Cassation court remands case to lower court regarding administrative sanctions for ZTL violation and licensing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of King Limousine's administrative sanctions for violating ZTL rules. The lower court ruled that the company lacked a valid NCC license and failed to timely submit required mobility authorization documents. The Cassation Court found the appeal admissible but suspended the proceedings on a major legal question regarding the suspension of specific licensing regulations, ordering a remand to the lower court to await the resolution of a related reference case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 9 comma 3 D.L. 244/2016: When a cassation appeal raises a question of general legal importance concerning the interpretation of statutory suspensions of administrative licensing rules, the court may remit the case to the lower tribunal to await the outcome of a pending reference proceeding to ensure uniformity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18827/2020 R.G. proposto da KING LIMOUSINE COOP (P.Iva: 11050541009), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato al ricorso, dall’Avv. Stefano Ruggiero, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 2; –ricorrente – contro Oggetto: Sanzioni amministrative –violazione del c.d.s.–effetti dell’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di aggravamento degli oneri NCC ROMA CAPITALE (c.f.: 02438750586), in persona del Sindaco “pro-tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Capitolina, giusta procura in calce al controricorso, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente– avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22335/2019, pubblicata il 19 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con sentenza n. 16653/2016, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione, proposta ex art. 22, l. n. 689/1981, dalla King Limousine coop. avverso n. 10 verbali di accertamento emessi da Roma Capitale, tutti elevati nei confronti della opponente nel mese di ottobre 2015, per aver la stessa, col veicolo targato EV286PN, di sua proprietà, violato l’art. 7, commi 1 e 14, c.d.s., circolando nella corsia riservata ai mezzi pubblici di Roma Capitale, ovvero l’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s. accedendo nella zona a traffico limitato della stessa Roma Capitale senza la prescritta autorizzazione; -con sentenza n. 22335/2019, nella costituzione dell’appellata Roma Capitale, il Tribunale di Roma rigettava l’appello propostodalla King Limousine, condannata la cooperativa alle spese del grado, liquidate in euro 630,00.
Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Giudice dell’appello fondava la propria decisione sulla circostanza che la società appellante non aveva depositato alcuna licenza NCC di cui pretendeva essere titolare, attestante l’esercizio autorizzato dell’attività di noleggio con conducente (per come disciplinato dall’art. 11 della l. n. 21/1992), nonché sulla tardività ed inutilizzabilità della comunicazione rilasciata dall’Agenzia della Mobilità il 13 aprile 2016 che attestava il rilascio, in favore della società, del permesso di circolazione nella ztl di Roma Capitale.
Nel merito il Tribunale di Roma ribadiva poi che la sentenza del Tar Lazio n. 11636/2015 del 13 ottobre 2015, invocata dall’appellante, con cui erano state annullate le delibere comunali n. 379 del 30 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015, che avevano previsto oneri più gravosi per l’ottenimento dell’accesso alla ztl rispetto al passato e a seguito delle quali Roma Capitale aveva provveduto a revocare la licenza alla cooperativa King Limousine con comunicazione del 2 marzo 2015, non aveva assunto nessuna statuizione sull’obbligo della preventiva comunicazione di accesso, previsto invece come obbligatorio da diversa delibera del Comune di Roma n. 553/2001.
Di qui l’irrilevanza della pronuncia; - avverso la citata sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, basato su sette motivi, la società cooperativa King Limousine, cui resisteva con controricorso Roma Capitale; - in prossimità dell’adunanza camerale la King Limousine ha curato il depositato di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che il Giudice di appello si sia arrogato il potere di ampliare il “thema decidendum” già fissato in primo grado, decidendo sulla questione della titolarità della licenza NCC per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, insuscettibile d’esame essendo preclusa dall’intervento del giudicato di primo grado sul punto in difetto di specifica impugnazione.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017, ritenendo che il Tribunale di Roma avesse omesso di decidere in merito all’eccezione di avvenuta introduzione dell’art. 9, comma 3 bis, del d.l. citato, per come convertito dalla legge n. 19 cit., allegata per la prima volta in appello perché sopravvenuta ad un mutamento legislativo a seguito del maturare di tutte le preclusioni istruttorie.
Con il terzo punto la società cooperativa ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale in funzione di giudice di appello avrebbe rigettato con motivazione “del tutto contraddittoria” il primo motivo di appello sul presupposto che la King Limousine non fosse titolare di alcuna licenza NCC richiesta dalla legge quadro 21/1992, violando apertamente il disposto dell’art. 115 c.p.c. per cui sono da ritenersi non contestati, e quindi provati, i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e quelli su cui il convenuto ha mantenuto il silenzio;
Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nella parte in cui il Giudice dell’appello aveva definito inutilizzabile, in quanto tardivamente prodotto, il documento relativo alla lettera Mobilità Roma avente ad oggetto la verifica di autorizzazione per la ztl, dimenticando che esso si era formato il 13 aprile 2016 e quindi successivamente all’inizio del giudizio di primo grado e alle preclusioni documentali maturate per il procedimento dinnanzi al Giudie di Pace regolate dal rito del lavoro, in quanto il giudizio di primo grado era stato iscritto al ruolo il 4 dicembre 2015.
Con il quinto motivo la società cooperativa ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017 in relazione all’art. 113 c.p.c., ritenendo che il giudice dell’appello avesse errato nel non applicare la disciplina del citato art. 9, comma 3, del d.l. menzionato, il quale aveva sospeso fino al 31 dicembre 2017 l’art. 5-bis della legge quadro n. 21/92 e tutte le modifiche apportate dall’art. 29, comma 1 quater, d.l. n. 207/2008.
Con il sesto motivo parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 bis della l. 21/91 in relazione alla sentenza del Tar Lazio del 13 ottobre 2015, n. 989, ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che, dopo l’annullamento della delibera comunale cui era poi susseguita la revoca di Roma Capitale dell’autorizzazione elevata alla cooperativa ricorrente a svolere l’attività di cui si discute, la precedente comunicazione che la società aveva fatto prima della revoca in data 6 giugno 2015, come documentato da messaggi pec ritualmente depositati, aveva inciso sulle modalità di comunicazione di accesso alla ztl rispetto al passato.
Con il settimo ed ultimo motivo la società ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione degli artt. 4 e ss. del d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il giudice dell’appello avrebbe liquidato illegittimamente le spese di lite; - rileva il Collegio che il quinto motivo di ricorso pone una questione di diritto di massima di particolare importanza che, onde evitare un contrasto, è stata rimessa da questa stessa Sezione al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022.
Per tale ragione si ritiene di rinvi are la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 31123 del 2018, nel quale - alla data del 2 2 novembre 20 22 - risultava già fissata e discussa la pubblica udienza. P. Q . M