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Ordinanza — n. 10270/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failing to prove violation of contract interpretation rules beyond mere disagreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10270/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected AMA SPA's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying supplementary cleaning fees. AMA argued the contract's extension was valid despite its expiration, while the lower court found no written modification and noted AMA had requested a renewal that was denied. The court ruled that AMA's complaint was merely a disagreement in interpretation rather than a proven violation of legal standards, as the lower court's reasoning aligned with established principles.

Regesto Legislator

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Art. 1362 e ss. c.c.; When a cassation appeal challenges contract interpretation, the appellant must demonstrate the lower court's deviation from legal canons with specific reasoning, not merely assert an alternative interpretation.

Parole chiave

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contract interpretation cassation appeal lower court reasoning written modification legal canons adempimento inesatto prestazione suppletiva del locatore controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 e ss. c.c.
Art. 1367 c.c.
A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha richiamato, ad ulteriore sostegno del proprio convincimento, anche il principio dell’art. 1367 cc sull’interpretazione delle clausole nel senso in cui possono avere qualche effetto rispetto a quella, proposta dall’appellante, secondo cui non ne avrebbero alcuno.
D.P.R. n. 115/02
13, comma 1 -quaterD.P.R. n. 115/02, inserito dall'art.
legge n. 228/12
1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017
Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021
Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 20188-2018 proposto da: AMA SPA, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO POPOLINI ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 15 -ricorrente - contro CAR S.C.P.A ( società incorporante della Cargest srl ) , rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE LEPORE ed elettivamente domiciliata in Roma, via Polibio n. 15 -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 1898/2018 depositata il 26.3.2018 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1898/2018 resa pubblica il 26.3.2018 ha respinto il gravame proposto dalla AMA spa, già titolare dell’appalto dei servizi di pulizia e smaltimento rifiuti presso il Centro Agroalimentare di Roma, contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Tivoli n. 1496/2012) che, a sua volta, aveva rigettato la domanda da essa proposta contro la committente Cargest srl volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di €. 134.359,34 a titolo di compenso per i servizi supplementari di pulizia delle scarpate con prolungamento attività, servizi svolti in esecuzione della scrittura integrativa del precedente contratto e per il periodo successivo alla scadenza della scrittura stessa, ma nella vigenza del contratto principale.

Per giungere a tale conclusione, per quanto ancora interessa, la Corte d’Appello ha osservato: -che la tesi dell’appellante, secondo cui i servizi supplementari dovevano ritenersi prorogati sino alla data di scadenza del contratto principale, era infondata perché era stata la stessa AMA a chiedere, durante il periodo contestato, formalmente la proroga del contratto di servizi aggiuntivi scaduto il 31.12.2004, ammettendo così la mancanza di una copertura contrattuale in relazione alle prestazioni supplementari; -che il comportamento successivo alla conclusione del contratto comprovava dunque la consapevolezza del decorso del termine di scadenza del contratto supplementare; -che mancava comunque la prova scritta - espressamente prevista – per una eventuale modifica contrattuale, ed anzi risultava provata la mancata concessione della proroga; - che pertanto l’esecuzione di fatto delle prestazioni aggiuntive dopo la data del 31.12.2004 non attribuiva ad AMA il diritto al corrispettivo.

2. Contro tale sentenza la AMA SPA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dalla CAR S.C.P.A (società incorporante della Cargest srl). Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cc per avere la Corte d’Appello violato il principio di gerarchia esistente tra i canoni di ermeneutica contrattuale e, a dispetto del tenore letterale e della comune intenzione delle parti, escluso il collegamento esistente tra i negozi oggetto di causa. A dire della ricorrente, le motivazioni della Corte d’Appello sono “palesemente erronee e illegittime” perché il dato letterale della singola disposizione (punto 3) andava posto in relazione al resto dell’elaborato contrattuale ricercando l’effettiva volontà delle parti, avuto riguardo alle premesse della scrittura in esame, ove era esplicitato lo stretto collegamento tra i due contratti.

Riporta quindi i passaggi della scrittura da cui emergeva, a suo dire, lo stretto collegamento negoziale esteso anche alla durata delle prestazioni al punto che le prestazioni del contratto principale sarebbero divenute impossibili senza l’esecuzione di quelle oggetto del contratto secondario, il che avrebbe esposto la ricorrente all’inadempimento contrattuale. Espone poi le ragioni che l’avevano spinta a chiedere una proroga della durata del contratto, da ricercarsi nell’intento di sostituire il termine di scadenza con un altro termine più rispettoso della comune intenzione dei contraenti.

Il ricorso è infondato. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’ interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’ interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 Rv. 646649).

E ancora, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 Rv. 661265; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 Rv. 646063). Nel caso in esame, la ricorrente si limita, attraverso una lunga e ripetitiva critica, a sollecitare una interpretazione alternativa della durata del contratto integrativo rispetto a quella data dalla Corte d’Appello, che però si rivela – contrariament e a quanto asserito - aderente ai canoni di ermeneutica perché, partendo dalla scadenza contrattuale fissata espressamente dalle parti alla data del 31.12.2004 (senso letterale) ha poi ricercato la comune volontà desumendola dal comportamento successivo (consapevolezza, da parte dell’AMA, della intervenuta scadenza contrattuale, come dimostrato dalla richiesta di proroga avanzata con lettera del 14.7.2005 e diniego manifestato dalla Cargest: v. pag. 8 sentenza impugnata).

A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha richiamato, ad ulteriore sostegno del proprio convincimento, anche il principio dell’art. 1367 cc sull’interpretazione delle clausole nel senso in cui possono avere qualche effetto rispetto a quella, proposta dall’appellante, secondo cui non ne avrebbero alcuno. La censura mossa dalla ricorrente non appare dunque idonea a scalfire la decisione di rigetto del gravame e pertanto il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quaterD.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 7.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misur