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Sentenza — n. 9545/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal, ruling state cannot revoke final fee decree via self-correction power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a lower court order that revoked a final fee decree. The lower court had argued that revoking the fee payment was a necessary consequence of revoking the state-funded defense admission. The Supreme Court held that the fee decree becomes final and binding, and the judicial authority lacks the power of self-correction to alter it absent specific statutory exceptions. Consequently, the lower court's order was quashed and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. 115/2002; The judicial decree establishing fees for state-funded defense becomes final and binding, precluding the issuing authority from exercising self-correction power to revoke it absent explicit legal provisions.

Parole chiave

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state-funded defense fees finality of judicial decrees power of self-correction judicial autonomy revocation of payment orders revoca di prestazioni sociali revoca dell'esecutore testamentario revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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d.P.R. 30/05/2002 n. 115
Art. 112 d.P.R. 115/2002
art. 86 cod. proc. civ
ANTONIO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12795/2014
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5458 del 2022
1196 del 18/01/2017, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5458 del 2022 ); i l potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del restodel tu tto incompatibile con la previsione, nello stesso art.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 dell'11/09/2018
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28458/2017 proposto da: GABRIELLI avv. ANTONIO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. e elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in Ceprano, alla via Campidoglio, n. 16, presso il suo studio. -ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/2023dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;

Ric. 2017n. 28458 sez. S2 - ud. 19 - 0 1 - 202 3 -2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dr.Alessandro Pepe che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; lettala memori a del ricorrente . FATTI DI CAUSA 1.L'avv. Antonio Gabrielli fu nominato difensore di fiducia di Ida Venditti, imputata in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a carico dello Stato in data 9/11/2015; in data 13/10/2016il Giudice di pace di Frosinone pronunciò decreto di liquidazione dei compensi al difensore per l'importo di Euro 1.000,00oltre accessor i; il decreto, ritualmente comunicato alle parti,divenne definitivo per mancanza di opposizione.

In data 9/3/2017, tuttavia, lo stesso Giudice di pace revocò l'ammissione al beneficio per difetto dei requisiti reddituali e, nellostesso giorno, revocò pur e il decreto di liquidazione. Adito dall’avv. Gabrielli, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione avverso la revoca del decreto di liquidazione, sostenendo che il provvedimento di revoca di un decreto divenuto definitivo comunque sarebbe giustificataquale «diretta e inevitabile» conseguenza della revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, pronunciata ex art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115perché «la rimozione di quel provvedimento travolge quelli successivi da esso dipendenti», e questo caso sarebbe uno dei «casi espressamente previsti» come indicati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v.

Cass.12795/2014) in cui è salva la possibilità di revoca della liquidazione. Avverso quest’ordinanza l’avv. Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Ric. 2017n. 28458 sez. S2 - ud. 19 - 0 1 - 202 3 -3- La trattazione della causa è stata rimessa alla pubblica udienza perché involgente profili generali di sistema. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.115 del 2001, artt. 82, 84, 86, 107, 111, 112 e 170», il ricorrente ha lamentato che è stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizione e sulla base dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede, nonostante il provvedimento avesse natura decisionale ormai definitiva. 2.Il motivo è fondato.

Il decreto di liquidazione dei compensi è idoneo a divenire giudicato perché regolamentazione di interessi protetti dall'ordinamento giuridico che si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: l’art.170 d.P.R.115/02 prevede , infatti, che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione.

In particolare, per principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5458 del 2022 ); i l potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del restodel tu tto incompatibile con la previsione, nello stesso art. 170 del d.P.R. Ric. 2017n. 28458 sez.

S2 - ud. 19 - 0 1 - 202 3 -4- n. 115/2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. A queste considerazioni deve aggiungersi che in ipotesi di ammissione a patrocinio a carico dello Stato il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato,tant’è che il difensore non può neppure opporre il decreto direvoca (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 dell’ 11/09/2018) ; ne deriva, diversamente da quanto sostenuto nel decreto impugnato, che la retroattività del decreto di revoca implica effetti sui diritti del solo patrocinato, non sui diritti già acquisiti dal difensore per effetto del titolo passato in giudicato nei confronti dello Stato.

La coerenza del sistema resta immutata perché l’art.111 d.P.R. 115/2002 prevede che «le spese di cui all'articolo 107 (tra cui anche l’onorario e le spese del difensore di cui alla lett.

f) sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2» e, cioè, nelle ipotesi, richiamate nel decreto qui impugnato , di revoca d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

3. Per tali motivi, l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017 deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza del Tribunale di Frosinone resa in data 3.8.2017 nel procedimento iscritto al n. 1019/2017, con rinvio al Tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. Ric. 2017n. 28458 sez. S2 - ud. 19 - 0 1 - 202 3 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 gennaio