Italian Court dismisses appeal on easement claim, rejecting alternative fact reading and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Miletta Carmina against a lower court ruling that restored Salvatore Garofalo's right of way. The appellant argued she lacked standing because the disputed land belonged to her deceased husband's siblings, not him, citing a specific will. The court found this argument insufficient as it merely proposed an alternative factual reading without challenging the lower court's evidence evaluation. Consequently, the appeal was dismissed for violating the principle that cassation reviews cannot substitute the appellate court's fact-finding role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 75 c.p.c.: A cassation appeal based on a lack of standing must be specific; a generic alternative reading of facts or evidence constitutes an inadmissible request for a new fact-finding review.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13392-2019 proposto da: MILETTA CARMINA, rappresentata e difesa dall’avv. MICHELE CALABRESE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro GAROFALO SALVATORE -intimato - avverso la sentenza n. 570/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Garofalo Salvatore evocava in giudizio Garofalo Nicola e Domenico innanzi il Tribunale di Crotone, per sentirli Ric. 2019 n. 13392 sez.
S2 -ud. 24-03-2023 -2- condannare alla cessazione delle molestie frapposte all’esercizio del diritto di passaggio sul loro fondo, per accedere ad un terreno di sua proprietà. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, dopo aver rigettato la tutela interdittale, rigettava la domanda possessoria con sentenza n. 9/2005. Con sentenza n. 1815/2014 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto dall’originario attore avverso la decisione di prima istanza. Con la sentenza impugnata, n. 570/2019, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva la domanda di revocazione della decisione di secondo grado, riformando la decisione del Tribunale ed ordinando la reintegrazione di Garofalo Salvatore nel possesso del diritto di passaggio di cui è causa e la cessazione delle molestie frapposte al suo libero esercizio.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Miletta Carmina, erede di Garofalo Carmine, affidandosi a sei motivi. Garofalo Salvatore, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la Miletta fosse erede non soltanto di Garofalo Carmine, ma anche di Garofalo Domenico. Ad avviso della ricorrente, suo marito Garofalo Carmine non aveva ricevuto dal padre, Garofalo Domenico (originario convenuto nel giudizio di merito) il terreno di cui è causa, ma un distinto fondo.
L’appezzamento oggetto del presente giudizio, invece, sarebbe stato lasciato da Garofalo Domenico agli altri figli Antonio e Ric. 2019 n. 13392 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -3- Maria, giusta il testamento pubblicato il 3.7.2014 per atto del notar Proto. La ricorrente, dunque, eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di tutela possessoria oggetto del giudizio di merito. La censura è infondata. Il testamento di cui anzidetto, allegato al ricorso per cassazione, indica che il testatore, Garofalo Domenico, aveva lasciato al figlio Carmine, al quale poi è succeduta la moglie, odierna ricorrente, solo alcuni terreni in zona don luigi e il castagneto in zona tiglie, mentre tutti gli altri terreni li aveva lasciati agli altri due figli, Antonio e Maria, ai quali il testatore ha lasciato anche l’immobile sito in via Bachelet.
Il motive difetta di specificità, poiché la ricorrente non indica in modo chiaro quali sarebbero le particelle identificative dei terreni lasciati ad Antonio e Maria, da un lato, e quali invece quelli relative ai beni lasciati a Carmine, dall’altro lato. Sul punto, se da un lato va ribadito che “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di noncontestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.
Sez. U , Senten za n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372), va anche considerato che è onere della parte, che vi ha interesse, articolare con precisione l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e fornire adeguato riscontro probatorio a sostegno della stessa. Cosa che, nel caso di specie, difetta, non emergendo, né dal motivo in sé, né dal raffronto tra scheda testamentaria (che non Ric. 2019 n. 13392 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -4- contiene indicazioni catastali) e sentenza impugnata (che invece fa riferimento solo a queste ultime) alcuna prova dell’eccepita carenza di legittimazione passiva della ricorrente.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di revocazione proposta da Garofalo Salvatore, individuando un errore percettivo laddove, in realtà, il giudice di secondo grado aveva semplicemente interpretato le risultanze istruttorie, in relazione all’esistenza di un accesso al fondo direttamente dalla via Bachelet ed all’edificazione del muro di recinzione su detta via solo in epoca successiva alla proposizione della domanda possessoria.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1170 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ravvisato lo spoglio tutelabile, non avvedendosi che in realtà il Garofalo Salvatore non aveva esercitato il possesso del diritto di passaggio di cui è causa da molti anni, e dunque era decorso l’anno utile per l’esercizio dell’azione di reintegrazione. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la viol azione dell’art. 366 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni del teste Toscano, ritenendole inattendibili perché non confermate dalla documentazione fotografica in atti.
Con il quinto motivo, la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulla valutazione del complesso delle risultanze istruttorie, e non invece sulla sola base delle Ric. 2019 n. 13392 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -5- dichiarazioni testimoniali, nonostante che la domanda di revocazione fosse stata proposta proprio in relazione alla valutazione delle dette prove orali. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce invece la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe accolto la domanda di revocazione sulla base di una erronea valutazione del compendio istruttorio, incorrendo peraltro in contraddizione nella parte in cui, da un lato, afferma che Garofalo Salvatore non potrebbe accedere al proprio fondo se non attraverso il varco di cui è causa, il quale tuttavia sarebbe stato ostruito nel 2001; di conseguenza, il giudice di merito avrebbe, da un lato, affermato l’esistenza di un possesso tutelabile di un diritto di passaggio, e, dall’altro lato, trascurato di considerare che il varco mediante il quale detto diritto sarebbe stato esercitato è in realtà ostruito da quasi 18 anni.
Le predette censure, che attengono sotto vari profili alla valutazione in fatto condotta dal giudice della revocazione, sono inammissibili. La Corte di Appello ha dato atto che il giudice di secondo grado aveva ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste Toscano (il quale aveva dichiarato che il Garofalo Salvatore accedeva liberamente al suo fondo direttamente dalla via Bachelet, e non attraverso il varco esistente nel terreno di Garofalo Nicola e Domenico, oggetto di causa) rispetto a quelle della teste Miletta, la quale aveva invece confermato l’accesso attraverso l’apertura di cui anzidetto, e che tale giudizio era fondato sul riscontro fornito, alle dichiarazioni del Toscano, dalle fotografie in atti.
Tuttavia, il giudice della revocazione ha evidenziato che dette foto non si riferivano al confine del fondo Garofalo lungo la via Bachelet, Ric. 2019 n. 13392 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -6- ma solo al deposito di legname con il quale era stato chiuso l’accesso oggetto della domanda di reintegrazione nel possesso; ed inoltre, ha argomentato che non fosse verosimile ipotizzare che il muro di sostegno di via Bachelet potesse esser stato edificato dopo la realizzazione della strada. Di conseguenza, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, la Corte di Appello ha ritenuto sussistente l’errore percettivo denunziato da Garofalo Salvatore, consistente nell’erronea ricostruzione dello stato dei luoghi, il quale a sua volta aveva condotto il giudice di seconda istanza ad un erroneo giudizio di maggiore attendibilità della deposizione Toscano, rispetto a quella Miletta.
Partendo da tale premessa logica, il giudice della revocazione ha condotto una nuova disamina delle varie risultanze istruttorie, dando atto che il fondo di Garofalo Salvatore presenta un andamento fortemente declive, con una parte superiore ed una inferiore, separate da un terrazzamento sostenuto da un muro in pietra, e che il possesso della stradella di accesso afferente all’apertura di cui è causa fosse dimostrato da una serie di elementi, rappresentati, nell’ordine: - dall’esistenza della stessa stradella, realizzata in cemento e delimitata da recinzione, alla quale si accede da un cancello; - dalla presenza, nella recinzione di cui sopra, di due aperture, una in corrispondenza della parte superiore del fondo del Garofalo Salvatore, e l’altra invece in corrispondenza della parte inferiore del fondo medesimo, ed occlusa da una catasta di legname; - dal fatto che le due aperture di cui anzidetto non presentano altro scopo, se non quello di consentire Ric. 2019 n. 13392 sez.
S2 -ud. 24-03-2023 -7- l’accesso alle due parti della proprietà del Garofalo Salvatore; - dalla circostanza che la parte superiore del detto terreno fosse coltivata ad orto, il che costituisce prova dell’esercizio del possesso del diritto di passaggio oggetto della domanda; - dal fatto che l’accesso alla parte inferiore fosse possibile solo attraverso il varco occluso dal legname, e che un accesso alternativo, dalla parte superiore del fondo, fosse precluso dal dislivello esistente tra le due porzioni dello stesso. Sulla base di tale articolata ricostruzione in fatto, la Corte distrettuale ha ritenuto provato tanto l’esercizio del possesso della servitù di passaggio, che il relativo spoglio, ed ha dunque accolto la domanda di reintegrazione ab origine proposta dal Garofalo Salvatore, ordinando la cessazione delle molestie frapposte dagli originari convenuti al suo esercizio.
Trattasi di valutazione in fatto, che l’odierna ricorrente contesta proponendo una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio per cui i l motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790) . Nè è ammissibile la proposizione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella condotta dal giudice di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla Ric. 2019 n. 13392 sez.
S2 -ud. 24-03-2023 -8- credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.
Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’ iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM Ric. 2019 n. 13392 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -9- la Corte rigettail ricorso.
Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte