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Ordinanza — n. 9547/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; mandatory 30-day rule for jurisdictional appeals overrides company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9547/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the strict 30-day deadline for jurisdictional challenges. Although the appellant's company had been dissolved shortly before the hearing, the Court ruled that such dissolution does not interrupt the mandatory time limits for filing a facultative jurisdictional appeal. Consequently, the appeal was rejected despite the appellant's argument that the lower court erred in deciding the merits without first addressing the jurisdictional objection properly.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 19, 20 c.p.c.; Art. 1182 c.c.: When an appellate court rules preliminarily on jurisdiction and decides the merits, a party challenging only the jurisdiction must file a facultative jurisdictional appeal within thirty days of notification; company dissolution does not interrupt this mandatory period.

Parole chiave

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facultative jurisdictional appeal mandatory thirty day period company dissolution effect inadmissible appeal territorial jurisdiction cessazione d'attività sospensione della procedura di fallimento opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
21153); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 19, 20 c.p.c.
Art. 1182 c.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
7477, Cass. 13/10/2010, n.
art. 1182 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/03/2017, n. 7477
Ritenuto che - deve essere dato seguito all'indirizzo costante e univoco di questa Corte, secondo il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass.
Cass. 13/10/2010, n. 21153
7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, n.26995
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30765/2021 R.G. proposto da: TECO TERRA CONSULTING SRL, rappresentato e difesa dall'avvocato PEPE NICOLA (PPENCL75L28G148C) -ricorrente- contro IULIANO TERESA - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3483/2021 depositata il27/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - La Te.CO Terra Consulting srl ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27.9.2021 che, nel giudizio proposto da Iuliano Teresa per il pagamento di somme di denaro, per quel che ancora rileva in questa sede, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Terni, ed aveva deciso la causa nel merito; - Iuliano Teresa è rimasta intimata; - in prossimità dell’udienza la Te.CO Terra Consulting srl ha depositato una visura camerale da cui risultava la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ed ha chiesto l’interruzione del giudizio;

Ritenuto che - deve essere dato seguito all'indirizzo costante e univoco di questa Corte, secondo il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 c.p.c., nonché dell’art. 1182 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile la censura relativa all’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, nonostante la ricorrente avesse, sia in primo che in secondo grado, motivato le ragioni per le quali era competente per territorio il Tribunale di Terni, anziché quello di Avellino. - il motivo è inammissibile; - per giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - ritenuta sussist ente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte che intende impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte (Cassazione civile sez.

VI, 05/10/2021, n.26995); - nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata notificata il 30.9.2021 mentre il ricorso risulta tardivamente notificato in data 26.11.2021; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese per essere Iuliano Teresa rimasta intimata; - Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso ar