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Ordinanza — n. 10014/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal null due to failure to notify necessary co-heirs, ordering remand for full contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10014/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the second-instance judgment null because the appellate court failed to notify necessary co-heirs of the appeal. The heirs of the deceased father argued that the appeal was invalid since they were not summoned, while the opposing party claimed proper notification occurred. The court ruled that without proof of notification to these necessary co-litigants, the appeal was procedurally defective and the judgment must be remanded.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; In cases of necessary co-litigation involving heirs of a deceased party, the appellate court must ensure all necessary co-heirs are notified under penalty of nullity, and failure to do so renders the judgment void.

Parole chiave

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necessary co-litigation heirs of deceased party nullity of judgment failure to notify remand for contradiction mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
4, c.p.c., la violazione dell’art. 331 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti; che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art.
art. 331 c.p
4, c.p.c., la violazione dell’art. 331 c.p.c.
art. 752 c.c
3, c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 752 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6780/15
Cass. 23765/08
Cass. 18264/03
Cass. 24639/20
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8604/2016 R.G. proposto da: BROCATO TOMMASO(n. il 9 luglio 1965), BROCATO SERAFINA (n. il 23 dicembre 1963), eredi di BROCATO GIOVANNI, deceduto il 9 dicembre 2007, rappresentati e difesi dall’avv. Carmela Elvira Arcuri per mandato in calce al ricorso e dall’avv. Roberto Corsello in virtù di procure speciale notarili in atti; –ricorrenti – Contro BROCATO ROSARIA (n. il 29 giugno 1955), BROCATO CALOGERO (n. il 23 giugno 1962), BROCATO VINCENZA (n. il 9 settembre 1959), BROCATO SALVATORE (n. il 5 aprile 1957), BROCATO TOMMASO (n. il 25 settembre 1953), eredi di BROCATO GIUSEPPE, n. il 9 febbraio 1926 e deceduto il 1° maggio 2018), rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avv.

Peppino Spinnato; -controricorrenti- BROCATO TOMMASO (n. il 12 maggio del 1950), BROCATO ROSARIA(n. il 5 dicembre 1953), eredi di BROCATO BENEDETTO, deceduto il 13 dicembre 2014; BROCATO ROSARIO(n. il 4 settembre 1939); BROCATO ROSARIA (n. il 3 giugno 1948), BROCATO SALVATRICE (n. il 21 febbraio 1950), er edi di BROCATO VINCENZO, deceduto il 7 novembre 2001; MICELI GIOVANNI (n. il 26 luglio 1934), MICELI GIUSEPPINA (n. il 13 dicembre 1961), MICELI SERAFINA (n. il 26 settembre 1963),MICELI DANIELA (n. il 25 maggio 1975) E MICELI TECLA (n. il 28 Febbraio 1968), eredi di BROCATO TERESA (n. il 16 gennaio 1937), deceduta il 3 dicembre 2017;

BROCATO ROSARIA(n. il 16 marzo 1931), deceduta il 28.4.20, e per essa ai suoi eredi, cui il ricorso è stato notificato in rinnovazione collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta; BROCATO GIUSEPPE(n. il 10 febbraio 1968), erede di BROCATO GIOVANNI e germano dei ricorrenti. –intimati – avverso la sentenza n. 1434/2015 della CORTE DI APPELLO DI Palermo, depositata il 30/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che Tommaso Brocato (cl. 1965) e Serafina Brocato- figli ed eredi, insieme al fratello Giuseppe Brocato (cl. 1968), di Giovanni Brocato - hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1434/2015; che con tale sentenza la corte distrettuale si è pronunciata sull’appello introdotto dal suddetto Giuseppe Brocato avverso il capo sulle spese della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 404/2011 che, definendo ilgiudizio di divisione ereditaria in cui era stato parte il padre Giovanni Brocato, aveva condannato gli eredi di quest’ultimo (ossia il medesimo appellante ed i suoi fratelli Tommaso e Serafina) alla refusione delle spese (in particolare, le spese di CTU, le spese notarili e le spese di custodia) nei confronti degli altri condividenti; che la Corte di appello di Palermo, accogliendo detto gravame, ha compensato le spese del giudizio divisionale nei rapporti tra l’appellante Giuseppe Brocato e le altre parti del giudizio a cui aveva preso parte il di lui padre Giovanni, tuttavia confermando la posizione di tali spese a carico degli altri eredi di Giovanni, gli odierni ricorrenti Tommaso e Serafina Brocato, sul rilievo che la statuizione di primo grado era passata in giudicato nei loro confronti per mancata impugnazione nei termini di legge; che i ricorrenti Tommaso Brocato e Serafina Brocato hanno ottemperato all’onere di integrazione del contraddittorio disposto da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 12665/2020; che hanno depositato controricorso soltanto gli eredi di Giuseppe Brocato (cl. 1926), già originariamente convenuto nel giudizio di divisione, ossia i sigg.ri Rosaria, Calogero, Vincenza, Salvatore e Tommaso Brocato (cl. 1953); che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 4 ottobre 2022; che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, premesso che l’atto di appello del loro fratello Giuseppe Brocato non era stato loro notificato, denunciano, in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 331 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti; che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1306 co. 2, c.c., per avere la Corte di appello annullato nei confronti del solo appellante Giuseppe Brocato, e non anche nei loro confronti, la statuizione di condanna alle spese emessa a carico degli eredi di Giovanni Brocato;

Tommaso e Serafina Brocato censurano l’affermazione della corte distrettuale secondo cui la condanna alle spese pronunciata a loro carico dal Tribunale sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione; essi sostengono, infatti, di essere litisconsorti necessari, con la conseguenza che la sentenza di primo grado non era passata in giudicato nei loro confronti e che, dal punto di vista del rapporto sostanziale, l’annullamento della condanna alle spese doveva necessariamente essere disposto in favore di tutti i coeredi enon del solo appellante; che con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 752 c.c. laddove la Corte d’appello, annullando la condanna alle spese nei confronti del solo Giuseppe Brocato, ha indebitamente modificato la ripartizione di tale debito ereditario tra i tre coeredi, lasciandolo interamente a carico di Serafina e Tommaso Brocato (“restando a carico della massa le spese di CTU, le spese notarili e le spese di custodia già liquidate”, pagina 9 della sentenza impugnata), invece di ripartire il debito tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie; che il primo motivo di ricorso è fondato; che, preliminarmente, il Collegio osserva che, nel caso di specie, trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui “In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente” (Cass. 6780/15; nello stesso senso, Cass. nn. 23765/08, 18264/03 e, da ultimo, 24639/20); che nel fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado - esaminato da questa Corte, quale giudice del fatto processuale in relazione al denunciato error in procedendo, previa acquisizione disposta con l’ ordinanza interlocutoria n. 24372/2021 - non si rinviene alcuna documentazione dell’avvenuta notifica dell’appello di Giuseppe Brocato agli odierni ricorrenti Tommaso e Serafina Brocato; in detto fascicolo, infatti non sono presenti le relate di notifica dell'atto di appello di Giuseppe Brocato agli odierni ricorrenti, ma solo la velina di tale atto, in calce alla quale si legge la mera predisposizione di dette relate, stesa dal difensore dell'appellante ma non completata dall'ufficiale giudiziario; che pertanto, in difetto di prova della notifica dell’appello ai litisconsorti necessari Serafina e Tommaso Brocato, l’impugnata sentenza risulta errata là dove dà atto della circostanza che i medesimi erano stati «ritualmente evocati» (pag. 6, primo paragrafo della motivazione), e, conseguentemente, dichiara i medesimi contumaci, invece di rilevare la loro mancata evocazione in giudizio e disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, quali litisconsorti necessari processuali, ai sensi dell'art.331 c.p.c.; che, d’altro canto, le argomentazioni dei controricorrenti non colgono nel segno, dal momento che essi segnalano la rituale notificazione della sentenza di primo grado, mentre l’invalidità in esame deriva dalla mancata notificazione dell’atto di citazione in appello; che l’accoglimento del primo motivo di ricorso impone la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi secondo e terzo; che in definitiva il ricorso merita accoglimento e l’impugnata sentenza va dichiarata nulla, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo affinché la stessa si pronunci sull'appello di Giuseppe Brocato a contraddittorio integro; che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo mezzo del ricorso, assorbiti gli altri, dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di a