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Ordinanza — n. 10676/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on bank check issuance during bankruptcy but allows incidental appeal on signature disavowal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10676/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal regarding the issuance of bank checks by a company in bankruptcy proceedings, ruling that the administrative violation occurred outside the protective scope of bankruptcy law. However, the Court accepted the incidental appeal concerning the disavowal of signatures on the checks, finding the lower court failed to address this specific issue. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to a different judge to rule on the signature dispute.

Regesto Legislator

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Art. 168 l.f.; Art. 214 c.p.c.: While execution actions are suspended during bankruptcy proceedings, administrative violations regarding the issuance of bank checks by a legal representative outside authorized limits are not covered; however, a failure to rule on a formal disavowal of signatures constitutes a violation of procedural law requiring remittal.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings bank check issuance signature disavowal administrative violation procedural violation remittal to lower court legal representative liability opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 168 l.f.
Il caso di specie non rientra nella fattispecie tutelata dall’art. 168 l.f., poiché riguarda la diversa situazione di emissione di assegni bancarial di fuori delle autorizzazioni previste dall’art.
Art. 214 c.p.c.
Art. 1 l. n. 386/1990
Per altro verso, come ha stabilito Cass. 18345/2006, per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art.
Art. 168 R.D. 14 marzo 1942, n. 267
18078/2008 e in applicazione dell’art. 168 R.D. 14 marzo 1942, n. 267, poiché è impedito ai creditori della società ammessa al concordato preventivo l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest’ultimo (nel caso di specie:
art. 214 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 12710 del 18.10.2001
Cass., sez. 1, n. 3588 del 16.04.1996
12710 del 18.10.2001; Cass., sez. 1, n. 3588 del 16.04.1996).
Cass. n. 18078/2008
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6599-2020 proposto da: PREFETTURA - UTG DI PESARO - URBINO , MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliati “ex lege” in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro CENCIARINI ROMINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DELLA VALLE, 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CASSIANI; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 633/2019 del TRIBUNALE di PESARO, pubblicata il 9.07.2019; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO; RILEVATO CHE:

1. Con sentenza n. 195/2017 il Giudice di p ace di Pesaro respingeva l’opposizione proposta da Cenciarini Romina avverso Ric. 2020 n. 06599 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento d i € 2.080,00 (oltre alla sanzione accessoria consistente nel divieto di emettere assegni bancari e postali per anni due) emessa nei suoi confronti dall’Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino in data 24.8.2016 e notificata in data 29.08.2016, con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990.

2. Avverso detta sentenzala Cenciarini Romina proponeva appello innanzi al Tribunale di Pesaro, il quale lo accoglieva , condannando l’Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio , da distrarsi in favore del procuratore antistatariodell’appellante. A sostegno dell’adottata decisione ilcitato Tribunale osservava : - con riferimento ad un primo assegno datato 3 1.01.2012, attenendosi al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenzan. 18078/2008 e in applicazione dell’art. 168 R.D. 14 marzo 1942, n. 267, poiché è impedito ai creditori della società ammessa al concordato preventivo l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest’ultimo (nel caso di specie:

MCR S.r.l.) non avrebbe potuto eseguire alcun pagamento fino al termine della procedura, con la conseguenza che dall’inesigibilità delle somme dovute (e quindi dal mancato pagamento delle stesse) non potevano conseguire effetti di tipo sanzionatorio; - con ri guardo a d un secondo assegno emesso il 6.12.2011 e datato 16.01.2012(pagabile, dunque, in data anteriore al ricorso per concordato preventivo), si sarebbe dovuta escludere la conoscenza – da parte della Cenciarini, traente - della revoca dell’autorizzazione della banca trattaria ai sensi dell’art. 1 della legge n. 386/1990 , in quanto, alla luce della stessa disposizione normativa , la Ric. 2020 n. 06599 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - consumazione dell’illecito amministrativo si realizza al momento della consegna del titolo al prenditore (nel caso di specie, la consegna era appunto avvenuta prima della revoca dell’autorizzazione, datata 13.01.2012).

3. Avverso la suddetta sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e la Prefettura – UTG di Pesaro-Urbino, affidandolo a due motivi. Resisteva Cenciarini Rominacon controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato. CONSIDERATO CHE: I.R ICORSO PRINCIPALE 1. Con il primo motivo, articolato in due diverse doglianze, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6, comma 3, della legge n. 689/1981, degli artt. 1, 2, 5 e 8 della legge n. 386/1990 e dell’art. 168 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ.

Con la prima doglianza i ricorrenti lamentano che il giudice di seconde cure avrebbe impropriamente applicato un principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con riferimento alle obbligazioni tributarie (esclusione degli effetti di tipo sanzionatorio derivanti dal mancato pagamento dei debiti da parte della società ammessa al concordato preventivo), le quali presentano una marcata connotazione di specialità – come rilevato anche dalla Corte costituzionale con la sent. n. 90/2018 – che rende detto princ ipio insuscettibile di qualsivoglia estensione o applicazione analogica, atteso che lo stesso principio di cui si discute è diretto ad informare una fattispecie radicalmente diversa da quella in esame.

Con la seconda doglianza i ricorrenti deducono l’erro nea qualificazione del ruolo della Cenciarini, in quanto ritenuta traente Ric. 2020 n. 06599 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - degli assegni nella qualità di legale rappresentante della MCR S.r.l. , circostanza che avrebbe impedito il pagamento dei debiti della società rappresentata a norma dell’art. 168 R.D. n. 267/1942 e che , quindi, avrebbe escluso la sua responsabilità sul piano sanzionatorio - amministrativo. Diversamente, si sarebbe dovuto considerare che ella avevaagito anche qualepersona fisica, così violando gli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Precisano, inoltre, i ricorrenti che neanche poteva ritenersi dimostrata l’incolpevolezza della condotta , avendo la Cenciarini firmato due assegni successivamente alla rev oca dell’autorizzazione da parte della banca trattaria (datata 1 3 .0 1.2012) e dieci assegni senza provvista, per come emerge nte dai verbali di contestazione e dai successi protesti elevati.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 e 8 della legge n. 386/1990, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. I ricorrenti contestano che l’esclusione della fattispecie sanzionatoria, da parte del giudice di seconde cure, avrebbe potuto trovare, altresì, nella mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, in quanto la comunicazione della revoca dell’autorizzazione era stata effettuata dalla banca in data 13.01.2012, mentre l’assegno- emesso in data 6.12.2011 - recava la data del 6.01.2012. Si sarebbe, invece, dovuto applicare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il traente assume il rischio della sopravvenienza o della mancanza di fondi o di revoca dell’autorizzazione della banca al momento d ella presentazione degli assegni all’incasso (come, ad es., asserito da Cass. n. 9788 del 4.05.2011).

Ric. 2020 n. 06599 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - 2.1. Rileva il collegio che il secondo motivo appena riportato è fondato. A tal proposito, occorre riaffermare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell'illecito previsto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, la persona fisica c he – in combinato disposto con l’art. 3 l. n. 689 del 1981 per il quale «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» – fosse a conoscenza del fatto che al momento dell'utilizzazione del titolo non vi era autorizzazione ad emetterlo (Cass.

Sez. 2, n. 19797 del 22/09/2020; Cass. Sez. 2, n. 14322 del 20.06.2007). Per altro verso, come ha stabilito Cass. 18345/2006, per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 della legge 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso. Resta, tuttavia, fermo che, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990, incombe alla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, Ric. 2020 n. 06599 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 6 - orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersila consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato(Cass. Sez. 5, n. 23015 del 30.10.2009).

3. Con l’accoglimento del secondo motivo deve ritenersi assorbito il primo mezzo, precisandosi comunque, a tal fine, che n el divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a far tempo dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, posto dall'art. 168 legge fallimentare, rientrano le azioni proprie del processo di esecuzione(ex art. 474 ss. cod. proc. civ.), nonché qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario (Cass.

Sez. 1, n. 12710 del 18.10.2001; Cass., sez. 1, n. 3588 del 16.04.1996). Il caso di specie non rientra nella fattispecie tutelata dall’art. 168 l.f., poiché riguarda la diversa situazione di emissione di assegni bancarial di fuori delle autorizzazioni previste dall’art. 1, l. n. 386 del 1990, a cura della rappresentante legale della MCR S.r.l., società debitrice ammessa al concordato preventivo. II.R ICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO .

4. Con il formulato ricorso incidentale condizionato la Cenciarini Romina lamenta l’omessa pronuncia, da parte del giudice di appello , sulle censure già proposte in primo grado aventi ad oggetto il disconoscimento delle firme di traenza apposte sugli assegni di cui è causa. Nella prospettazione della controricor rente i predetti assegni, emessi dalla MCR S.r.l. nell’esercizio della normale attività d’impresa, recavano il timbro di traenza con « segni grafici » soltanto apparentemente riconducibili alla firma della Cenciarini, con Ric. 2020 n. 06599 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 7 - riferimento ai quali ella aveva formulato rituale e tempestivo disconoscimento delle apparenti sottoscrizioni. Non essendosi su tale motivo pronunciato il giudice di appello(pur avendo lo stesso dato atto che la Cenciarini aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni degli assegni: cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza, circostanza, oltretutto, confermata dagli stessi ricorrenti: v. pag. 9 del ricorso), poichélo stesso ha conferito il valore di ragione più liquida per l’accoglimento del gravame agli altri argomenti in precedenza richiamati, la censura mossa all’impugnata sentenza con il ricorso incidentale condizionato va ritenuta fondata, imponendosi la necessità, in sede di rinvio, di adottare le statuizioni riconducibili alla prospettata violazione dell’art. 214 c.p.c. 4.1.

In definitiva, deve essere accolto il ricorso principale nei precisati sensi, così come deve ritenersi fondato il ricorso incidentale condizionato, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il derivante rinvio della causa al Tribunale monocratico di Pesaro, in persona di altro magistrato,che – al fine di uniformarsi al principio espresso in riferimento al primo motivo del ricorso principale , considerato fondato - dovrà previamente pronunciar si in merito al formulato disconoscimento delle firme di traenza apposte sugli assegni in contestazione, operato dall a Cenciarini Romina fin dal ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Al suddetto giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, nonché il ricorso incidentale condizionato; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente Ric. 2020 n. 06599 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 8