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Ordinanza Interlocutoria — n. 9856/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands appeal case to public hearing regarding procedural nullity of summons under Art. 327 c.p.c. second paragraph.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9856/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the appeal case to a public hearing to address a procedural nullity claim. The appellants argued that second-instance summons lacked proper legal invocation because they were served two days before the long deadline expired, rendering the entire appeal void. The court recognized the significant legal issue regarding the subjective and objective prerequisites for applying the exceptional extension rule in Article 327 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 2, c.p.c.; The court must remand a case to public hearing when a party raises a question of law concerning the specific conditions required to apply the exceptional extension of the appeal deadline.

Parole chiave

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procedural nullity vocatio in ius appeal deadline extension second instance summons Civil Procedure Code legittimazione a contestare licenza impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Considerato: - che, con il formulato motivo, le ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Art. 327, comma 2, c.p.c.
art. 327 c.p
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Testo completo

al N.R.G.17723/2019) proposto da: DEMONTI BENVENUTA (C.F.: DMN BVN 49L60 L169A) e POINELLI MARGHERITA (C.F.: PNL MGH 24C53 L169O), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Enrico Bertelli Leonesio e Giovanna Fiore ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda, in Roma, via degli Scipioni, n. 94/8; - ricorrenti - contro BERTOLASO VIVIANO (C.F.: BRT VVN 51T30 L619P) e ZIGLIANA ANTONIETTA (C.F.: ZGL NNT 54S64 G247F), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Paolo Simoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carla Anastasio,in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 88; -controricorrenti – e MARZADRI ANTONIETTA MATILDE, MARZADRI MARIA MATILDE, MARZADRI BATTISTA e MARZADRI MARIA; - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 356/2015 (pubblicata in data 20/03/2015); R.G.N. 17723/’18 C.C. 24/3/2023 USUCAPIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti costituite.

Rilevato: -che con sentenza del 7 giugno 2008, il Tribunale di Brescia – Sez. dist. di Salò accoglieva la domanda proposta da Demoni Benvenuta e Poinelli Margherita nei confronti di Bertolaso Viviano e Marzadri Matilde e con la chiamata in causa – a seguito di integrazione del contraddittorio – di Marzadri Battista, Marzadri Maria e Zigliana Antonietta, diretta a sentir dichiarato l’acquisto per usucapione, a favore dei mappali 612 e 831 in Comune di Tignale di cui erano proprietarie, della servitù di passaggio a carico del mappale 4391 di proprietà dei citati Bertolaso Viviano e Zigliani Antonietta, lungo il tracciato indicato con la linea blu nella relazione del c.t.u. (sul presupposto dell’accertata presenza di opere visibili e permanenti, idonee ad evidenziare l’asservimento del fondo 4391 a quelli delle attrici, nonché della durata ultraventennale dell’esercizio del passaggio da parte delle medesime e, prima ancora, dei loro danti causa), con condanna di questi ultimi al ripristino dello stato dei luoghi, oltre che al pagamento delle spese di lite; -che, decidendo sull’appello proposto da Bertolaso Viviano, Marzadri Antonietta Matilde e Zigliana Antonietta, la Corte di appello di Brescia, nella contumacia di tutti gli appellati, con sentenza n. 356/2015 (pubblicata il 20 marzo 2015), lo accoglieva e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sul fondo n. 4391 di proprietà degli stessi appellanti e a favore di quello di proprietà delle originarie attrici, condannando queste ultime al pagamento dellespese del doppio grado di giudizio; -che, avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Demonti Benvenuta e Poinelli Margherita, resistito con controricorso dai soli intimati Bertolaso Viviano e Zigliana Antonietta.

Considerato: - che, con il formulato motivo, le ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza e del giudizio di appello, poiché i relativi atti di citazione in secondogrado notificati il 30 settembre 2009 (due giorni prima della scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.) mancavano totalmente di “vocatio in ius”, e, in particolare, dalla data di udienza e dell’invito a comparire ad udienza fissa, con conseguente nullità di tali atti ed il travolgimento di tutto il processo di appello, la cui sentenza – asseriscono le stesse ricorrenti – è stata impugnata sì oltre il termine di decadenza di cui al comma primo del citato art.327 c.p.c., deducendosi, tuttavia, l’applicabilità, nella fattispecie, del disposto del secondo comma della stessa norma; -che il riportato motivo pone una questione giuridica particolarmente rilevante avuto riguardo all’individuazione dei presupposti – sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo - per l’applicabilità della disciplina eccezionale prevista dal richiamato secondo comma dell’art. 327 c.p.c.; -che, pertanto, sussistono le condizioni per rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 marzo 2023. I