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Ordinanza — n. 10912/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10912/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10912/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7270/2018, proposto da : SAVAIA GASPARE, domiciliatoin Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LOGGIA; -ricorrente - contro PIRITORE MARIA, PIRITORE GIOACCHINO, RIBISI GIOVANNA, PIRI- TORE CARMELO; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO Di PALERMO n. 1598/2017,depositata il 19/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal consigliereREMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 3/2/2011, Carmelo, Gioacchino e Maria Piritore, quest’ultima in proprio e quale di tutrice di Liliana Piritore, 2di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – Caponi Est. nonché Giovanna Ribisi in proprio e quale tutrice di Giovanni Piritore, comproprietari di un fondo intercluso, convenivano in giudizio Gaspa- re Savaia, proprietario di un fondo limitrofo, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici per la coltivazione agricola.

Regesto Legislator

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art. 1051 c.c; Ordinanza — n. 10912/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo, ex art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello gravato l’appellante parzialmente vittorioso delle spese processuali. 2. –È fondato il primo motivo. Al processo non hanno partecipato tutti i soggetti che risultano da- gli atti di causa proprietari dei fondi serventi. In particolare, si tratta del Comune di Palma di Montechiaro, che fino all’8/4/2011 (data suc- cessiva a quella di instaurazione del giudizio, introdotto, come sopra precisato, il 3/2/2011) risultava proprietario della particella 93 (cfr. concessione edilizia n. 53/11 del 30/11/2011, rilasciata di Comune di Naro), nonché di Giuseppa Savaia, che risulta proprietaria del fondo servente per 200/1000 (cfr. relazione c.t.u., p. 11, cpv 1).

Parole chiave

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fondo agricolo aiuti nel settore agricolo regime comune forfettario per i produttori agricoli diritto successorio rurale assicurazione agricola indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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art. 1051 c.c
7318/2017 ) , poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7270/2018, proposto da : SAVAIA GASPARE, domiciliatoin Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LOGGIA; -ricorrente - contro PIRITORE MARIA, PIRITORE GIOACCHINO, RIBISI GIOVANNA, PIRI- TORE CARMELO; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO Di PALERMO n. 1598/2017,depositata il 19/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal consigliereREMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 3/2/2011, Carmelo, Gioacchino e Maria Piritore, quest’ultima in proprio e quale di tutrice di Liliana Piritore, 2di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – Caponi Est. nonché Giovanna Ribisi in proprio e quale tutrice di Giovanni Piritore, comproprietari di un fondo intercluso, convenivano in giudizio Gaspa- re Savaia, proprietario di un fondo limitrofo, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici per la coltivazione agricola.

Il convenuto rimaneva contumace. In prime cure veniva ac- certatal’interclusione del fondo e disposta la costituzione d ella serv i tù coattiva. Su appellodel convenuto, la sentenza di primo grado è stata riformata in relazione all’omesso riconoscimento dell’indennità, che è stata posta a carico degli attori nella misura di € 1.200. L’appellante è stato condannato alla rifusione dei due terzi delle spese a favore degli appellati, liquidate in € 1.700,00, con compensazione del restante terzo. Ricorre in cassazione Gaspare Savaia con quattro motivi.

Rimango- no intimati Carmelo, Gioacchino e Maria Piritore , nonché Gi ovanna Ribisi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 102 - 111 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 1051 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di appello indivi- duato tutti i proprietari dei fondi serventi, risultanti dai documenti e atti del giudizio e, conseguentemente, per non aver rimesso la causa al giudice di primo grado al fine di integrare il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari.

Col secondo motivosi deduce violazione degli artt. 1051, co. 2, 1052, co. 1 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare i docu- menti prodotti in giudizio relativi alla realizzazione della cantina vini- colasul fondo servente e, di conseguenza, per aver omesso di indivi- duare il passaggio dalla parte più breve e di minor danno per il fondo servente, senza considerare le contestazioni svolte nella perizia di 3di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – Caponi Est. parte rispetto alle conclusioni della c.t.u.Con il terzo motivo si dedu- ce violazione degli artt. 1038-1053 c.c., per non avere la Corte di ap- pello fatto buon governo delle regole di determinazione dell’indennità per il proprietario del fondo servente.

Con il quarto motivo, ex art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello gravato l’appellante parzialmente vittorioso delle spese processuali. 2. –È fondato il primo motivo. Al processo non hanno partecipato tutti i soggetti che risultano da- gli atti di causa proprietari dei fondi serventi. In particolare, si tratta del Comune di Palma di Montechiaro, che fino all’8/4/2011 (data suc- cessiva a quella di instaurazione del giudizio, introdotto, come sopra precisato, il 3/2/2011) risultava proprietario della particella 93 (cfr. concessione edilizia n. 53/11 del 30/11/2011, rilasciata di Comune di Naro), nonché di Giuseppa Savaia, che risulta proprietaria del fondo servente per 200/1000 (cfr. relazione c.t.u., p. 11, cpv 1).

È vero che, alla stregua dell’art. 1059, co. 2 c.c., la concessione della servitù da parte di uno dei più comproprietari di un fondo indivi- so,indipendentemente dagli altri comproprietari , obbliga il conceden- te e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso. Secondo un’autorevole dottrina,tale norma codi- ficherebbe un diritto reale sui generis avente contenuto sostanzial- mente identico a quello della servitùe suscettibile di esser fatto vale- re nei confronti di chiunque, esclusi i condomini non consenzienti e i loro eventuali aventi causa.

Tale soluzione potrebbe essere trasposta alla parallela ipotesi della sentenza che ha accertato i presupposti per la costituzione di una servitù coattivain un processo che non ha visto la partecipazione di tutti i comproprietari del fondo servente, cosicché 4di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – Caponi Est. tale pronuncia, pur non avendo la virtù di costituire la servitù coatti- va, non sarebbe nemmenopronunciata inutilmente. Tuttavia,il Collegio reputa di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte , secondo cui l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio è da propo rre nei confronti dei proprie- tari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via(cfr.

Cass. SU 9685/2013), ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente (Cass. 7318/2017 ) , poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo in- tercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio (nella sua interezza) e ciò – nel caso in cui sia necessario ricorrere all’autorità giudiziaria - richiede la partecipazione al processo di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo intercludente, altrimenti la sentenza è pronunciata inutilmente (inuti- liter data).

In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, sono dichiarati assorbiti gli altri motivi, è cassata la sentenza impugnata, è rinviata la causa al primo giudice ex art. 383, co. 3 e 354 c.p.c. , per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e di Giuseppa Savaia. Si rimette al merito la regolazione delle spese del giudizio di legit- timità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa al Tribuna- le di Agrigento ex art. 383, co. 3 e 354 c.p.c. , per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e di Giuseppa Savaia. 5di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29)