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Ordinanza — n. 10677/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine, ruling on procedural omission of annulled prior act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10677/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision rejecting a fine imposed for unauthorized public space occupation. The appellant argued the lower court failed to consider a prior administrative act that had been annulled by a final judicial decision. The court held that this annulled act was a decisive fact omitted from the second-instance judgment, violating procedural rules. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new evaluation of the annulled act's effects.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.; The court must examine all decisive facts, including those subject to annulment in final judgments, and failure to do so constitutes a violation of procedural law requiring cassation.

Parole chiave

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omitted decisive fact annulled administrative act procedural violation remittal to appellate court public space occupation final judgment effect administrative fine appeal luogo a utilizzazione sensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 15 Regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico
235/2015; la violazione dell’art. 15 Regolamento di occupazione del suolo pubblico vigente nel Comune di Gallipoli, nonché, con riferimento all’art.
Art. 29, comma 2, del Regolamento comunale
civ., e l a mancata applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 6, 29 e 31 del Regolamento comunale
6, 29 e 31 del Regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico; la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs.
Art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
6, 29 e 31 del Regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico; la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997.
art. 2909 cod. civ
civ., e l a mancata applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 324 cod. proc. civ
e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 523 del 17.01.2019 del Giudice di Pace
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13216-2020 proposto da: TRICARICO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CORSETO 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA CATALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE; -ricorrente - contro COMUNE GALLIPOLI, in persona del Sindaco “pro-tempore”; -intimato - avverso la sentenza n. 1241/2019 della CORTE D'APP ELLO di LECCE, depositata il 21.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO; letta la memoria depositata, ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c., dal difensore del ricorrente. RILEVATO CHE:

1. Tricarico Cosimoproponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lecce, in proprio e quale titolare dell’esercizio commerciale «Scoglio Ric.2020 n. 13216 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - della Sirena», avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 0014129 emessa a suo carico dal Comune di Gallipoli, notificata il 15.04.2015, con l’irrogazione della sanzione di € 672,00, comprensiva della somma di €333,00 a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico per mq 10,in assenza di titolo abilitativo. L’occupazione abusiva di suolo pubblico per la durata di un solo giorno era stata accertata dagli agenti della polizia urbana intervenuti, dietro segnalazione, in data 4.03.2015.

Gli agenti contestavano al Tricarico la violazione della determina dirigenziale n. 235 del 16.02.2015 emessa dal Comune di Gallipoli per disciplinare i rapporti tra tre esercizi commerciali limitrofi (compreso, tra questi, lo «Scoglio della Sirena»del Tricarico) ubicati nei pressi del Torrione S. Agata; determina, peraltro , a suo tempo già impugnata dal Tricarico dinanzi al T.A.R.Puglia. L’opponente contestava l’abusività dell’occupazione, in quanto, lo stesso giorno dell’ispezione,aveva presentato SCIA per l’occupazione del plateatico ad uso giornaliero (di mq10), corrispondendo il relativo canone(comunicazione prot. n. 0008989 del 04.03.2015), deducendo che l ’atto presupposto dell’ordinanza - ingiunzione era il verbale di accertamento n. 4480 del 13.04.2015, emesso dal Comune di Gallipoli in sostituzione del primo verbale di accertamento dell’infrazione n. 06/2015, emesso il 18.03.2015, il quale era stato opposto da esso Tricarico innanzi al competente g iudice di p ace, che lo aveva annullatocon sentenza n. 523 del 17.01.2019.

2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4201 del 6.10.2016, accoglieva parzialmente l’ opposizione del Tricarico, riducendo l’importo dell’ordinanza-ingiunzione limitatamente alla somma già corrisposta dall’opponente al momento della segnalazione di occupazione di suolo pubblico, ossia di €31,60. Ric.2020 n. 13216 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - 3. Il Tricarico impugnava la citata sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, che, con sentenza n. 1241/2019, rigettava integralmente il gravame. Per quel che qui rileva, il giudice di second o grado osservava che: - il verbale di contestazione dell’infrazione si riferiva ad occupazione illegittima di suolo pubblico in spregio alle disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 235/2015 dell’11.02.2015, notificata al Tricarico in data 16.02.2015, applicabile in luogo del Regolamento comunale (disciplina generale) in quanto regolamentazione speciale, emanata ad hoc per i tre esercizi commerciali limitrofi al fine di evitare contenziosi; - in virtù di tale disciplina speciale, la SCIA per l’occupazione di suolo pubblico poteva riguardare solo il fronte di proiezione del fabbricato di ciascuno dei tre pubblici esercizi coinvolti, con esclusione delle aree limitrofe (punti 2, 3, e 4) e con esclusione di qualsiasi area pubblica a scopo commerciale non rispettosa di tali prescrizioni.

4. Avverso la sentenza d i appello ha propo sto ricorso per cassazione TricaricoCosimo, affidandolo a tre motivi. E’ rimastointimato il Comune di Gallipoli. In prossimità dell’adunanza camerale, i l difensore del ricorrente ha depositatomemoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., e l a mancata applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. ; l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (error Ric.2020 n. 13216 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - in iudicando), con riferimento all’art.360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente l’omessa applicazione, da parte del giudice di seconde cure, dell’art. 3 45 cod. proc. civ. in considerazione dell’avvenuto annullamento dell’atto presupposto dell’ordinanza- ingiunzione, avvenuto con sentenza del Giudice di Pace n. 523 del 17.01.2019, passata in giudicato, depositata in corso di giudizio dall’appellante in data 15.05.2019. Inoltre, si aggiunge che l’annullamento dell’atto presupposto per intervenuto giudicato formale era stato ribadito nelle note conclusive depositate il 28.10.2019,nonché in sede di discussione orale.

2. Con il secondo motivo si de nuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 3 delle preleggi; la falsa applicazione della d etermina d irigenziale n. 235/2015; la violazione dell’art. 15 Regolamento di occupazione del suolo pubblico vigente nel Comune di Gallipoli, nonché, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn.

3) e 5) cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’assenza della violazione contestata. Il ricorrente si duole, in particolare,dell’erronea applicazione delle norme rilevanti nella vicenda, osservando che l a citata d etermina dirigenziale richiede va il rispetto del fronte di proiezione del fabbricato di ciascun pubblico esercizio, con esclusione delle aree limitrofe, per la stagione 2015, nel mentre l a Corte d i a ppello av eva applicato tale d etermina , quale disciplina speciale prevalente sulla disciplina speciale di settore, senza limitazioni temporali, quindi includendo anche il giorno 4.03.2015, data in cui era stata constatata la violazione: tuttavia, a norma dell’art. 15 del Regolamento Ric.2020 n. 13216 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - comunale, la stagione estiva – pure richiamata nella d etermina dirigenziale – era riferita al l’arco temporale dal 20 marzo al 20 novembre.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 29 e 31 del Regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico; la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della maggiorazione della sanzione pari al 100% del canone dovuto sulla superficie abusivamente occupata, a norma dell’art. 29, comma 2, del Regolamento comunale, disposizione prevista nelle sole ipotesi di mancata denuncia o denuncia infedele, nel mentre egli aveva presentato comunicazione per segnalare l’occupazione di un solo giorno, secondo le prescrizioni dell’art. 15 dello stesso Regolamento.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto. Si osserva che l’esame degli atti del procedimento – consentito anche in questa sede, stante la natura processuale del vizio denunciato –ha confermato l’avvenuto deposito , in corso di giudizio e nelle note conclusive, della sentenza del Giudic e di p ace n. 523 del 17.01.2019, passata in giudicato, con cui era stato pronunciato l’annullamento dell’atto presupposto , circostanza, tuttavia, non rilevata e, quindi, non presa in considerazione nella sentenza di secondo grado, pur risultando la sua potenziale decisività ai fine di giungere ad un esito diverso del giudizio. Pertanto, in accoglimento del primo motivo (e con l’assorbimento dei restanti), la sentenza impugnata va cassata , con il conseguente Ric.2020 n. 13216 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 6 - rinvio della causaalla medesima Corte di appello di Lecce, in diversa composizione,affinché valuti gli effetti del suddetto giudica to esterno. Alla stessa Corte di rinvio è rimessa anche la disciplina delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d i a p