Cassation court annuls assembly resolutions for lacking 2/3 majority due to flawed share ownership interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court accepted the appeal against second-instance rulings that upheld community assembly resolutions regarding maintenance and administration. The appellant argued that the resolutions were invalid because the majority required by Article 1108 of the Civil Code was not met due to an incorrect calculation of ownership shares. The Supreme Court found the lower court erred by relying on the literal wording of a notarial deed rather than the actual intent and evidence of the parties' common intention, which established a 1/6 share for the appellant instead of 1/12.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1108 cod. civ.; Art. 1362 cod. civ.: When interpreting complex notarial deeds regarding property shares, courts must prioritize the common intention of the parties over literal wording, considering all evidence such as transaction prices and subsequent conduct to determine the correct ownership fractions required for valid assembly resolutions.
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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8596-2019 proposto da: DEL REGNO ASSUNTA, DEL REGNO LUCIA NATA ANNO 1957, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, N. 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE FRANCISCIS, rappresentate e difes e dall'avvocato LUIGI APICELLA; -ricorrenti - contro DEL REGNO LUCIA NATA ANNO 1963, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO IOVANE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1982/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21.12.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.03.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -2- lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. ALESSANDRO PEPE, che si è espresso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La sig.ra Del Regno Lucia (classe 1963), con due distinti ricorsi, impugnava innanzi al Tribunale di Salerno due delibere adottate - in data 28.05.200 9 e 27.08.2009 - dall’assemblea della comunione sugli immobili siti in Baronissi (SA), con le quali le tre comproprietarie (Del Regno Lucia, classe 1963; sorelle Del Regno Lucia, classe 1957, e Del Regno Assunta) avevano approvato a maggioranza, con il voto contrario della ricorrente: lavori di manutenzione per il complessivo valore di €40.102,10 (delibera del 28.05.2009); nomina di un amministratore della comunione, realizzazione di un soppalco all’interno degli immobili e la concessione degli stessi in locazione (delibera del 27.08.2009). 1.1.
A sostegno della sua pretesa, la ricorrente asseriva che con le due delibere erano stati approvati a maggioranza interventi straordinari per i quali è, invece, richiesta, ex art.1108 cod. civ., comma 1, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei proprietari: Del Regno Lucia (classe 1957) e del Regno Assunta, che avevano approvato la delibera, risultavano avere solo la maggioranza dei 14/24. La formazione delle suddette quote derivava da tre distinti negozi giuridici, contestualmente posti in essere con unico atto pubblico del 23.02.1982:
1. atto di donazione di Giuseppe Del Regno a favore della figlia, sig.ra Del Regno Lucia (classe 1963), della quota di ½ della piena proprietà degli immobili di cui si discute;
2. atto di donazione di Vincenzo Del Regno a favore delle due figlie, sigg.re Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta, della restante quota di ½ della piena proprietà sul predetto compendio Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -3- immobiliare «in comune ed in parti uguali»;
3. atto di cessione a titolo oneroso (al prezzo di vecchie L.2.100.000) «di una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari» da parte della cedente Del Regno Lucia (classe 1963) a favore delle due cugine acquirenti. Lamentava la ricorrente, inoltre, che la deliberazione assunta il 27.08.2009 doveva ritenersi nulla per difetto di preventiva informazione, in quanto l’ordine del giorno dell’assemblea prevedeva la nomina di un «rappresentante» della comunione, non già dell’«amministratore», del quale peraltro non era stato neanche indicato il presumibile compenso. 1.2. Il Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Mercato San Severino, previa assunzione cautelare inaudita altera parte di sospensione dell’esecutorietà delle predette delibere, con sentenze n. 298/2013 e n. 299/2013, accoglieva i due ricorsi, dichiarando la nullità delle delibere. 1.3. Avverso le due sentenze interponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di Salerno le sigg.re Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta.
2. La Corte d’Appello di Salerno rigettava integralmente l’appello proposto avverso la sentenza n. 298/2013 del Tribunale di Salerno –Sez. distaccata di Mercato San Severino, per la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 25.05.2009, addossando interamente le spese alle soccombenti; accoglieva l’appello spiegato avverso la sentenza n. 299/2013, resa dallo stesso Tribunale, limitatamente all’approvazione della nomina dell’amministratore della comunione nella persona di Del Regno Lucia (classe 1957); rigettava il gravame per la declaratoria di nullità dell’assemblea del 27.08.2009 e, in virtù della soccombenza reciproca, compensava parzialmente le spese dei due gradi di giudizio, Ric. 2019 n. 08596 sez.
S2 -ud. 22-03-2023 -4- comprese quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti di 1/3, condannando le sorelle Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta, in via solidale, alla refusione della restante quota dei 2/3 in favore di Del Regno Lucia (classe 1963). Per quel che ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - l’art. 6 dell’atto di donazione e cessione di quote del 23.02.1982 intercorso tra Del Regno Lucia, classe 1963( parte venditrice) e le sorelle Del Regno Lucia, classe 1957 e Del Regno Assunta (parti acquirenti) deve interpretarsi nel senso di attribuire alle parti la volontà di concludere un negozio a titolo oneroso che comporti il trasferimento dalla venditrice alle acquirenti della sola quota di 1/6 della piena proprietà degli immobili, e non di 1/6 per ciascuna, come vorrebbero le appellanti; - a tale conclusione si perviene attraverso la formulazione letterale dell’art. 6, nel quale compare la stessa espressione «in comune ed in parti uguali» già utilizzata dal notaio rogante nell’art. 2 per indicare che la quota di ½, donata dal padre Vincenzo Del Regno alle due figlie, doveva suddividersi tra esse in ragione di ¼ ciascuna.
La chiara e univoca formulazione letterale della clausola preclude la ricerca di una diversa volontà dei contraenti: del resto, la tesi delle appellanti non è neanche suffragata dal comportamento delle parti, posto che è intervenuta variazione catastale, su istanza di Del Regno Lucia (classe 1963), nella corrispondente misura delle quote (7/24 per ciascuna delle due sorelle), a distanza di oltre vent’anni dal rogito notarile del 23.02.1982. - pertanto, per effetto della cessione a titolo oneroso, Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta divenivano proprietarie del complesso immobiliare di cui è causa nella Ric. 2019 n. 08596 sez.
S2 -ud. 22-03-2023 -5- misura di 7/24 ciascuna (pari all’originaria quota di 1/4, derivante dalla donazione paterna, incrementata di 1/24); - stante l’inequivoco tenore letterale del rogito, non ha alcun rilievo la circostanza che il prezzo della cessione sia stato determinato in una misura (L. 2.100.000) corrispondente ad 1/3 del valore dei beni donati dal Del Regno Giuseppe alla venditrice, odierna appellata (L. 6.300.000).
3. Per la cassazione della suddetta sentenza proponevano ricorso Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta, affidandolo a tre motivi. Si difende con controricorso Del Regno Lucia (classe 1963). Fissata in udienza pubblica, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità della camera di consiglio le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme di diritto della clausola del contratto di donazione e vendita del 23.02.1982 relativa alla quota di immobili venduta da Del Regno Lucia (nata nel 1963) a Del Regno Lucia (nata nel 1957) e Del Regno Assunta. Vizi nella motivazione. L’attribuzione delle quote dal contratto di donazione e vendita operata dalla Corte territoriale nella misura di 10/24 per Del Regno Lucia (classe 1963) e 7/24 per ciascuna delle due sorelle Del Regno sarebbe errata, in quanto risultato di un’errata interpretazione del contatto del 23.02.1982 che non ha analizzato e valutato le singole clausole, né ha tenuto conto della reale volontà delle Ric. 2019 n. 08596 sez.
S2 -ud. 22-03-2023 -6- parti. Intanto, la dizione letterale utilizzata («una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari») conferma che si tratta di una quota di tutte le unità immobiliari ricevute in donazione da tutte le donatarie, e non della sola quota di unità immobiliare ricevuta dalla Del Regno Lucia (classe 1963): altrimenti il rogante avrebbe preferito altra e più chiara espressione (p.e.: «trasferisce1/6 della quota vantata sulle unità immobiliari»). Il riscontro a tale interpretazione è dato dall’art. 8 dello stesso atto, ove viene stabilito il prezzo di vendita per la cessione della quota, L. 2.100.000, pari ad 1/6 dell’intero valore di tutte le unità immobiliari donate; diversamente, se le parti avessero inteso trasferire solo 1/6 della quota ricevuta in donazione dalla venditrice il prezzo sarebbe stato di L. 1.050.000: del resto, lo spirito dell’intera operazione era quello di assegnare alle tre cugine tre quote di pari entità.
Il giudice di seconde cure non ha attribuito alcun rilievo al prezzo stabilito nel contratto, considerando che la falsa variazione catastale è stata voluta su iniziativa della Del Regno Lucia (classe 1963) attribuendosi quote che non erano di sua spettanza. In sintesi: l’attribuzione di 1/6 (pari a 4/24) di tutte le unità immobiliari per ciascuna delle due sorelle ha comportato che ciascuna di esse è divenuta proprietaria di 8/24 di tutte le unità immobiliari, pari ad 1/3 del valore complessivo. 1.1. Preliminarmente, devono disattendersi le censure di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevate dal P.G. per mancanza di autosufficienza, e dalla controricorrente ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.
Nel primo caso, il contenuto delle clausole è riportato nel ricorso con chiarezza nei suoi punti essenziali; quanto alla censura di inammissibilità ex art. 360-bisn. 1), cod. proc. civ., – (p. 12 controricorso), essa non tiene conto del fatto che il sindacato di legittimità può avere ad Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -7- oggetto l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021; Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). 1.2. Tanto premesso, il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello ha privilegiato un’interpretazione del complesso atto notarile basata essenzialmente sulla formulazione letterale della clausola n. 6 del l’att o notarile del 23.02.1982 - peraltro comunque non così chiara ed univoca da precludere la ricerca di una diversa volontà dei contraenti - anziché sulla ricerca della comune intenzione delle parti, come invece richiede il primo comma dell’art. 1362 cod. civ.
In particolare, ritiene il Collegio che immotivatamente il giudice di seconde cure abbia trascurato il confronto tra il prezzo di vendita convenuto tra le cugine, pari a L.2.100.000 come indicato all’art. 8 del contratto, rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari, pari a L.12.600.000 risultante dagli artt. 1 e 2 del contratto, ossia pari esattamente ad 1/6 dell’intero valore di tutte le unità immobiliari donate alle rispettive figlie. Allo stesso modo, la Corte d’Appello ha voluto privilegiare un’espressione letterale («in comune ed in parti uguali») che, ad una più attenta valutazione, giustifica solo la parità di quota tra le due sorelleacquirenti, ma non l’imputazione di 1/6 su ½ delle unità immobiliari, anziché sull’intero, posto che un esperto notaio avrebbe più probabilmente utilizzato la più chiara espressione di 1/12.
Deve ritenersi anche immotivatamente trascurata la rilevanza probatoria del successivo comportamento tenuto da lle parti e risultante n ella variazione catastale, nel senso di riflettere una ripartizione di Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -8- quote nella misura dei 7/24 per ciascuna delle due sorelle Del Regno che, intervenuta a distanza di oltre un ventennio dal suddetto rogito, è stata eseguita unilateralmente a cura di Del regno Lucia (classe 1963).
2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto nella conferma delle sentenze n. 298/2013 e 299/2013 con le quali è stata dichiarata la nullità delle deliberazioni assembleari del 28.05.2009 e del 27.08.2009. Sommando le quote di Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta (8/24 ciascuna) era stata raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3: pertanto, le delibere erano valide e vincolanti.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto della sentenza con la quale sono state compensate le spese con riferimento alla misura di 1/3 per le spese di giudizio della sentenza n.299/2013, mentre Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta sono state condannate alle spese del giudizio di appello avverso la sentenza n. 298/2013. L’annullamento della sentenza n. 1982/2018 determinerà l’annullamento della condanna alle spese di giudizio di primo e secondo grado.
4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, gli altri due restano assorbiti.
5. In definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione. Il giudice del rinvio deciderà sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbitii restanti; Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023