Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to generic interest claim without specific documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a concrete interest in acting. Although the appellant argued that the tax authority's conduct created a dynamic interest, she provided no specific documents proving eligibility for a public benefit. The court applied the strict criteria established by the Supreme Court, ruling that generic assertions without evidentiary support do not satisfy the statutory requirements for standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 372 c.p.c.: The interest to act in tax collection appeals is dynamic and must be proven with specific documentation; generic claims of potential benefits without evidence fail to establish standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18118/2022proposto da: MAZZAROPPI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIAFRANCESCO DE SANCTIS, N. 15 , presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO,che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente - nonché contro Ric. 2022n. 18118sez. S2 - cc . 30.03 .2023 ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Maggiore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1327/2022 del Tribunale di Roma , depositata il27.01.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.03.2023dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Mazzaroppi Antonietta, premesso di essere venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo di un proprio debito di euro 200,00derivante da cartella di pagamento, proponeva opposizione deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del titolo sotteso all’iscrizione,ed eccepiva comunque l’intervenuta prescrizione de l credito. Il Giudice di Pace di Roma, verificata la regolarità della notifica della cartella, dichiarava inammissibile la domanda. Il Tribunale di Roma, adito in appello dalla Mazzaroppi, confermava la declaratoria di inammissibilità, rilevando il difetto di interesse ad agire della ricorrente.
2. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Mazzaroppi Antonietta, affidandosi ad un unico motivo.
3. Roma Capitale ed ADER hanno presentato separati controricorsi.L’Agente della Riscossione, in particolare, ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere, deducendo l’annullamento della cartella esattoriale ex art. 4 D.L. 119/2018.
4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha insistito per la cassazione della sentenza impugnata. Ric. 2022n. 18118sez. S2 - cc . 30.03 .2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unicomotivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 615, 617 c.p.c., art. 2697 c.c., c.p.c., art. 7 D.Lgs 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrente deduce che il Tribunale di Roma avrebbe errato a dichiarare inammissibile la domandaper difetto di interesse ad agire; rileva che Roma Capitale aveva resistito all’impugnazione dell’estratto di ruolo, concludendo per il rigetto della domanda:di talché, sarebbe stato proprio il contegno processuale dell’Ente impositore, volto alla tutela del credito, a rendere concreto ed attuale l’interesse dell’opponente ad ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione. 1.1.La censura è inammissibile . 1.2.
Occorrepremettere che il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione della Mazzaroppi, osservando che «l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio)»(così a pag. 5 di sentenza).
Ancora, nell’escludere che la ricorrente avesse dedotto la concreta sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio, anche solo minacciato, che fondasse l’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, il giudice di merito ha rilevato che «non sussiste – per quanto allegato – alcun “sollecito Ric. 2022n. 18118sez. S2 - cc . 30.03 .2023 di pagamento” oppure una “intimazione pagamento” oppure ogni altro atto equipollente idoneo ad ingenerare nella parte opponente il concreto rischio di inizio (o preannuncio imminente) dell’azione esecutiva.
E del resto il credito ipoteticamente gravante sulla parte opponente è di estrema esigua entità per cui ragionevolmente e secondo fatto notorio tale debito non può costituire ostacolo alcuno verso la parte opponente/appellante; la quale parte peraltro nulla ha allegato circa la propria posizione economica commerciale/imprenditoriale/lavorativa, in ipotesi pregiudicabile dall’esistenza del microcredito scovato da detta parte appena spirato il termine prescrizionale, e nulla più. Dunque, azione giudiziaria svolta in termini meramente formali, senza alcun interesse ad agire; carenza di interesse reso indiziariamente palese dal fatto che “l’interrogazione agli archivi del concessionario” è avvenuta dopo pochi giorni dallo spirare dei cinque anni in questione, senza addurre alcun motivo concreto di interesse alla eliminazione della presenza della cartella esattoriale che sia emerso nel corso degli anni trascorsi o che sia sopraggiunto improvvisamente poco dopo lo spirare del termine quinquennale.
Dunque, azione giudiziaria costituente un mero guscio d’uovo senza sostanza al suo interno»(così a pag. 4). 1.3. Orbene, tali essendo le motivazioni rese dal Tribunale, se ne deve concludere che, al contrario di quanto sostenuto dal la ricorrente nella memoria illustrativa, nella fattispecie non si è formato alcun giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, costituendo semmai la non autonoma impugnabilità dell’estratto proprio la ratio decidendisu cui è fondata la sentenza di seconde cure. Ric. 2022n. 18118sez. S2 - cc . 30.03 .2023 1.4.
Dalla lettura del ricorso si ricava, peraltro, che il Giudice di Pace aveva accertato la regolarità della notifica della cartella di pagamento, e che la Mazzaroppi si era limitata in appello ad insistere per l’accertamento della prescrizione successiva alla notifica del titolo (cfr. pag. 2 di ricorso ) . Ne consegue che la decisione del giudice di merito, il quale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire , in assenza di iniziative esecutive in corso o minacciate , è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “ L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato,avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022, Rv. 664474). 1.5.
Peraltro, ritenuto che il giudizio di merito ha avuto ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo, deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito inlegge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui art. 3 bis ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973n. 602, introducendo il comma 4 bis, ai sensi del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo Ric. 2022n. 18118sez.
S2 - cc . 30.03 .2023 possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 1.6.
A proposito dell’intervento normativo in commento, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto, del quale deve farsi applicazione nel caso di specie: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di Ric. 2022n. 18118sez.
S2 - cc . 30.03 .2023 discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. 1.7. Orbene, la ricorrenteha dedotto nella memoria illustrativa che l’impugnazione dell’estratto di ruolo, nel caso di specie, sarebbe stata «necessaria per evitare “la perdita di un beneficio con la pubblica Amministrazione” a qualunque titolo (bonus di qualunque specie riconosciuti dallo Stato, rimborsi crediti IVA, IRPEF, spese mediche e altro)» (così a pag. 1 della memoria).
Sennonché, tale affermazione, già di per sé talmente generica da doversi considerare tamquam non esset, non è accompagnata dal deposito di alcun documento che dimostri la concreta sussistenza dell’interesse ad agire secondo gli specifici casi di cui al comma 4 bis citato; casi ritenuti dalle Sezioni Unite tassativi e non meramente esemplificativi. 1.8. Deve pertanto trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell’opposizione intentata dalla Mazzaroppi.
2. Il ricorso è dunqueinammissibile.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate per essere sopravvenutoil d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021e l’interpetazione delle Sezioni Unite di questa Corte.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Ric. 2022n. 18118sez. S2 - cc . 30.03 .2023 La Cortedichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q