Cassation court dismisses appeal due to lack of standing as heirs are in conflict, requiring joint action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the proceedings to address a procedural defect regarding the parties' standing. The heirs of the deceased plaintiff and defendant are in conflict over the estate, preventing them from acting separately. Consequently, the court ordered a 60-day period for the parties to submit observations on the necessity of joint representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1105, 1108 c.c.; Art. 384, 101 c.p.c.: When heirs are in conflict regarding the same legal relationship, they lack disjunctive standing, requiring joint action unless consent or majority resolution exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15020-2018 proposto da: RUSSO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DEZZA 15, presso lo studio dell'avvocato IZZO ANIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato VERDESCAGIOVANNI -ricorrente - contro ALIOTTA GIUSEPPE, DE LORENZIS MARIA LUISA, rappresentati e difesi dall’avvocato GRASSI DANIELA MARIA e CECILIA NUSINER, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO, N. 11 , presso lo studio dell’avvocato CECILIA NUSINER. -controricorrenti - avverso la sentenza n. 994/2018 della CORTE D'APPELLOdi MILANO, depositata il 22.02.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona della sostituta procuratrice PAOLA FILIPPI;
RILEVATO CHE: Ric. 2018 n. 15020 sez. S2 -ud. 27-02-2023 -2- 1. La sig.ra Carmina De Lorenzis conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la figlia Maria Luisa De Lorenzis e il marito di lei Giuseppe Aliotta, per sentir dichiarare risolto nei loro confronti il contratto di vitalizio stipulato con scrittura privata l’08.07.1987. A sostegno della sua pretesa, la sig.ra De Lorenzis affermava che ella aveva ceduto ai convenuti l’unico immobile di sua proprietà; che come contropartita del contratto di vitalizio alimentare i convenuti (unitamente all’altro figlio dell’attrice, Domenico Russo) si impegnavano a corrispondere per tutta la durata della sua vita L.1.200.000 mensili, nonché a sostenere tutte le spese di cura e assistenza in caso di malattia, infortunio o vecchiaia, e a garantirle il diritto di abitare l’immobile ceduto vita natural durante; che dal mese di aprile del 2011 i convenuti avevano cessato di corrispondere le somme previste all’attrice; che ella aveva dovuto lasciare l’appartamento abitato e sistemarsi presso il figlio Domenico Russo.
Pertanto, previa concessione del sequestro giudiziario dell’immobile di cui si discute, l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione dello stesso. I convenuti -costituitisi in giudizio – eccepivano che il contratto di vitalizi o non aveva avuto esecuzione, in quanto l’immobile era stato contestualmente venduto al prezzo di L. 250.000.000 da lla stessa attrice alla s.n.c. Al Rustico, di cui erano divenuti soci i coniugi Aliotta e il figlio dell’attrice, Domenico Russo. 1.2. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 12.01.2016, rigetta va la domanda attorea, qualificando la scrittura privata dell’08.07.1987 come contratto preliminare di vitalizio rispetto al quale non poteva configurarsi alcun inadempimento dei convenuti, posto che l’unico possibile inadempimento consistente nella mancata stipula del negozio definitivo non era mai stato sollecitato da parte attrice.
Ric. 2018 n. 15020 sez. S2 -ud. 27-02-2023 -3- 1.3. Avverso detta sentenza interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano Russo Emanuele, nipote ed erede per rappresentazione, essendo la sig.ra Carmina De Lorenzis deceduta nell’agosto del 2015e avendo il di lei figlio Domenico Russo rinunciato all’eredità, dopo averrinunciato – nel corso del procedimento di primo grado -al sequestro dell’immobile.
2. Con sentenza n. 994/2018 qui impugnata, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alle spese del grado. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - dai documenti in atti risulta va evidente che nella stessa identica data della scrittura privata in discorso il bene immobile, considerato come corrispettivo del mantenimento della sig.ra Carmina De Lorenzis,era stato trasferito ad un soggetto terzo, ossia la s.n.c. Al Rustico , che avrebbe corrisposto il prezzo quietanzato di L. 60.000.000, contestualmente versatoin quota capitale dal figlio Domenico Russo ai fini dell’acquisto della sua qualità di socio della costituenda s.n.c.; - non convince va la tesi degli appellanti riguardo a l collegamento negoziale tra la scrittura privata e la costituzione di detta società per l’esercizio di attività di ristorazione, poiché non risultava dimostrato l’indubbio rilievo causale che le prestazioni assistenziali rivestivano nel programma convenuto tra le parti- dovendosi fare applicazione dell’art. 1455 cod. civ. sull’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione - e che appariva difficilmente apprezzabile alla luce della ricostruzione della vicenda, tanto da mettere seriamente in dubbio anche la sussistenza dell’interesse alla proposta domanda di risoluzione.
Ric. 2018 n. 15020 sez. S2 -ud. 27-02-2023 -4- 3. Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione Russo Emanuele, affidandolo a tre motivi. Resistevano con controricorso i coniugi Maria Luisa De Lorenzis e Aliotta Giuseppe. Il ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria del 15.10.2019, questa Corte riteneva opportuna la trattazione in pubblica udienza non ravvisando evidenza decisoria. In prossimità della pubblica udienza i controricorrenti hanno depositato memoria. Il Pubblico Ministero in persona della sostituta procuratrice Paola Filippi ha concluso in favore dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione di un punto decisivo della controversia - art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – in relazione alla gravità dell’inadempimento. Lamenta il ricorrente che, nonostante tutte le prestazioni assistenziali previste dalla scrittura privata non siano state più corrisposte dall’aprile del 2011 e, per il diritto di abitazione, dal febbraio 2014, la richiesta di risoluzione del vitalizio è stata dalla Corte respinta con assoluta carenza di indicazione degli elementi in base ai quali il giudice sia pervenuto a tale affermazione.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto su un punto decisivo della controversia - art. 3 60, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – in riferimento alla dimostrazione del rilievo causale che le prestazioni assistenziali rivestivano nel programma attuato dalle parti con i contratti collegati intercorsi l’8.07.1987 (artt. 1367 ss., 2697 cod. civ.). Nella prospettazione del ricorrente, l’elemento causale a cui le parti hanno fatto ricorso non è da Ric. 2018 n. 15020 sez. S2 -ud. 27-02-2023 -5- cercare in un fine ulteriore, ma consiste nello scambio tra il diritto alle prestazioni di mantenimento per tutta la durata della vita della vitaliziata e il cespite immobiliare conferito non a favore dei tre vitalizianti, come pure indicato nelle premesse dell’originaria scrittura privata, bensì a favore della Al Rustico s.n.c., all’uopo costituita con distinto autonomo negozio funzionalmente collegato alla scrittura privata, la cui soggettività coincide appunto con quella dei tre soci vitalizianti.L’inserimento di Domenico Russo nella società regola semplicemente i rapporti interni tra i tre vitalizianti, posto che l’obbligo di mantenimento era stato da loro assunto in nome proprio; né rileva ai fini dell’applicazione della disciplina dell’inadempimento la peculiarità del processo formativo del vitalizio, costituito dalla correlazione teleologica tra due distinti negozi: l’uno obbligatorio (prestazioni di mantenimento) e l’altro traslativo (trasferimento dell’immobile quale contropartita).
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto su un punto decisivo della controversia - art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – sulla non gravità dell’inadempimento in riferimento alla causa dell’assetto negoziale posto in essere con i suddetti contratti collegati (art. 1455 cod. civ.). In applicazione dei parametri oggettivi e soggettivi di valutazione della gravità dell’inadempimento, e nei limiti imposti dalla distribuzione dell’onere probatorio (per cui spetta al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza:
Cass. Sez. U, n. 13533 del 30.10.2001), il ricorrente si duole del fatto che non sia stata data rilevanza al mancato versamento delle mensilità da parte dei coniugi Aliotta alla sig.ra Carmina De Lorenzis a partire dall’aprile 2011; al mancato contributo alle spese necessarie per le cure e Ric. 2018 n. 15020 sez. S2 -ud. 27-02-2023 -6- assistenza; al forzato abbandono dell’appartamento a partire dal febbraio 2014 e al trasferimento presso l’abitazio ne del figlio Domenico Russo, non avendo la vitaliziata più i mezzi per vivere da sola con assistenza continua presso la sua abitazione.
4. Il Collegio rileva che dal contenuto del ricorso si ricava che, a séguito del decesso della sig.ra Carmina De Lorenzis, non solo il sig. Russo Emanuele, ricorrente, ma anche la sig.ra De Lorenzis Maria Luisa, controricorrente, avrebbe assunto la qualità di erede dell’originaria attrice, mediante accettazione con beneficio d’inventario. Ne deriva che, potendosi configurare la comunione ereditaria tra i due almeno limitatamente al rapporto giuridico sostanziale oggetto di lite,il ricorso (ed ancor prima lo stesso appello) sarebbe stato proposto da e contro comunisti in conflitto tra loro e, pertanto, in situazione che non ammette legittimazione disgiuntiva ad amministrare.
Quest’ultima, infatti, è consentita, ai sensi dell’art. 1105, primo comma, c.c., solo in virtù di una presunzione relativa di consenso tra i comunisti (cfr. in generale, nn. 1662/05, 4261/91 e 4291/78), e ai sensi dell’art. 1108, secondo comma, c.c., solo in base a deliberazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Pertanto, il Collegio rileva d’ufficio la relativa questione e, ai sensi degliartt. 384, comma 3, e 101, comma 2, cod. proc. civ., la sottopone al contraddittorio delle parti, concedendo loro il termine di cui in dispositivo per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione assegna al Pubblico Ministero e alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito in cancelleria di osservazioni in merito alla questione di legittimazione attiva e passiva, come sopra preci