinciale Nazzano n.
24. Controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 242/2022, pubblicata in data 11.2. 20 22 . Udita la relazione svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. R.G. n. 12402/2022. Fatti di causa e ragioni della decisione Con attonotificato il 6. 5. 2022, Bondielli Beatrice , Bondielli Eva e Vita Marcella hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 242 dell’11. 2. 2022 , che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione propostaavverso la sentenza con cui il Tribunale di Massa aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla loro domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare per avere le parti devoluto la relativa controversia agli arbitri.
La Corte genovese aveva dichiarato l’appello inammissibile, rilevando che la decisione di primo gradoaveva deciso una questione di competenza e , ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., doveva essere impugnata a mezzo di regolamento a mente degli artt. 42 e 43 c.p.c., e quindidinanzi alla Corte di Cassazione. Il Fallimento Borgo Ducale s.r.l. ha notificato controricorso. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 38,comma 3, 183 e 279 c.p.c., degli artt. 111 e 24 Cost. e della legge n. 69 del 2 009, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l’appello senza rilevare la nullità della decisione di primo grado, che era stata assunta in forma di sentenza e non di ordinanza, ed era stata adottata dopo l’espletamento dell’attività istruttoria, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, e lo svolgimento della discussione orale della causa, in un momentoin cui l’esame dell’eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta doveva ritenersi ormai precluso.
Il motivo è inammissibile. Le censure sollevate non investono in modo diretto la ratio della decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto, avendo il provvedimento impugnato negato la competenza del giudice in favore degli arbitri, esso doveva essere impugnato, come prevede espressamente l’art. 819 ter c.p.c., a mezzo del regolamento di competenza. R.G. n. 12402/2022. Si osserva comunque che la previsione normativa della impugnabilità a mezzo di regolamento di competenza della decisione che afferma o nega la competenza del giudice ordinario in presenza di una clausola di arbitrato comporta che ogni vizio in ordine alla decisione adottata debba essere denunciato con lo strumento processuale previsto.
Tra le questioni di competenza , proponibili con il regolamento, vanno infatti ricomprese anche quelle che investono la corretta e rituale formulazione dell’eccezione, il suo rilievo da parte del giudice ed il procedimento seguito per giungere alla decisione, non potendosi ritenere che eventuali nullità di queste fasi integrino generici errori sull'applicazione di una norma processuale dadedurre con l'ordinario rimedio dell'appello ( Cass. n. 5516 del 2020; Cass. n. 16359 del 2015; Cass. n. 23289 del 2011; Cass. n. 22548 del 2007; Cass., SU, n. 22639 del 2007;
Cass., SU, n. 21858 de 2007). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio