Decreto — n. 10252/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19310/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: FANIGLIULO COSIMO ed altri, difesicome in atti; contro DE MILITO GIUSEPPE, difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né il ricorrente incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ i due ricorsidevono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno compensate tra le parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10252/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19310/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: FANIGLIULO COSIMO ed altri, difesicome in atti; contro DE MILITO GIUSEPPE, difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né il ricorrente incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ i due ricorsidevono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno compensate tra le parti;
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19310/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: FANIGLIULO COSIMO ed altri, difesicome in atti; contro DE MILITO GIUSEPPE, difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né il ricorrente incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ i due ricorsidevono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno compensate tra le parti;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 22/03/2