Italian Court allows correction of its own order to deduct attorney fees for the client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its previous order regarding the allocation of litigation costs. The client's lawyer had explicitly requested the deduction of professional fees from the opposing expert witness, but the original order omitted this specific provision. The court ruled that the omission was a material error justifying correction under the Civil Procedure Code, thereby ordering the insertion of the fee deduction clause into the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391 bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: When a court order omits a specific request for fee deduction made by the lawyer, the remedy is a material error correction procedure rather than a new appeal, provided the request was clearly formulated during the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 22367-2022 proposto da: D'ALESSIO SONIA, rappresentata e difesa d a ll'avvocato ANGELO FALCO, unitamente e disgiuntamente all'avvocato POMPEO FALCO, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro PICONE ITALO, ABETE ANTONIO, D'ALESSIO GIUSEPPE, D'ALESSIO GABRIELE; -intimati - per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 19580/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 17/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott.
DIANORA POLETTI; Rilevato che: Ric. 2022 n. 22367 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- - l ’avvocato Angelo Falco, in proprio, ha presentato istanza di correzione di errore materiale exartt. 287 , 288 e 391 bis c.p.c. dell'ordinanza n. 19580 / 2022 d ella Sesta Sezione Civile - Sottosezione 2, emessa in data 25.03.2022 e pubblicata in data 17.06.2022, con la quale - in accoglimento del ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 111 comma 7 C ost . da Sonia D'Alessio - questa Corte ometteva di pronunziarsi sull a richiestadi distrazione delle spese ex art . 93 c . p. c . in suo favore ; -l'istanza proposta è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria alle parti , unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; -gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede .
Considerato: -che il ricorso è manifestamente fondato ; - che , infatti, in caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso,se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. SUn. 16037/2010 e SUn. 31033/2019); - che l'avvocato Angelo F alco , difensore di Sonia D’Alessio unitamente e disgiuntamente all’avvocato Pompeo Falco,come risulta dal ricorso straordinario, aveva chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali nei confronti del resistente CTU geom.
Italo Picone, così da intendersi chiaramente le conclusioni ivi riportate (“ condannare il resistente CTU, geom. Italo Picone , alle spese e competenze di causa con spese generali e accessori di legge da distrarre in favore dell'avv.Angelo Falco ex art. 93 c . p . c . ” ) ; -che, pertanto , l ’ordinanza n. 19580/2022 va corretta nel suo dispositivo nel senso che le spese liquidate in favore della Ric. 2022 n. 22367 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -3- ricorrente Sonia D'Alessio e poste a carico del solo intimato PiconeItalo devono essere distratte in favore del l’avv.
Angelo Falco; -che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 391 bis c . p . c . non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v., ad es., Cass.n. 21213/2013 e Cass.n. 12184/2020).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorsoe dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 19580/22della Sesta Sezione Civile- 2 venga corretta nel dispositivo con l'aggiunta, dopo l'espressione “ rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%” e prima della frase “con compensazione delle restanti spese nei rapporti con altri intimati”, d elle segue nti parole, da intercalare tra due virgole: “con distrazionein favore dell’Avv. Angelo Falco ex art.93 c.p.c.”. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione di errore materiale sull’originale dell’ordinanza n. 19580/2022. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio