Court of Cassation dismisses appeal on usucapion, ruling possessory judgment lacks effect in property ownership proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding property ownership and usucapion. The lower court had extended a possessory judgment's res judicata effect to a separate ownership claim, which the appellants argued was legally incorrect. The court ruled that a possessory judgment does not establish the legal requirements for usucapion, meaning its res judicata effect does not bind a subsequent ownership suit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The res judicata effect of a possessory judgment is limited to the facts of possession and does not extend to a subsequent petitory action regarding usucapion, as the latter requires a distinct legal assessment of ownership acquisition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26427-2017 proposto da: FARINA ALFONSO e UGOLINI FARIDA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nizza 59, presso lo studio dell’avvocato Angela Palmisano, rappresentati e difesi dall’avvocato Ester Ermondi; -ricorrenti - contro LA SOCIETÀ AGRICOLA GALLICO S.R.L. (già GALLICO S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia 88, presso lo studio dell’avvocato Stefano Vinti, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Ricciardi; -controricorrente- avverso la sentenza n. 961/2017 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 3/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.
PREMESSO CHE 1. La società Gallico s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Siena di essere reintegrata nel possesso di un compendio immobiliare denominato Casabianca di Gallico, possesso che esercitava dal 1990 in base all’acquisto verbale dell’immobile, e del quale era stata spogliata da Alfonso Farina e Farida Ugolini. Il Tribunale di Siena, al termine della istruzione sommaria, ha parzialmente accolto la domanda e ha ordinato la reintegra del possesso in relazione ai collegamenti idrici dell’immobile con altro immobile di proprietà della ricorrente.
Instaurata la fase di merito possessorio, il Tribunale di Siena, con sentenza n. 92/2006, confermava il provvedimento, rigettando per il resto la domanda. La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza n. 152/2011 ha ordinato la reintegra della società Gallico nel possesso dell’intero compendio immobiliare.
2. Alfonso Farina e Farida Ugolini hanno instaurato un processo petitorio, chiedendo al Tribunale di Siena di accertare il loro diritto di proprietà sul compendio immobiliare e di condannare la società Gallico a restituire il bene. La convenuta Gallico, dopo avere eccepito l’inammissibilità della domanda petitoria, a sua volta chiedeva di accertare il proprio acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul compendio, avendo la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 152/2011, accertato l’esercizio del possesso dal 1990 e di condannare controparte a risarcire i danni. Con sentenza n. 1505/2011 il Tribunale di Siena ha dichiarato l’improponibilità della domanda degli attori, per la pendenza del giudizio possessorio, ha rigettato perché infondata la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento della proprietà per usucapione e ha unicamente accolto la domanda di restituzionedel bene degli attori.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società agricola Gallico s.r.l. La Corte d’appello di Firenze – con sentenza 3 maggio 2017, n. 961 – ha accolto l’impugnazione “in punto di usucapione e, conseguentemente, in punto di restituzione dei beni”, sulla base di quanto affermato dalla propria pronuncia n. 152/2011 in relazione al possesso esercitato dalla Gallico: il giudice d’appello ha così dichiarato l’acquisto per usucapione della proprietà del bene a favore della Gallico e ha condannato le controparti a restituire il medesimo.
4. Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione Alfonso Farina e Farida Ugolini. Resiste con controricorso la società agricola Gallico s.r.l., che fa valere ricorso incidentale. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per avere la Corte d’appello erroneamente esteso il giudicato possessorio all’attuale processo petitorio. Il motivo è fondato. Ad avviso della Corte d’appello il passaggio in giudicato della sentenza n. 152/2011 resa nel giudizio possessorio avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello in punto di usucapione, avendo la suddetta sentenza stabilito la sussistenza in capo alla società Gallico sia del corpus possessionis che dell’animus possidendi.
L’affermazione della Corte d’appello è errata. Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è infatti “privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso e offre tutela a una mera situazione di fatto, che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati” (così Cass. n. 27513/2020).
2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione dell’art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione parziale delle spese operata dal giudice d’appello. II. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta pure l’assorbimento del ricorso incidentale che, basato su tre motivi, contesta la conferma del rigetto della domanda di risarcimento del danno, il provvedimento di compensazione parziale delle spese del processo e, in via condizionata all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la condanna alla restituzione del bene disposta dal giudice di primo grado. III. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che deciderà attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in div