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Ordinanza — n. 10845/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10845/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10845/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 10979-2018 proposto da: MARZULLI FRANCESCO, BONDI ALAIN, PALMESE PASQUALE, SEMPRUCCI FEDERICA, CENNAMO MARIANNA, MEDICI GIULIO, PELOSI GIUSEPPE, FUAD RKHAILA, CESANO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURO MENGUCCI, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro RENZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO Ric. 2018 n. 10979 sez.

Regesto Legislator

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art 111 Cost, art. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 10845/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Mario Renzi; - con atto in data 18 novembre 2022, è pervenuta alla Cancelleria larinuncia al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente Ric. 2018 n. 10979 sez.

Parole chiave

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onorario dell'architetto mercede del perito compenso legato al risultato contratto di consulenza ripetibili dell'avvocato compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art 111 Cost
art. 390 c.p
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
(la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti) sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 10979-2018 proposto da: MARZULLI FRANCESCO, BONDI ALAIN, PALMESE PASQUALE, SEMPRUCCI FEDERICA, CENNAMO MARIANNA, MEDICI GIULIO, PELOSI GIUSEPPE, FUAD RKHAILA, CESANO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURO MENGUCCI, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro RENZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -2- SARACENO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO CAGLI, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - nonchè contro CURATELA FALLIMENTO EDIVALMARECCHIA SRL, BERTUCCIOLI ROBERTO, MENEGHELLO ULDINO C , MENEGHELLO ULDINO, MENEGHELLO MARCO, MENEGHELLO CLAUDIO, D'ANGELI MARCELLINO, MALAGRIDA IVANO C SAS , MALAGRIDA IVANO, MALAGRIDA MILENA, PRESEPI BARBARA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, CURATELA FALLIMENTO ITALTETTI SRL IN LIQUIDAZIONE; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere Dott.

DIANORA POLETTI; Rilevato che: -l’ing. Mario Renzi veniva nominato CTU nell'ambito del giudizio civile iscritto al R.G. n. 988/2010 de l Tribunale di Urbino promosso dai signori Alain Bondi , Maria Cesano Francesco Marzulli, Giulio M edici , Giuseppe P elosi , Federica S emprucci , Pasquale Palmese , Marianna C ennamo e R k hai la Fuad nei confronti dell'impresa edile Edilvamarecchia S.r.l. (successivamente dichiarata fallita) e del direttore del lavori ing. Roberto Bertuccioli, i quali hanno chiamato in causa altre società esecutrici dell'opera, per l'accertamento dei vizi di un immobile condominiale e la valutazione dei conseguenti danni; - d epositata la relazione peritale il CTU ing.

Renzi chiedeva la liquidazione del compenso; Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -3- -con decreto del 06/03/2017 il Giudice del Tribunale di Urbino liquidava allo stesso come compenso dell'opera prestata l'importo di euro 8.000,00 per onorari oltre a euro 863,60 per spese, oltre accessori, ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale; - c on ricorso ex art . 702 bis c.p.c. e 15 d. lgs. n. 150.2011 i signori Alain Bondi, Maria Cesano Francesco Marzulli, Giulio Medici, Giuseppe Pelosi, Federica Semprucci, Pasquale Palmese, Marianna Cennamo e Rkhaila Fuad proponevano opposizione avanti il Tribunale di Urbino chiedendo l'annullamento, la revoca e/o la modifica del provvedimento di liquidazione; - c on ordinanza del 29/01/2018, comunicata in pari data alle parti, il Giudice del Tribunale di Urbino rigettava la domanda, condannando parte ricorrente alle spese in favore dei resistenti; - a vverso t ale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso straordinario in cassazione ex art 111 Cost., articolato in un unico motivo; -si costituiva con controricorso l’ing.

Mario Renzi; - con atto in data 18 novembre 2022, è pervenuta alla Cancelleria larinuncia al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -4- venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. (la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti) sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

− nella specie, l’atto di rinuncia è sottoscritto dai ricorrenti e dal controricorrente e vistato dai procuratori delle parti; − nella rinuncia si dà atto che tra le parti è intervenuta transazione,con la quale è stata prevista la compensazione delle spese del giudizio di legittimitàda rinunciare; − il giudizio di Cassazione va pertanto dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, avendo una matrice di carattere lato sensu sanzionatorio, è da considerarsi di stretta interpretazione (Cass. n. 14782 del 2018;

Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ric. 2018 n. 1