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Ordinanza — n. 11078/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on servitude dispute, upholding appellate court's factual assessment and rejection of rehearing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11078/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Francesco Paolo Palmisano's cassation appeal against the Appellate Court of Lecce regarding a dispute over easements and damages between family-owned businesses. The appellant argued for a separate trial on damages and challenged the dismissal of a counterclaim for property release, claiming errors in fact-finding and motivation. The court held that the appellate court properly exercised its discretion in evaluating evidence and that the appellant's arguments merely sought to substitute its own factual reconstruction for the lower court's reasoned judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts for that of the court of first instance unless the motivation is so inadequate that the logical reasoning process cannot be reconstructed.

Parole chiave

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easement dispute cassation appeal factual assessment counterclaim rejection legal reasoning standard servizi alberghieri e di ristorazione restituzione della proprietà spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
- Con il prim o motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
- Con il prim o motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 112 c.p.c.
Pertanto, non si dà alcun vizio ex art. 112 c.p.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
Art. 1 bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 1062 c.c
art. 112 c.p
Pertanto, non si dà alcun vizio ex art. 112 c.p.c.
artt. 132 c.p
112 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero in subordine, violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1504/2018, proposto da: PALMISANO FRANCESCO PAOLO, domiciliato in Roma,Viale G. Mazzi- ni 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappre- sentato e difeso dall'avvocato MICHELE CASTELLANO; -ricorrente - contro PALMISANO MARIA ROSARIA, PALMISANO FILOMENA, domiciliate in Roma, Via Francesco Denza 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, rappresentatee difese dall'avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA; -controricorrenti - avverso la sentenzadella Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, n.359/2017, depositata il 03/11/2017 . 2di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2008 le sorelle Maria Rosaria e Filomena Pal misano, proprieta- rie di un ristorante, convenivano dinanzi al Tribunale di Taranto il fra- tello Francesco Paolo Palmisano, proprietario di un adiacente albergo, per l’accertamento di servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., su base testamentaria, con ordini di cessazione, ri- duzione in pristino e domanda di condanna generica ai danni. I fondi costituivano un tempoun complesso unitario in mano paterna .

L e at- trici chiedevano l’accertamento - a carico del fondo di proprietà del convenuto -delle servitù di : (a) passaggio ( a servizio dell’uscita di si- curezza del ristorante e dell’accesso alla cisterna del gas); (b) par- cheggio, a carico del giardino; (c) appoggio di insegna pubblicitaria a un palo. Il convenuto proponeva d oman de riconvenzionali di : (a) rim- borso del 50% delle spese per acqua e gasolio, allegando la gestione unitaria da parte sua di queste forniture in relazione al complesso di albergo e ristorante dopo la morte del padre fino al 2007; (b) rilascio dei locali nel seminterrato dell’albergo.

In prim e cure il processo si concludeva con l’accoglimento parziale delle domande principali (in relazione allaservitù di passaggio e di appoggio ) e accoglimento dell e domande riconvenzional i . In secondo grado, in riforma parziale, è stata accolta la domanda di condanna generica ai danni (da lucro ces- sante del ristorante per ripetuti spegnimenti dell’insegna pubblicitaria in orario di apertura dell’esercizio commerciale), mentre sono state rigettate le domande riconvenzionali, nonché le altre domand e princi- palidi servitù di passaggio e di parcheggio .

Ricorre in cassazione Francesco Paolo Palmisano con tre motivi. Resistono Maria Rosaria e Filomena Palmisano con controricorso. 3di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il prim o motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della extra o ultra petizione per avere la Corte di appello con- dannato il convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separa- to giudizio, mentre con il primo motivo d’appello le attrici avevano unicamente censurato la motivazione del giudice con riferimento alla servitù di passaggio. 2.

–Il primo motivo non è fondato. In appello, le sorelle Palmisano hanno censurato il motivo portante del rigetto della domanda di condanna generica (cioè il difetto di co- scienza dell’illiceità del proprio comportamento da parte del fratello), ma ciò è logicamente compatibile con le conclusioni da loro prospet- tate, incui la do manda è reiterata con riferimento a tutti i danni, con effetto devolutivo integrale dei relativi fatti costitutivi, già allegati in primo grado, ivi compresi i periodici spegnimenti dell’insegna pubbli- citaria in orario di apertura del ristorante.

Pertanto, non si dà alcun vizio ex art. 112 c.p.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 e n. 5 (o in subordine n.

3) c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero in subordine, violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 6 C edu , per assenza di reale motivazione per avere la Corte di appello rigettato la domanda riconvenzionale di rimborso di spese, valorizzando profili attinenti alla gestione comune delle due strutture (ristorante e albergo) e omet- tendo il profilo relativo alla fornitura comune di acqua e gasolio. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame 4di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le par- ti, e rrata valutazione degli elementi probatori, assenza di motivazio- ne,per avere la Corte di appello rigettato la domanda riconvenzionale di rilascio dei locali per non aver percepito il numero corretto di parti- cella sotto il quale erano stati censiti a catasto tali locali. 4.

– Del secondo e terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamentepoiché la loro struttura argomentativa è omologa – è da dichiarare l’inammissibilità. Le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c. non sono appropriate , poiché vengono aggrediti capi di rigetto(non di omissione, né di extra o ultra petizione) . Le censure di omesso esame circa fatti decisivi , nonché di errata valutazione di elementi probatori e di assenza di reale motivazione non superano la soglia di ammissibilità, poichécia- scuna di esse e nel loro complesso aspirano a sovrapporre un apprez- zamento di parte all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello della situazione di fatto giuridicamente rilevante in causa, il quale si è concretizzato sulla base dell’istruzione probatoria, che è esente da profili di criticità sindacabili con prospettiva di successo in sede di giudizio di legittimità.

Infatti, ilgiudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su al- cune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento – ciò che è accaduto nel caso di specie - senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzio- neche aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto ri- levante. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inade- guata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si 5di 5 - RG 1504/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 26) – Caponi est. sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti(cfr.

Cass. 38034/2021, con indicazione di ulteriori preceden- ti). In conclusione, il secondo e terzo motivosono inammissibili. 5. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 3.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il