Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts on usucapion possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's attempt to challenge the lower court's findings on usucapion. The appellant argued that the appellate court erred in excluding evidence of factual possession and failed to rule on the ejectment claim, but the court held that such factual assessments are reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because it sought a new evaluation of evidence rather than a legal error review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The cassation court cannot re-evaluate the factual findings of the trial judge regarding possession and title, limiting its review to legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36205-2018 proposto da: IOSSA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI n. 35, presso lo studio dell'avv . MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avv.PASQUALE LAMBIASE -ricorrente - contro LIGUORO CARMELA -intimata - avverso la sentenza n. 3537/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018; Ric. 2018 n. 36205 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 12.11.2009 Iossa Pasquale conveniva in giudizio Liguoro Carmela innanzi il Tribunale di Nola, per sentirla condannare al rilascio dell’immobile da essa occupato sine titulo ed al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, l’attore esponeva di aver ricevuto il bene occupato dalla convenuta per donazione dalla proprietaria, Liguoro Anna, giusta atto per notar Coppola del 24.2.1984, e comunque di averlo usucapito. Si costituiva la Liguoro, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento del suo diritto di proprietà sul bene oggetto di causa, in tesi iure ereditatis, ed in ipotesi per usucapione. Con sentenza n. 2988/2015 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 3537/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello principale interposto dallo Iossa avverso la decisione di prime cure, che confermava, dichiarando inammissibile l’impugnazione incidentale proposta dalla Liguori.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Iossa Pasquale, affidandosi a quattro motivi. Liguoro Carmela, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo Ric. 2018 n. 36205 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -3- comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la Liguoro fosse comodataria dell’immobile, senza pronunciarsi sulla domanda di rilascio per occupazione sine titulo.
La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che il ricorrente non aveva conseguito la prova rigorosa dell’esistenza di una relazione di fatto con la res idonea a dimostrarne l’usucapione, mentre la convenuta aveva, dal canto suo, allegato di aver posseduto il cespite dal 1981, e dunque da prima del titolo di acquisto che lo Iossa aveva posto a fondamento della sua domanda. Né poteva, secondo la Corte distrettuale, trarsi la prova del possesso utile ad usucapionem dal fatto che lo Iossa avesse costituito ipoteca sul bene, a garanzia di un mutuo, e pagato la relativa I.C.I., trattandosi di atti idonei a dimostrare un’attività giuridica, ma non anche il corpus possessionis.
Era invece stato dimostrato che la Liguoro Carmela abitava stabilmente nell’immobile (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La domanda proposta dal ricorrente, dunque, è stata esaminata, e rigettata, dal giudice di merito, il quale non ha ritenuto conseguita né la prova del possesso utile ad usucapionem, né quella dell’esistenza di un rapporto di comodato (cfr. pag. 3 della sentenza). Il motivo in esame, dunque, non si confronta in modo adeguato con la ratiodella decisione impugnata. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dallo Iossa, ritenendo non dimostrato né il diritto di proprietà, in capo al ricorrente, né l’esistenza di un contratto di comodato tra le parti del giudizio.
Ric. 2018 n. 36205 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -4- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1159 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c,p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato le prove, con particolare riferimento al titolo di acquisto esibito dallo Iossa ed alle deposizioni dei testi Patalano e Ardolino. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1158, 1146 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la prova di una relazione di fatto con la cosa, idonea a dimostrare la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha escluso il conseguimento, da parte dello Iossa, della prova tanto di un possesso utile ad usucapionem, che di un valido titolo di proprietà, che dell’esistenza di una relazione di comodato con la Liguoro, ed ha invece ritenuto che quest’ultima avesse dimostrato di aver sempre abitato nell’appartamento oggetto di causa. Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Nè è consentito proporre, in sede di legittimità, una valutazione del compendio istruttorio alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, dovendosi ribadire che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la Ric. 2018 n. 36205 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -5- valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.
Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2018 n. 36205 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de