Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural timing violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Antonioni and Pancioni parties inadmissible in its entirety. The appellants argued for a re-examination of land ownership regimes and the omission of an expert report renewal, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the first ground violated procedural timing rules for cassation appeals, while the second lacked the required specificity to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, co. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges a second-instance judgment that is conforming to a first-instance judgment, or if the grounds lack the necessary specificity to constitute a valid legal objection.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11634/2018 proposto da : ANGELO ANTONIONI, ALESSIO ANTONIONI, domiciliati in Roma, Via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell’avv. ALESSANDRA PETT I, rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCA CALCHETTI; -ricorrente - contro CHIARINI LUIGI, domiciliato in Roma, Via G.P. Da Palestrina 63,presso lo studio dell’avv.STEFANIA CONTALDI , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.MASSIMO LEONESSI; -controricorrente - nonché PANCIONI TOMMASO, PANCIONI ANNA; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI FIRENZE n. 2243/2017, depositata il10/10/2017. 2di 4 – RG 11634 /201 8 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 27) – Caponi Est.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal cons. REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Luigi Chiarini conveniva Anna e Tommaso Pancioni dinanzi al Tribu- nale di Arezzo per l’accertamento dell’inesistenza di servitù di passag- gio e di qualsiasi altra servitù su uno spazio apertodi proprietà sua e di Alessio e Angelo Antonioni (che egli chiamava a partecipare al giu- dizio quali comproprietari).In via subordinata, l’attore do ma nd ava l’ac- certamentodell’esistenza di una servitù di transito pedonale e carrabile e di occupazione di area,a carico del proprio fondo, per l’esclusivo fine di accesso al fondo di Tommaso Pancioni attraverso una piccola aper- tura.
Gli Antonioni domandavano in via riconvenzionale la condanna dell’attorealla rimozione di opere da lui costruite sull’area, affermando di esserne proprietari esclusivi, ovveroessendo tali opere comunque vietate a Luigi Chiarini . Il Tribunale acco glieva la negatoria se rvitutis nei confronti di Anna Pancioni, condannandola alla rimozione di ogni cosa dal sedime e a non usare la porta ivi insistente; accertavail diritto di passaggio pedonale di Tommaso Pancioni; condannava Chiarini a rimuovere l’occupazione della superficie di 2,95 metri dell’area di pro- prietà comune; rigettava nel resto la domanda riconvenzionale propo- sta dagli Antonioni.
Su appello degli Antonioni e dei Pancioni, è stata confermata in appello la decisione di prime cure. Ricorrono in cassazionegli Antonioni con due motivi, illustrati da me- moria. Resiste Luigi Chiarini con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Col primo motivo di ricorso, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, nonché violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché i giudici di merito hanno errato nell’individuare il regime dominicale della particella 177 e dei nuovi manufatti ivi realizzati dal Chiarini, anche 3di 4 – RG 11634 /201 8 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 27) – Caponi Est. valendosi dei risultatidi una c.t.u., erroneamente ritenuta priva di er- rori e di omissioni.
Ciò ha determinato il rigetto di tutti i motivi di ap- pello in assenza di valide argomentazioni logico-giuridiche. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché oggetto di ricorsoper cassazione è una sentenza di appello che è conform e alla sentenza di primo grado ed ha concluso un giudiziodi secondo grado promosso successivamente al 12/09/2012. Pertanto, la censura ex art. 360, n. 5 è inammissibile in virtù dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. Inam- missibile è, per difetto di specificità, anche il profilo ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché il vizio di mo- tivazioneinsiste sugli identici elementi della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c.
In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. -Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.281 sexies, 112, 113, 155 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di motivare il rigetto de ll’istanza di rinnovo dellac.t.u., presentata dagli appellanti. Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. L’art. 112 c.p.c. concerne l’omessa pronuncia su domande o eccezioni, non su istanze istruttorie. Quanto a ll’implicito rigetto dell’istan za di rinnovazione in appello della c.t.u., vale il principio che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non in- contra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinci- mento – limite rispettato nel caso di specie - senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confu- tare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.
In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili 4di 4 – RG 11634 /201 8 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 27) – Caponi Est. con la decisione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è cen- surabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico se- guito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.
In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - L’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda deter- mina l’inammissibilitàdi quest’ultimo nel suo complesso. Le spese se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in€ 3.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrent