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Ordinanza — n. 10506/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural error in public domain land acquisition case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10506/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding procedural violations and burden of proof. The applicant argued that the lower courts failed to properly evaluate evidence concerning the public domain status of the land, while the opposing agency maintained its ownership. The court ruled that the appeal sought to re-evaluate factual findings and evidence assessment, which are reserved for the trial court and cannot be challenged in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The appeal against a judgment on facts cannot serve as a request to revise the trial court's evaluation of evidence and factual conviction.

Parole chiave

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public domain land usucapion claim burden of proof factual review cassation inadmissibility demanio pubblico appropriazione indebita di beni demaniali regime della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’allegato F dell’art.
Art. 360, first comma, n. 4, c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first comma, n. 3, c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 115 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2697 c.c
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35064-2018 proposto da: GIORDANELLI UGO, rappresentato e difeso dall’avv. EUGENIA TRUNFIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro CONSORZIO BONIFICA BASSO IONIO REGGINO -intimato - Ric. 2018 n. 35064 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -2- avverso la sentenza n. 256/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Giordanelli Ugo, Elsa, Laura e Sergio evocavano in giudizio l’Agenzia del Demanio ed il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino innanzi il Tribunale di Locri, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della piena proprietà di alcuni terreni con annesso fabbricato. Con sentenza n. 1289/2016, resa nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo inusucapibile il bene appartenente al demanio. Con la sentenza impugnata, n. 256/2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto da Giordanelli Elsa, Ugo e Sergio avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giordanelli Ugo, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio. Il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente Ertico ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché sia il Tribunale che la Corte di Appello avrebbero dovuto rilevare che la natura non Ric. 2018 n. 35064 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -3- demaniale del bene oggetto della domanda di usucapione era stata affermata sin dal principio e non era stata specificamente contestata da parte convenuta. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite nel corso del giudizio di merito, ravvisando la natura demaniale del bene oggetto di causa. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’allegato F dell’art. 22 della Legge 22 marzo 1865, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchè la Corte territoriale avrebbe operato una illecita inversion dell’onere della prova, ponendo a carico del ricorrente la dimostrazione della natura non demaniale dell’area oggetto di causa, laddove tale prova sarebbe spettata, al contrario, all’Agenzia del Demanio.

Le tr e censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello da atto che l’accertamento circa la natura demaniale dei beni oggetto della domanda di usucapione costituiva la premessa logica dello scrutinio della fondatezza della predetta domanda e che il possesso ultraventennale allegato dagli originari attori in prime cure non era stato dimostrato. In particolare, la Corte reggina afferma che il ricorrent e non aveva provato l’esatta consistenza catastale dei beni che assumeva di aver posseduto, la loro precisa ubicazione fisica, né l’epoca in cui e gl i avrebbe iniziato ad esercitare la relazione di fatto con la res.

A fronte della genericità della domanda, il giudice di seconda istanza evidenzia che anche la contestazione di parte convenuta era Ric. 2018 n. 35064 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -4- stata connotata da corrispondente genericità, senza che ciò potesse in alcun modo costituire riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Il rigetto della domanda, dunque, è stato motivato dalla Corte di Appello sulla scorta del mancato conseguimento della prova dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione.

Circostanza, questa, che le censure proposte dal ricorrente non attingono adeguatamente, poiché esse non contengono l’indicazione di alcun elemento di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, o avrebbe erroneamente valutato. Non si configura, dunque, alcuna inversione dell’onere della prova, poiché la domanda di usucapione del Giordanelli è stata rigettata per difetto della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario: prova, questa, che spettava certamente all’originaria parte attrice.

In conclusione, dunque, alla valutazione in fatto operata dal giudice di appello l’odierno ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 6 27790). Nè è ammissibile, in sede di legittimità, proporre una lettura del compendio istruttorio alternativa rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova Ric. 2018 n. 35064 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -5- testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione,se dovuto. Ric. 2018 n. 35064 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -6- PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n