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Ordinanza — n. 9687/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of constitutional relevance in proving servitude existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9687/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Girolamo Ciaramella against the Second Instance Court's dismissal of his claim to establish a servitude. The appellant argued that presumptive evidence from public deeds and cadastral maps should suffice to prove the existence of a shared driveway, while the opposing party maintained that ownership of the building complex did not automatically confer ownership of the specific viale. The court ruled that the lower court's reasoning was fully supported by the case facts and that the appellant merely contested the evidentiary weight, which is not reviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 949 cod. civ.; Art. 116 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.: The cassation court's review of motivation is limited to constitutional anomalies such as the total absence of reasons or irreconcilable contradictions, excluding mere disputes over the sufficiency of evidence or the weight of facts.

Parole chiave

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servitude negatory action presumptive evidence cadastral maps cassation motivation review constitutional relevance evidentiary weight second instance judgment prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 949 cod. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., disposta dall'art. 54del d.l.
Art. 13 D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
artt. 949 cod. civ
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 949 cod. civ.
art. 116 c.p
16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la quale, secondo la consolidata opinione di questa Corte, consente il sindacato di legittimità solo in presenza di motivazione effettivamente apparente.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (cfr.

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 8053, 7/4/2014
S.U. n. 8054, 7/4/2014
S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.
Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014
629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv.
Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019
Peraltro, è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" delle emergenze di causa, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 27323/2018 proposto da: CIARAMELLA GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SPARANO, che lo rappresenta e difende; –ricorrente– contro LA TORRE AGNESE, SCALZI CELESTINA, LA TORRE MATTEO, LA TORRE ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO DI CARLO; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 289/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata dall’avv. Girolamo Ciaramella, dichiarò l’inesistenza di una servitù di apertura di un cancello e di passaggio attraverso esso, nonché l’inesistenza della servitù di transito a piedi o con autovetture sul viale per cui è causa, ai convenuti Celestina Scalzi, Agnese, Matteo e Antonio La Torre, proprietari d’immobili viciniori.

2. La Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento dell’impugnazione proposta dai convenuti, rigettò la domanda del Ciaramella. 2.1. Questo, in sintesi, l’argomento posto a base della sentenza di secondo grado: l’attore aveva dato piena prova di essere proprietario d’un appartamento facente parte d’un complesso condominiale; tuttavia, non aveva parimenti provato che il viale fosse di proprietà condominiale. Dalle visure catastali prodotte, per la particella 2224 interessata, non era dato ricavare l’intestatario; né la dicitura “deriva dal n. 580 del F. 4” in calce alla pagina, e nemmeno dalla variazione di detta particella, riportata sulle altre visure appariva rilevante, in quanto la derivazione, infatti, non comporta necessariamente l’appartenenza di tutte le particelle derivate allo stesso proprietario della particella originaria . Inoltre, le prove testimoniali espletate in primo grado avevano dato esito contrastante (il responsabile del settore edilizio di Campomarino aveva affermato trattarsi di strada pubblica).

3. L’avv. Girolamo Ciaramella ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 949 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente evidenzia che nell’azione negatoria all’attore è sufficiente dimostrare con ogni mezzo, anche presuntivamente, l’esistenza di un valido titolo. Una tale prova aveva fornito producendo l’atto pubblico dal quale si ricavava che il costruttore era l’esclusivo proprietario del complesso residenziale; l’atto notarile dal quale era dato ricavare che l’appartamento venduto dal costruttore a tale Pallotta aveva accesso dal viale centrale comune; l’atto notarile con il quale il ricorrente aveva acquistato l’appartamento dal Pallotta; la mappa catastale, da cui emergeva che sul terreno di cui alle particelle indicate il costruttore aveva edificato un complesso residenziale, del quale faceva parte il suolo adibito a viale interno ed esterno. 4.

1. Il motivo non può essere accolto. Corretto il principio richiamato dal ricorrente in ordine alla prova della titolarità, laddove l’attore non agisca in rivendicazione, ma solo in negatoria, tuttavia, il vaglio di merito della Corte locale in questa sede non può formare oggetto di rivalutazione. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questioneastrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Il ragionamento della Corte locale, sopra riportato, non può essere emendato dal Giudice della legittimità sulla base dell’elenco della produzione che il ricorrente avrebbe offerto ai Giudici del merito, produzione, peraltro non vagliabile per evidente difetto di specificità per mancanza di autosufficienza.

5. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia contraddittorietà e apparenza motivazionale, è inammissibile, ponendosi la censura al di fuori dell’ipotesi tassativa di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la quale, secondo la consolidata opinione di questa Corte, consente il sindacato di legittimità solo in presenza di motivazione effettivamente apparente. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;

S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza il ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile. Peraltro, è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" delle emergenze di causa, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019).

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (cfr. Cass.nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.500,00, per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo