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Ordinanza — n. 10678/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's claim for introductory phase fees but rejects arguments on case value and multiple parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10678/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lawyer's appeal regarding the case's value and the lack of fee increase for multiple parties, finding no legal error. However, the court held that the lower court erred by omitting fees for the introductory phase of the proceedings. Consequently, the judgment was quashed on this specific ground and remanded to the Tribunal of Bari for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 6 del DM 55/2014; Art. 4, comma 5, lett. b) del DM 55/2014: The court must apply the correct value bracket for indeterminate cases based on complexity, and fees for the introductory phase are mandatory when a new lawyer assumes the defense.

Parole chiave

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lawyer fees introductory phase indeterminate value multiple parties quashing judgment remand to tribunal DM 55/2014 divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 6 del DM 55/2014
Art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014
L’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m.
Art. 4, comma 4 del d.m. n. 55 del 2014
L’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
Art. 4, comma 5, lett. b) del DM 55/2014
L’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez.II, 06/06/2022, n.18047
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8801/2018 R.G. proposto da : POLIGNANO CAMILLO VITTORIO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA (BTTMGR66C44H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato CAMPANELLA GIOVANNI (CMPGNN66H24H096K) -ricorrente- contro CENTRONE GIUSEPPINA, CENTRONE PASQUALE, CENTRONE MARIA TERESA, CENTRONE GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.UMBRIA 7, presso lo studio dell’avvocato DIANA FABIO (DNIFBA73P30A662T) rappresentato e difeso dall'avvocato LIBERTI ROSANGELA (LBRRNG69P56A662Z) -controricorrenti- nonchè contro CENTRONE PASQUALE, CENTRONE GIULIA, CENTRONE MARIA TERESA -intimati- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE BARI n. 11306/2017 depositata i l 22/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta innanzi al Tribunale di Bari dall’Avv. Camillo Polignano nei confronti di Centrone Giuseppina, Centrone Pasquale ed Antonia Frugis per l’attività di assistenza in un giudizio di divisione ereditaria. Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti e per quel che ancora rileva in sede di legittimità, liquidò il compenso considerando la causa di valore indeterminabile, sia perché non era stata svolta CTU per la stima del compendio ereditario, sia perché non era determinabile la quota spettante agli eredi in quanto nel giudizio si controverteva di conferimenti e par tecipazioni societarie .

Il Tribunale, in applicazione dello scaglione entro 260.000,00, determinò il compenso nei medi tariffari, considerando la complessità della causa e non dispose l’aumento del compenso per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, né liquidò il compenso per la f a se introduttiva . Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. Polignano sulla base di tre motivi illustrati da memoria in prossimità dell’udienza. Hanno resistito con controricorso Centrone Giuseppina, Centrone Pasquale e gli eredi di Antonia Frugis, indicati in epigrafe.

RAGIONIDELLE DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 6 del DM55/2014 per avere il Tribunale attribuito alla causa valore indeterminabile ed applicato i valori medi tariffarisecondo lo scaglione entro i 260.000,00 euro, pur dando atto che si trattava di causa di particolare complessità in ragione della qualeavrebbe dovuto invece applicare lo scagli one fino ad € 520.000,00. Il motivo è infondato. L’art.5, comma 6 del DM 55/2014 così dispone: "Le cause divalore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini divalore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.

Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suovalore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00". La liquidazione secondo lo scaglione entro 520.000,00 euro riguarda dunque le cause “di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00” (v. comma 6 ultimo capoversocit.) Come affermato da questa Corte, i parametri "di regola" predisposti dal legislatore prevedono che il compenso venga calcolato sullo scaglione non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, potendo il giudice applicare lo scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" oppure lo scaglione superiore, spiegando lo scostamento dagli scaglioni citati (v.sez.

VI, 13/01/2022, n.968) L’apprezzamento sulla complessità delle questioni trattate e sui risultati conseguiti è rimesso al giudice di merito. Nel caso di specie, il Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha applicato il primo capoverso (scaglione entro 260.000,00 euro) in considerazione del la “complessità” dell’affare per il numero e la varietà dei cespiti (mobiliari e immobiliari) coinvolti e il numero delle parti , ma non ha affatto dato atto della sussistenza delle ulteriori specifiche condizioni di cui al comma 6 ultimo capoverso(v. pag. 3 ordinanza).

La denunciata violazione di legge non sussiste, dunque. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 2 del D.M. 55/2014 in relazione all’art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere il Tribunale escluso l’aumento del compenso per l’assistenza di più parti. Il motivo è infondato. L’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, nell’ipotesi in cui la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità ( tra le tante Cassazione civile sez.II, 06/06/2022, n.18047).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma V del DM 55/2014, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. per non avere il Tribunale liquidato la fase introduttiva del giudizio ma solo la fase di studio e la fase istruttoria. Questomotivo è invece fondato. Ai sensi dell’art.4, comma 5, lett.b ) del DM 55/2014 vanno compresi nella fase introduttiva “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, laformazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”.

Il compenso per la fase introduttiva va riconosciuto al difensore che subentri nella difesa, per revoca o rinuncia al mandato o per altra causa, in quanto il nuovo difensore è tenuto a esaminare gli atti introduttivi dell’avversario, a redigere la memoria di costituzione, autenticare la firma, formare il fascicolo e tenere ulteriori consultazioni del cliente. Si tratta di una fase successiva all’attività di studio, con cui viene proseguita l’attività svolta dal precedente difensore, attraverso lo svolgimento e la redazione di atti che sono compresi nella voce citata.

E’ pertanto errata la decisione del Tribunale che ha omesso di disporre il compenso per la fase introduttiva. Il motivo va, pertanto accolto e l ’ ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari in diversa composizione. P. Q. M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di B